T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7058 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 19 aprile 2011 e depositato in data 3 maggio 2011, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma – Sezione per la trattazione dei ricorsi di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 marzo 2001 n. 89 – nr. cron.8075 e nr. rep.7348, deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2008 e depositato in data 2 dicembre 2008, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento a favore degli stessi della somma di euro 2.100,00 a titolo di spese legali

Rappresentano i ricorrenti che avverso tale decreto non è stata proposta impugnativa innanzi alla Corte di Cassazione, come certificato dal timbro apposto sul decreto in data 18 gennaio 2010, significando altresì come a tale decreto l’Amministrazione non abbia dato esecuzione.

Chiedono, quindi, i ricorrenti che venga ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al citato decreto, provvedendo alla corresponsione a proprio favore della somma di euro 2.100,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, per un importo complessivo di euro 3.070,91 entro un termine all’uopo fissato nominando, per il caso di persistente inadempienza, un Commissario ad Acta che provveda all’esecuzione del giudicato.

Il Ministero della Giustizia, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è sopra dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.

Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale, non essendo stata proposta impugnazione avverso il decreto di cui è chiesta l’ottemperanza, come risultante dal timbro apposto in calce allo stesso in data 18 gennaio 2010.

Avuto riguardo alla natura del provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione, l’ammissibilità dell’azione risiede nelle previsioni dettate dall’art. 112 del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale "L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

In punto di competenza territoriale, dispone l’art. 113 del codice del processo amministrativo, per quanto qui interessa, che "…Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.", dovendo pertanto affermarsi la competenza del TAR adito.

Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato – nei limiti di cui appresso – alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle statuizioni recate dal citato decreto da parte dell’Amministrazione a tanto condannata.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero della Giustizia di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 2.100 (duemilacento) di cui al decreto di cui è chiesta l’esecuzione, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione fino al soddisfo, dovendo rigettarsi la richiesta dei ricorrenti volta ad ottenere la maggiore somma complessiva di euro 3.070,91 in quanto non coperta dalla portata dal giudicato.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione della Giustizia abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato quale Commissario ad Acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 2516/2011 R.G., lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di provvedere all’esecuzione del decreto indicato in epigrafe mediante pagamento a favore dei ricorrenti della somma di euro 2.100,00 (duemilacento) oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere Generale dello Stato, nominato sin da ora quale Commissario ad Acta, o funzionario da questi delegato, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario alla esecuzione del decreto in questione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’istanza.

Condanna l’Amministrazione della Giustizia al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che liquida forfetariamente in complessivi euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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