T.A.R. Lazio Roma, Sent., 08-08-2011, n. 7056 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 68 ottobre 2010 e depositato il 15 ottobre 2010, A.D.P. ha impugnato gli atti in epigrafe meglio specificati, concernenti la nomina della controinteressata intimata G.C. all’ufficio direttivo giudicante di secondo grado di Presidente della Corte d’Appello di Brescia.

Il ricorrente, magistrato di settima valutazione di professionalità, con incarico di funzione direttiva giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Trieste, ha presentato domanda per il conferimento dell’incarico di funzione direttiva giudicante di secondo grado di Presidente della Corte d’Appello di Brescia.

La V Commissione consiliare permanente ha formulato tre distinte proposte relative a candidati tutti "in fascia": A) (sostenuta da tre voti) favorevole alla controinteressata intimata G.C., magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni giudicanti di legittimità presso la Corte di Cassazione; B) (sostenuta da due voti) favorevole al ricorrente A.D.P.; C) (sostenuta dal solo relatore) favorevole a Emilio Curtò, magistrato di settima valutazione di professionalità, con incarico di funzione direttiva giudicante di primo grado di Presidente del Tribunale di Varese.

Nella seduta plenaria del 27 luglio 2010 del Consiglio Superiore della Magistratura, poste in votazione in primo ballottaggio, le proposte hanno conseguito rispettivamente 11 voti (proposta A), 5 voti (proposta B) e 5 voti (proposta C) con tre astensioni; ripetuta la votazione per ballottaggio, la proposta A) è stata approvata con 13 voti, mentre la proposta B ha conseguito 11 voti.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010 è stata quindi formalizzata la nomina della controinteressata intimata all’ufficio direttivo giudicante di secondo grado di Presidente della Corte d’Appello di Brescia.

A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, sono state dedotte le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione:

– dell’art. 192 r.d. n. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 della legge n. 352/1951;

– dell’art. 3 della legge n. 241/1990;

– della circolare del C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche, ivi compresa la deliberazione del 21 novembre 2007 e la risoluzione del 10 aprile 2008.

Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.

Secondo una sorta di tabella "sinottica" riepilogativa dei c.d. medaglioni, riportata in ricorso, si sostiene che il solo "confronto visivo" denoterebbe le superiori attitudini direttive del ricorrente, come peraltro evidenziate nell’intervento al Plenum del consigliere Patrono, non riportato diffusamente nel verbale (si allega dvd con la registrazione della parte di seduta e sua trascrizione), posto che egli avrebbe ben undici anni in più di esperienze direttive giudicanti di primo grado e ha svolto funzioni giudicanti di secondo grado, a differenza della controinteressata.

Peraltro, nell’esperienza direttiva di primo grado il ricorrente ha dato ampia e riconosciuta prova delle sue attitudini, in particolare in termini di efficienza nella definizione dei flussi di lavoro del Tribunale di Trieste, anche in virtù della predisposizione di specifiche iniziative informatiche; ed anzi tali rilievi sarebbero stati omessi nella proposta A) favorevole alla ricorrente, peraltro priva di esperienza giudicante di secondo grado, a cui favore ha giocato l’esperienza di funzioni giudicanti di legittimità, di per se non surrogatorie delle esperienze giudicanti d’appello, che peraltro non le erano valse a conseguire la nomina ad altri uffici direttivi (Presidenze Corti d’Appello di Salerno e Genova), e, nel caso della dichiarazione di voto del Presidente della Cassazione, la considerazione della maggiore anzianità di servizio, che ormai non costituisce più parametro valutativo, se non del tutto residuale.

Costituitesi in giudizio, le Autorità intimate, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 2 marzo 2011, hanno dedotto l’infondatezza del ricorso, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

a) la verbalizzazione è aderente al disposto dell’art. 43 commi 3 e 4 del regolamento interno del C.S.M., che prevede un resoconto "sommario" degli interventi e delle dichiarazioni di voto; d’altro canto la motivazione della scelta comparativa in favore della controinteressata è compiutamente estrinsecata dalla proposta A) approvata, onde non vi è spazio per alcuna "integrazione" desumibile dalla discussione;

b) le censure del ricorrente mirano in realtà a sollecitare una valutazione comparativa diretta da parte del giudice amministrativo, preclusa in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità;

c) in ogni caso, la comparazione è stata affatto corretta e la motivazione della scelta ampia, articolata, coerente, logica, né è stata in alcun modo trascurata la considerazione del profilo professionale del ricorrente che tuttavia, nel raffronto comparativo, è stato considerato, secondo valutazione di merito insindacabile, non emergendo profili di travisamento, irragionevolezza, perplessità, meno idoneo all’incarico di funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

A sua volta la controinteressata, con la memoria di costituzione in giudizio depositata il 5 novembre 2010, ha svolto rilievi consimili in ordine all’inammissibilità delle censure, in quanto intrusive del merito, nonché sull’infondatezza del ricorso, ponendo in luce le proprie esperienze di funzioni semidirettive e direttive, articolate per complessivi diciotto anni a fronte dei quindici del ricorrente, l’ampio e variegato profilo professionale, comprendente anche la cognizione in appello delle controversie di lavoro quale Presidente di sezione del Tribunale di Rovigo, Padova e Venezia, le capacità organizzative dimostrate in tutti gli incarichi di funzione semidirettive e direttiva (quale Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia), anche con utilizzazione di specifiche iniziative informatiche, i risultati conseguiti in termini di abbattimento dell’arretrato, l’ulteriore arricchimento fornito dell’esperienza giudicante di legittimità.

Con memoria di replica depositata il 16 marzo 2010 il ricorrente ha insistito sulle dedotte censure, negando la loro intrusività nel merito.

All’udienza pubblica de 6 aprile 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

1.1) Com’è noto, il conferimento degli incarichi di funzione (di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali), definiti dall’ art. 10 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, è disciplinato normativamente dall’art. 12 dello stesso decreto legislativo, entrambe le disposizioni come sostituite dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Ad esso si provvede, a domanda degli interessati, all’esito di una procedura concorsuale di valutazione comparativa aperta ai magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità volta a volta richiesta: art. 12 commi da 2 a 9 (il solo conferimento delle funzioni al termine di tirocinio, per le funzioni giudicanti e requirenti; la seconda valutazione di professionalità per le funzioni di secondo grado e le funzioni semidirettive di primo grado; la terza valutazione di professionalità per le funzioni direttive di primo grado e le funzioni semidirettive elevate di primo grado; la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni di legittimità, le funzioni direttive di primo grado elevato; la quinta valutazione di professionalità per le funzioni per le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive di legittimità; la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori di legittimità; la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali di legittimità).

In particolare, per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado e di grado elevato (oltre che di quelle semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado), "sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva" (art. 12 comma 10).

La disposizione non richiama in modo espresso, tra le altre, le funzioni direttive di secondo grado, ma tale "lapsus calami" trova spiegazione, presumibilmente, nella circostanza che in genere i candidati all’assegnazione di incarichi direttivi di secondo grado hanno già maturato esperienze di funzioni semidirettive di analogo grado, o direttive e/o semidirettive di grado inferiore (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 settembre 2009, n. 9098, confermata e condivisa anche sul punto da Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3266), senza peraltro che lo svolgimento di pregressi incarichi direttivi o semidirettivi costituisca ex se titolo preferenziale, secondo quanto chiarito da un fermo orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante).

L’art. 12 comma 12 precisa poi che l’attitudine direttiva deve intendersi "…riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;… altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare".

Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare P13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007, emanata alla luce delle modificazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 160/2006, come parzialmente novato dalla legge n. 111/2007.

In sostanza il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle attitudini e del merito "opportunamente integrati fra loro".

Per "Attitudini" si intende (par. A della circolare):

– "…l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente -per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità- le funzioni direttive da conferire…", anche in considerazione del "…periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare nell’ufficio", precisandosi che:

– l’indipendenza attiene alla "…capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all’ubicazione dell’ufficio direttivo da conferire", con obbligo dell’aspirante di dichiarare gli incarichi extragiudiziari svolti e l’appartenenza attuale o passata ad associazioni;

– il prestigio è inerente "…alla stima acquisita dall’aspirante all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l’impegno profuso nell’esercizio dell’attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane";

– la capacità è individuata in relazione:

– "a) al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;"

– "b) alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali";

– "c) alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario";

– "d) al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse";

– "e) al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

o di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

o di livello pari o superiore".

Mentre "di regola" è elemento preferenziale per gli uffici direttivi apicali e superiori l’esercizio negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio, per gli uffici direttivi di merito "si attribuisce rilievo…senza che costituisca titolo preferenziale, al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni alla data della vacanza del posto in concorso", e, sempre senza che costituisca elemento preferenziale, a esperienze specifiche settoriali omogenee (uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza; uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso; uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale).

Per "Merito" si intende (par. B della circolare):

– "l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto";

– "la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali";

– "la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri";

– "la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio".

L’anzianità, che prima della riforma di cui al d.lgs. n. 160/2006 costituiva criterio preferenziale a parità di attitudini e merito, assume invece ormai valore del tutto residuale quale mero "requisito di ingresso per una prima utile comparazione" ed assume rilevanza essenzialmente come "criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore…(nel senso che)… partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale e su questa base determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa", con l’avvertenza che "…tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini" (cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, integrativa della circolare n. p13000, par. 5.2).

In sostanza, l’anzianità assume rilievo essenzialmente come requisito di legittimazione alla valutazione comparativa con gli altri candidati, nel senso che per ciascuna tipologia di uffici direttivi sono individuati periodi minimi di positivo esercizio delle funzioni in atto svolte da aggiungere all’anzianità di servizio dell’aspirante più giovane partecipante alla procedura concorsuale: cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, par. 5.3 (uffici per cui è richiesta almeno la terza valutazione di professionalità, ossia funzioni direttive di primo grado e funzioni semidirettive elevate di primo grado: quattro o sei anni a seconda che l’incarico da conferire abbia o meno figure semidirettive subordinate; uffici per i quali è richiesta almeno la quarta valutazione, ossia funzioni requirenti di coordinamento nazionale, funzioni di legittimità, funzioni direttive di primo grado elevato: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la quinta valutazione, ossia funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e funzioni direttive di legittimità: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la sesta o la settima valutazione, ossia rispettivamente funzioni direttive superiori di legittimità e funzioni direttive apicali di legittimità: dieci anni).

Il suddetto diaframma ostativo alla valutazione comparativa di merito può cedere (vedi par. 5.4) soltanto in presenza della positiva ricognizione in capo all’aspirante di doti attitudinali e di merito "di spiccato rilievo", e quindi di elementi valutativi che lo qualifichino e che devono essere "specificamente motivati", nonché per il conferimento di uffici di peculiare specializzazione (Tribunale di sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata).

Sotto quest’ultimo profilo, deve porsi in evidenza che il Consiglio superiore della magistratura non deve motivare (in negativo) le ragioni della insussistenza dello "spiccato rilievo", sebbene, al contrario, soltanto l’eventuale positiva ricognizione di tale requisito, proprio perché la deroga alla regola di cui al paragrafo 5.3 della circolare, relativa alla esclusione dalla valutazione comparativa degli aspiranti "fuori fascia", richiede specifica e puntuale motivazione.

In tal senso deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, IV Sezione giurisdizionale, 30 novembre 2010, n. 8366) secondo cui "…il C.S.M. non ha alcun obbligo di prendere in concreta valutazione i candidati collocati "fuori fascià e, conseguentemente, non deve rendere ragione di tale determinazione (mentre) viceversa, ove ravvisi in uno dei candidati "fuori fascià il requisito dello "spiccato rilievò desunto da doti professionali eccezionali "…tali da imporsi pressoché ictu oculi"dovrà adeguatamente motivare…la sussistenza del requisito dello "spiccato rilievò che giustifica l’inserimento del candidato "fuori fascià nel lotto dei valutabili; quindi, in vista del conferimento dell’incarico in suo favore, dovrà previamente compararlo analiticamente con tutti i candidati più anziani, motivando specificatamente le ragioni della scelta".

Quanto, poi, alla comparazione tra gli aspiranti alla "platea" così individuata la circolare P13000 al par. 2.) -ritenuto compatibile con la nuova disciplina normativa ex d.lgs. n. 160/2006, come novata dalla legge n. 111/2007, dalle integrazioni di cui alla deliberazione del 21 novembre 2007- precisa che "La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali" e che "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire".

Le integrazioni da ultimo richiamate, poi, ribadiscono che "Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive -essendo rivolto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto specifico per cui si concorre- richiede necessariamente una espressa comparazione dei requisiti riconosciuti ai candidati", evidenziando come "Nell’attuale assetto normativo, per le considerazioni sopra esposte, vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario".

1.2) Così individuata la cornice normativa, legislativa e regolamentare, di riferimento, è opportuno sintetizzare i profili professionali del ricorrente e della controinteressata intimata.

A.D.P., nominato uditore giudiziario con d.m. 28 maggio 1971, ha svolto funzioni giurisdizionali di Pretore a Cervignano del Friuli dal 18 luglio 1972, di giudice del Tribunale di Udine dal 22 maggio 1976, di consigliere della Corte d’Appello di Venezia dal 16 gennaio 1986, e dopo un periodo di fuori ruolo dal 16 dicembre 1987, dapprima quale consigliere legislativo della Presidenza del Consiglio e poi quale Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dei Trasporti, rientrato in ruolo dal 4 gennaio 1990 quale consigliere della Corte d’Appello di Trieste, con incarichi direttivi di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste dal 20 settembre 1995, di Presidente del Tribunale di Gorizia dal 28 settembre 1999 e di Presidente del Tribunale di Trieste dal 9 settembre 2004.

G.C., nominata uditore giudiziario con d.m. 15 aprile 1967, ha svolto funzioni giurisdizionali di Pretore a Montagnana, giudice del Tribunale di Padova, con incarichi semidirettivi di Presidente del Tribunale di Rovigo dal 1987, Presidente di Sezione del Tribunale di Venezia dall’ottobre 1991, incarico direttivo di Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia dal 19 marzo 1999, e con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione dal 5 luglio 2005.

La proposta A), favorevole alla controinteressata e approvata dal Plenum del C.S.M., muove dalla considerazione che "…la stessa ha dato costante prova, in tutto l’arco della carriera, di possedere eccellenti doti professionali, sia per ciò che concerne la preparazione giuridica che le capacità organizzative"; si sofferma sulle variegate esperienze professionali, che denotano una "conoscenza giuridica che spazia in tutti i settori della giurisdizione" (civile, lavoristica, agraria, fallimentare) e penale (con funzioni giudicanti anche in Corte d’Assise e requirenti quale Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia), con incarichi semidirettivi (Presidente di Sezione del Tribunale di Rovigo, e anche Presidente "reggente" dal gennaio all’ottobre 1982, Presidente di Sezione del Tribunale di Venezia) e direttivi (Procuratore della Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia), nonché sulle funzioni di legittimità; richiama il parere attitudinale specifico del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione del 13 novembre 2008, oltremodo favorevole, e i pareri, del pari lusinghieri, del Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Venezia del 19 giugno 1977, del 28 aprile 1995 e del 24 settembre 2003, che riconoscono le particolari qualità, anche nello svolgimento degli incarichi semidirettivi e direttivi, e i risultati notevoli conseguiti nei medesimi; evidenzia iniziative organizzative ritenute rimarchevoli, in specie nel Tribunale per i minorenni di Venezia (attivazione dell’U.R.P.; Carta dei servizi; sistema sperimentale di documentazione informativa; allestimento di sala di training informatico per avvocati e magistrati), nonché la qualità e costanza degli approfondimenti scientifici e degli aggiornamenti professionali (articoli, relazioni, due volumi di diritto minorile, di cui uno come coautore, partecipazione quale relatrice e anche organizzatrice di convegni, incontri di studio del C.S.M.; partecipazione come relatrice, o anche come organizzatrice, a convegni, incontri di studio su varie tematiche, anche all’estero), e altri elementi considerati significativi (partecipazione a congresso mondiale e incontri di studio, anche come relatore, sull’adozione internazionale, missione in Bielorussia, componente del Comitato delle pari opportunità presso il C.S.M. per dieci anni, membro della Commissione per le adozioni internazionali, componente della Commissione per l’ammissibilità dei referendum abrogativi).

Nella stessa proposta A) viene delineato in modo pressoché completo anche il profilo professionale del ricorrente, richiamando l’ampiezza e varietà delle sue esperienze giurisdizionali, gli incarichi semidirettivi e direttivi ricoperti, l’oltremodo favorevole parere attitudinale specifico del Consiglio giudiziario di Trieste del 15 gennaio 2009, che ne segnala "…il suo elevato grado di preparazione tecnicogiuridica", le capacità professionali, le qualità morali e comportamentali, la "non comune laboriosità, la spiccata capacità di comprensione e valutazione delle questioni di fatto e di diritto…l’eccellente qualità e spessore giuridico dei provvedimenti sempre tempestivamente depositati…"; è segnalata e rimarcata la "notevolissima produzione scientifica ed il costante impegno didattico", la prima sostanziatasi in "dodici opere monografiche in materie diverse…" (quale coautore in collaborazione con Giuseppe Campeis), in una "settantina di articoli di dottrina e note a sentenze pubblicati su riviste specializzate", l’altro attestato da "dodici incarichi di insegnamento universitario…" in varie materie nelle Università di Trieste e di Udine, oltre che come relatore in numerosi incontri di studio e seminari decentrati del C.S.M.; non vengono sottaciuti, poi, gli incarichi extragiudiziari, svolti in fuori ruolo quale consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e capo ufficio legislativo presso il Ministero dei trasporti; con riferimento al profilo attitudinale poi si segnala il giudizio del Procuratore generale di Trieste sul "livello veramente eccezionale di efficienza" conseguito nella direzione del Tribunale di Trieste, con contrazione delle pendenze e riduzione della durata dei procedimenti, sino a portare l’ufficio al "primato assoluto, sul territorio nazionale, quanto a velocità nei tempi di risposta della giustizia civile che raggiunge un tasso di contenzioso risolto vicino al 70%", come segnalato da un articolo del Sole 24 ore del 29 dicembre 2008.

L’ampia ed esauriente delineazione del profilo professionale del ricorrente, come contenuta nella proposta A), non è revocata in dubbio dal rilievo contenuto in ricorso che nella proposta B), favorevole al ricorrente, vi siano circa dodici righe in più, inerenti alla segnalazione dell’attività di indirizzo svolta nei confronti dei presidenti di sezione e dei magistrati del tribunale triestino, l’ottimo rapporto col personale amministrativo; la ribadita riduzione delle pendenze e dei tempi delle cause civili; la stipulazione di protocollo con la Regione Friuli e il Ministero per colmare il deficit di personale amministrativo; la convenzione con l’Ordine forense per la formazione e l’orientamento dei praticanti; l’attuazione di una procedura informatica per le comunicazioni di cancelleria agli studi legali, la ribadita considerazione dell’ampiezza delle esperienze giurisdizionali e della titolarità di tre uffici giudiziari.

Infatti, per un verso, come già rilevato, tutti gli elementi salienti relativi al profilo professionale e all’attitudine direttiva, con i risultati conseguiti, sono sostanzialmente rappresentati anche nella proposta A); per altro verso, ed in ogni caso, la proposta B) è stata portata all’attenzione e illustrata al Plenum, che quindi ha potuto disporre anche degli ulteriori elementi ivi contenuti.

1.3) Sgomberato il campo visuale dalla suggestione di una incompleta rappresentazione del profilo professionale del ricorrente, deve rammentarsi che la valutazione comparativa rimessa al C.S.M. è globale e sintetica, e pertanto non richiede che il raffronto sia svolto in modo analitico e puntuale per ciascuno degli elementi rilevanti ai fini del rilievo delle attitudini direttive e del merito, secondo costante orientamento della giurisprudenza amministrativa.

Correlativamente la verifica rimessa al G.A. è che nella valutazione comparativa globale e unitaria tra il magistrato prescelto e ciascuno degli altri posti in comparazione col medesimo, cioè segnatamente di chi impugna la nomina, "…risulti documentalmente avvenuta la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299), potendosi in tal modo compiutamente esercitare il sindacato giurisdizionale di legittimità entro i propri confini funzionali, ossia in relazione al riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto, del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, e in definitiva dell’esistenza, congruenza e ragionevolezza della motivazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2010, n. 33135), senza appunto trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797).

Sotto tale aspetto, non può condividersi l’assunto del ricorrente secondo il quale dalla tabella "sinottica" analitica costruita in ricorso e da un semplice "confronto visivo" emergerebbe la superiore attitudine direttiva del ricorrente.

Come del pari, non può risultare decisivo ed ex se sufficiente a sostenere l’illegittimità della scelta della controinteressata quale destinataria dell’incarico di funzione direttiva giudicante di secondo grado, la circostanza che il ricorrente abbia svolto tre incarichi di funzioni direttive di primo grado (Procuratore minorile a Trieste, Presidente dei Tribunali di Gorizia e Trieste) per un periodo più o meno lungo (nella specie undici anni).

Se infatti per costante indirizzo giurisprudenziale, nemmeno "il mancato svolgimento di funzioni direttive non rappresenta un aspetto dirimente, di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che, al contrario, abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale (o anche semidirigenziale), in quanto una conclusione di questo tipo imporrebbe che l’accesso a un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, sia riservato solamente al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di mobilità orizzontale" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3266 del 24 maggio 2010; vedi anche T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante); a minor ragione può ritenersi di per se travisata e/o irragionevole, la valutazione favorevole di altro candidato che, come nel caso della controinteressata, ha svolto incarichi di funzioni semidirettive, anche in Tribunali di maggior rilievo (Venezia), nonché incarichi di funzione direttiva (Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia), per un periodo complessivo, peraltro, addirittura più ampio di quello del ricorrente (dal 1987 al 2005).

In effetti ciò che occorre considerare è la ragionevolezza e compiutezza della motivazione sottesa alla scelta della controinteressata, come estrinsecata nella proposta A) (che aveva ottenuto il maggior numero di voti in commissione), approvata dal Plenum.

Orbene, in essa, dopo aver premesso che "…nessuno degli altri aspiranti può infatti vantare lo stesso grado di qualità e attitudini del candidato proposto…(perché)…nessuno di essi può vantare una esperienza nella giurisdizione articolata e completa come quella della dott.ssa Campanato che, oltre ad aver svolto due ruoli semidirettivi in uffici giudicanti di I grado, operando sia nel settore penale che in quello civile, e un ruolo direttivo in un tribunale con funzioni specialistiche, ha da ultimo maturato una esperienza nelle funzioni di legittimità, così riuscendo ad acquisire una visione d’insieme della giurisdizione di rara completezza e di particolare rilevanza per il conferimento dell’incarico in esame"; osserva quanto ai candidati Curtò e De Pauli che "…si tratta indubbiamente di magistrati che, oltre ad un elevato profilo di merito, possono vantare rilevanti esperienze organizzative ed ordinamentali, caratterizzate dal conseguimento di risultati particolarmente positivi…(e tuttavia)…assume valore decisivo nel giudizio in favore della dott.ssa Campanato la maggiore completezza delle esperienze giurisdizionali da questa maturate sia nelle funzioni di merito, svolte in tutti i settori (penale, civile, lavoro e nel settore minorile), e in uffici diversi, anche con incarichi direttivi e semidirettivi, sia nelle funzioni di legittimità", richiamandosi poi (solo) a conferma di tale valutazione l’audizione della controinteressata.

Trattasi di motivazione chiara, ampia ed esauriente, che da conto in modo puntuale delle ragioni della preferenza accordata alla controinteressata, con l’approvazione a maggioranza della proposta A), sulla quale non possono ovviamente incidere specifiche dichiarazioni di voto di taluni componenti, richiamate in ricorso (come quella del Presidente della Corte di Cassazione che richiama la maggiore anzianità di servizio della ricorrente; ovvero i rilievi di altro componente circa la circostanza che la Campanato non ha svolto funzioni giudicanti di secondo grado, espressa con il non elegante rilievo che "Questa è una Corte d’Appello, la collega Campanato non ci ha mai messo piede…"), che non assurgono certo ad elemento motivazionale della deliberazione dell’organo collegiale.

E’ evidente, quindi, che dinanzi a una motivazione siffatta, che coglie nell’ampiezza e varietà delle esperienza giurisdizionali di un candidato, nei diversi settori e con incarichi semidirettivi e direttivo, completate anche da funzioni di legittimità, ogni valutazione ulteriore in ordine al "peso" assegnato, ad esempio, allo svolgimento delle funzioni giudicanti di legittimità, rispetto al mancato esercizio di funzioni giudicanti di secondo grado, rimane connotata da profili insindacabili di discrezionalità, inattingibili dal sindacato giurisdizionale amministrativo.

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato

3.) Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe n. 8724 del 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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