Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 27-07-2011, n. 29980 Nullità e sanatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza dell’8.4.2010 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania sez. dist. di Acireale, in composizione monocratica, del 15.2.2005, con la quale M.M., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa) di mesi 8 di reclusione ed Euro 9.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 40, commi 1, lett. d), D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 2 e 4. 2) Ricorre per cassazione il M., a mezzo del difensore, eccependo la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti successivi, essendo stato il decreto medesimo notificato, per mero errore, presso il difensore di fiducia avv. Salvatore Papa e non nel luogo di residenza in (OMISSIS). Il ricorrente non aveva, infatti, mai eletto domicilio presso il difensore.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado senza prendere in considerazione le specifiche censure sollevate con l’atto di appello. Anche a voler considerare per buone le analisi prodotte dall’Agenzia delle Dogane,dagli atti non emergeva la prova della penale responsabilità del ricorrente.

3) Venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti.

Effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello (per l’udienza dell’8.4.2010) veniva notificato nel domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Papa. Non risulta, però, che vi fosse stata tale elezione di domicilio (nella stessa intestazione della sentenza di appello viene indicato il luogo di residenza dell’imputato in via delle (OMISSIS)).

Le sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, con la sentenza n. 119/2005 RV 229540 hanno affermato il principio, che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata in forma diversa da quella prescritta non da luogo ad una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. "Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l’atto di citazione a conoscenza dell’imputato, questi se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall’art. 179, comma 1 non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto e deve eventualmente avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile" (Sez. Un. n. 119/2005).

La giurisprudenza successiva ha ribadito che si ha "La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato." (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 34170 del 4.7.2008; Cass. pen. sez. 3 n. 43359 del 14.10.2009).

Nel caso di specie risulta che il "domiciliatario" avv.to Salvatore Papa, con comunicazione in data 22.3.2010, dichiarava di rinunciare, unitamente all’altro difensore, avv. Corrado Celeste, al mandato.

3.1) Peraltro, anche il secondo motivo non è manifestamente infondato, non avendo la Corte territoriale in alcun modo argomentato in ordine alle specifiche deduzioni contenute nell’atto di appello.

3.2) Non ricorrendo i presupposti per una pronuncia di assoluzione ex art. 129 cpv. c.p.p., va emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1 immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 è maturato il 21.7.2010, essendo stato il reato accertato in data (OMISSIS)).

In presenza di una causa estintiva del reato, invero, l’accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o infine che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve avvenire, come precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, sulla base degli atti "dai quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" e cioè unicamente "dalle sentenza impugnata e – se trattasi di sentenza di appello – dalla sentenza di primo grado" (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 6593 del 2008). Tali principi sono stati ribaditi dalle sezioni unite, con la sentenza n. 35490 del 28.5.2009, con la quale è stato riaffermato che "In presenza di una causa di estinzione dei reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza dei fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento". Le sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr. sent. n. 35490/2009 cit.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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