Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 27-07-2011, n. 29979 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza dell’11.5.2010 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Paternò, in composizione monocratica, del 29.1.2008, con la quale F.C.A., applicata la diminuente per la scelta del rito, era stata condannata alla pena (sospesa) di giorni 20 di arresto ed Euro 4.400,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a) e per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 64, 71, 93 e 94 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.

2) Ricorre per cassazione F.C.A., denunciando la inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali, nonchè la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello, benchè dagli atti risultasse l’elezione di domicilio in Paternò via Ronsivalle, veniva notificato al difensore ex art. 161 c.p.p.. Lo stesso errore veniva ripetuto in relazione alla notifica dell’estratto contumaciale. Eccepisce inoltre la prescrizione, già maturato, alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo stati i fatti di cui alla contestazione accertati in data (OMISSIS).

Denuncia, infine, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3) Venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti.

Come emerge anche dalla documentazione allegata al ricorso F. C.A. aveva dichiarato il domicilio nel luogo di residenza in Paternò via Ronsivalle n. 2. Tant’è che lo stesso Tribunale di Paternò, rilevato che, per mero errore materiale, nel decreto di citazione era stato indicato come domicilio eletto quello di via Ronsivalle, contrada Canfarella, Rogalna, disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione medesimo in Paternò via Ronsivalle n. 2.

Nonostante tale "correzione" il decreto di citazione per il giudizio di appello e poi l’estratto contumaciale venivano ancora spediti in via Ronsivalle contrada Canfarella.

Peraltro è fondata anche l’eccezione di prescrizione.

Applicandosi la disciplina più favorevole di cui all’art. 157 c.p. previgente, il termine massimo di prescrizione di anni tre per la violazione antisismica, ma anche quello di anni 4 e mesi 6 per gli altri reati, era maturato, rispettivamente, in data 23.4.2008 e 23.10.2009 (essendo cessata la permanenza con il sequestro eseguito in data 23.4.2005) e quindi prima della sentenza impugnata emessa l’11.5.2010. 3.1) Non ricorrendo i presupposti per una pronuncia di assoluzione ex art. 129 cpv. c.p.p., va emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1 immediata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

In presenza di una causa estintiva del reato,invero, l’accertamento della evidenza della insussistenza del fatto o della mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o infine che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve avvenire, come precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, sulla base degli atti "dai quali la Corte di Cassazione sia in grado di desumere le suddette evidenze" e cioè unicamente "dalle sentenza impugnata e – se trattasi di sentenza di appello- dalla sentenza di primo grado" (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 6593 del 2008). Tali principi sono stati ribaditi dalle sezioni unite, con la sentenza n. 35490 del 28.5.2009, con la quale è stato riaffermato che "In presenza di una causa di estinzione, del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento", te sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr. sent. n. 35490/2009 cit.).

3.2) A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100 copia della sentenza va trasmessa all’Ufficio tecnico della Regione siciliana.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Dispone trasmettersi copia sentenza all’Ufficio tecnico Regione siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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