T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 535 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, maresciallocapo dei Carabinieri, era trasferito, in data 9.10.2003, dalla Stazione di San Bartolomeo in Galdo alla sezione di polizia giudiziaria di Campobasso, su espressa richiesta della competente Procura della Repubblica. Non avendo ottenuto l’alloggio di servizio, chiedeva la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100. Stante il diniego dell’Amministrazione, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento n. 242992/C2T2 del 16.7.2008, notificato il 23.7.2008, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato la richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 legge n. 100/1987, formulata dal ricorrente a seguito del suo trasferimento dalla Stazione Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo alla Sezione di p.g. presso la Procura della Repubblica di Campobasso, disposto con determinazione n. 940018/T118/Pers. Mar. datata 9.10.2003; 2)ogni altro atto preordinato, consequenziale o connesso. Il ricorrente chiede, altresì, il riconoscimento del diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100/1987, dalla data del trasferimento fino al soddisfo, nonché la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle relative somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e segg. della legge n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 28.7.1989 n. 271, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 100/1987, violazione della legge 24.12.2003 n. 350, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disp. prel. al codice civile, violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento della p.A., eccesso di potere sotto diversi profili, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, sviamento.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con successiva memoria, la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con l’ordinanza presidenziale n. 143 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione non dà esecuzione.

All’udienza dell’8 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III – L’eccezione di tardività – formulata con riferimento alla presunta decadenza dall’azione giudiziaria, per decorso del termine dei sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato – deve essere disattesa, in quanto si verte in materia di diritti, non già di interessi legittimi. La spettanza dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 integra una posizione di diritto soggettivo in capo all’avente titolo, di guisa che la relativa pretesa può essere azionata nei dilatati termini della prescrizione quinquennale, non già in quelli rigorosi e stringenti della decadenza, previsti per la tutela delle posizioni di interesse legittimo. Se è vero che nei confronti dei provvedimenti emessi nell’esercizio del potere di organizzazione amministrativa, esistono sempre posizioni di interesse legittimo, contestabili nei termini di decadenza, nel caso di specie, il potere dell’Amministrazione si inquadra in un ambito di rapporti paritetici, non avendo esso margini di discrezionalità ed essendo vincolato alla mera verifica dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di che trattasi (cfr.: Cons. Stato IV, 21.12.2009 n. 8513; idem IV, 14.9.2005 n. 4770; T.A.R. Campania Napoli I, 7.3.2003 n. 5172). Peraltro, la prescrizione non è stata eccepita dalla parte resistente.

IV – Il ricorrente, maresciallocapo dei Carabinieri, viene trasferito dalla Stazione di San Bartolomeo in Galdo alla sezione di p. g. di Campobasso, su espressa richiesta della Procura della Repubblica di Campobasso. La domanda dal medesimo sottoscritta, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, assolve alla funzione di mera dichiarazione di disponibilità o di assenso preventivo all’eventuale trasferimento. La domanda di assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria, dunque, non sminuisce la natura di trasferimento di autorità, prioritariamente teso a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia Milano I, 15.12.2002 n. 4445). Pertanto, il militare, una volta trasferito, se non ottiene un alloggio di servizio, ha diritto alla corresponsione dell’indennità di cui al citato art. 1 della legge n. 100 del 1987.

In definitiva, l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa ritiene che si sia in presenza di un trasferimento di ufficio, con la conseguente nascita del diritto all’indennità, allorché il trasferimento alla sezione di polizia giudiziaria – peraltro, nel caso di specie, disposto prima dell’entrata in vigore della normativa di interpretazione autentica di cui all’art. 3 comma 74 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 – sia prioritariamente teso a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, senza che rilevi la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede, ovvero l’indicazione di preferenze di sede (cfr.: Cons. Stato IV, 21.12.2009 n. 8513; idem IV, 2.10.2006 n. 5771; idem IV, 12.9.2006 n. 5314; idem IV 1.3.2006 n. 970; idem IV, 1.3.2006 n. 929).

IV – In conclusione il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, riconosce il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100/1987, dalla data del trasferimento fino al soddisfo e condanna l’Amministrazione alla corresponsione delle relative somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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