T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7055 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19 luglio 2010 e depositato il 27 luglio 2010, S.M.C. ha impugnato la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta nella seduta del 30 giugno 2010, con riserva di motivi aggiunti, deducendone, senza rubricazione di motivi, l’illegittimità in relazione alla contenuto dell’alternativa proposta della V Commissione consiliare permanente favorevole alla nomina del ricorrente stesso.

Il ricorrente è stato, infatti, destinatario della proposta A) di maggioranza della commissione (sostenuta da quattro voti), mentre il controinteressato intimato della proposta B) di minoranza (che aveva riportato due voti), epperò all’esito dell’illustrazione e discussione, la proposta A ha riportato undici voti, mentre la proposta B ne ha ottenuti quattordici, onde è stato deliberato il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Perugia al controinteressato intimato W.D.N..

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 27 settembre 2010 e depositati il 29 settembre 2010, formulati a seguito del rilascio di copia degli atti della procedura, il ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, le seguenti censure:

Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 160/2006 come modificato dalla legge n. 111/2007, delle circolari del C.S.M. n. 13000/99, 21 novembre 2007 e della risoluzione 11 aprile 2009. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto assoluto di motivazione, carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti

La scelta del controinteressato intimato è supportata essenzialmente dal rilievo della sua più approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario maturata quale componente, a suo tempo (dal 2002 al 2006), del Consiglio superiore della magistratura, laddove l’attività extragiurisdizionale può costituire soltanto un elemento valutativo aggiuntivo e integrativo, senza poter assumere rilievo preminente, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 12 commi 10 e 11 del d.lgs. n. 160/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007, e come confermato dalle disposizioni regolamentari richiamate nella rubrica, anche in relazione agli orientamenti giurisprudenziali amministrativi (si invoca la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3266).

Sotto altro aspetto, la pretesa migliore conoscenza dei profili ordinamentali non può essere estrapolata e assumere rilievo assorbente rispetto agli altri parametri alla cui stregua deve valutarsi l’attitudine all’ufficio direttivo, né costituire oggetto di valutazione astratta, dovendo essa invece rapportarsi alla concreta esperienza ordinamentale maturata nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

Nella specie, non può revocarsi in dubbio che il ricorrente vanti analoga, ed anzi superiore, conoscenza dei profili ordinamentali, sia perché già titolare di incarico di funzione semidirettiva giudicante di secondo grado (come Presidente della Sezione civile della Corte d’Appello di Perugia), sia perché a suo tempo e per undici mesi investito della reggenza dello stesso ufficio direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Perugia (dall’11 gennaio 2005 al 7 novembre 2005), nonché, per periodi più brevi, della reggenza della Procura generale presso la medesima Corte d’Appello, oltre che della presidenza della Commissione flussi e della Commissione di manutenzione presso la stessa Corte d’Appello, di gruppi di lavoro, e componente per due bienni del Consiglio giudiziario dello stesso distretto, oltre alle variegate esperienze giurisdizionali maturate in uffici giudicanti e requirenti, e senza tralasciare il suo eccellente curriculum professionale e scientifico.

Al contrario, il controinteressato intimato ha maturato esperienze giurisdizionali prevalenti in uffici requirenti, non ha svolto incarichi direttivi o semidirettivi, né giudicanti né requirenti, è stato componente del Consiglio giudiziario per un solo biennio, non valendo a poter giustificare la preferenza accordata l’esperienza di tipo amministrativo quale componente del Consiglio superiore della magistratura, né il rilievo di aver svolto funzioni requirenti di legittimità, peraltro affatto limitate in sede civile,e risultando inconferente il richiamo di tali funzioni rispetto alla rilevata competenza ex art. 11 c.p.p. degli uffici perugini.

Peraltro i componenti togati si sono espressi in favore del ricorrente, a differenza dei componenti laici.

Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate, con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 30 agosto 2010 ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sul rilievo che la preposizione del controinteressato intimato all’ufficio direttivo è stata frutto di esauriente comparazione con il ricorrente, estrinsecata con congrua motivazione, secondo una valutazione complessiva del profilo dei due candidati, e senza alcuna indebita enfatizzazione dell’attività extragiurisdizionale svolta dal controinteressato quale componente a suo tempo del Consiglio superiore della magistratura.

A sua volta il controinteressato intimato W.D.N., costituitosi in giudizio, con memorie difensive depositate il 27 agosto 2010, il 29 settembre 2010, il 23 dicembre 2010 e il 3 marzo 2011, ha dedotto l’infondatezza del ricorso evidenziando la ampiezza delle esperienze giudiziarie svolte, giudicanti e requirenti, di merito e di legittimità, con periodi di reggenza di uffici direttivi, e quindi la valenza solo integrativa dei rilievi concernenti l’attività extragiudiziaria quale componente, a suo tempo, del C.S.M.

Con memorie difensive depositate il 24 dicembre 2010, e il 3 e 16 marzo 2011, il ricorrente ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure proposte, ulteriormente illustrate.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto.

1.1) Com’è noto, il conferimento degli incarichi di funzione (di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali), definiti dall’ art. 10 del d.lgs. 5aprile 2006, n. 160, è disciplinato normativamente dall’art. 12 dello stesso decreto legislativo, entrambe le disposizioni come sostituite dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Ad esso si provvede, a domanda degli interessati, all’esito di una procedura concorsuale di valutazione comparativa aperta ai magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità volta a volta richiesta: art. 12 commi da 2 a 9 (il solo conferimento delle funzioni al termine di tirocinio, per le funzioni giudicanti e requirenti; la seconda valutazione di professionalità per le funzioni di secondo grado e le funzioni semidirettive di primo grado; la terza valutazione di professionalità per le funzioni direttive di primo grado e le funzioni semidirettive elevate di primo grado; la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni di legittimità, le funzioni direttive di primo grado elevato; la quinta valutazione di professionalità per le funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado, le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive di legittimità; la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori di legittimità; la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali di legittimità).

In particolare, per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado e di grado elevato, semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado, l’art. 12 comma 12 dispone che "sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva" (art. 12 comma 10).

La disposizione non richiama in modo espresso, tra le altre, le funzioni direttive di secondo grado, ma tale "lapsus calami" trova spiegazione, presumibilmente, nella circostanza che in genere i candidati all’assegnazione di incarichi direttivi di secondo grado hanno già maturato esperienze di funzioni semidirettive di analogo grado, o direttive e/o semidirettive di grado inferiore (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 settembre 2009, n. 9098, confermata e condivisa anche sul punto da Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3266), senza peraltro che lo svolgimento di pregressi incarichi direttivi o semidirettivi costituisca ex se titolo preferenziale, secondo quanto chiarito da un fermo orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante).

L’art. 12 comma 12 precisa poi che l’attitudine direttiva deve intendersi "…riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;… altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare".

Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare P13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007, emanata alla luce delle modificazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 160/2006, come parzialmente novato dalla legge n. 111/2007.

In sostanza il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle attitudini e del merito "opportunamente integrati fra loro".

Per "Attitudini" si intende (par. A della circolare):

– "…l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente -per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità- le funzioni direttive da conferire…", anche in considerazione del "…periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare nell’ufficio", precisandosi che:

– l’indipendenza attiene alla "…capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all’ubicazione dell’ufficio direttivo da conferire", con obbligo dell’aspirante di dichiarare gli incarichi extragiudiziari svolti e l’appartenenza attuale o passata ad associazioni;

– il prestigio è inerente "…alla stima acquisita dall’aspirante all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l’impegno profuso nell’esercizio dell’attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane";

– la capacità è individuata in relazione:

– "a) al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;"

– "b) alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali";

– "c) alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario";

– "d) al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse";

– "e) al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

o di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

o di livello pari o superiore".

Mentre "di regola" è elemento preferenziale per gli uffici direttivi apicali e superiori l’esercizio negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio, per gli uffici direttivi di merito "si attribuisce rilievo…senza che costituisca titolo preferenziale, al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni alla data della vacanza del posto in concorso", e, sempre senza che costituisca elemento preferenziale, a esperienze specifiche settoriali omogenee (uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza; uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso; uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale).

Per "Merito" si intende (par. B della circolare):

– "l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto";

– "la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali";

– "la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri";

– "la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio".

L’anzianità, che prima della riforma di cui al d.lgs. n. 160/2006 costituiva criterio preferenziale a parità di attitudini e merito, assume invece ormai valore del tutto residuale quale mero "requisito di ingresso per una prima utile comparazione" ed assume rilevanza essenzialmente come "criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore…(nel senso che)… partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale e su questa base determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa", con l’avvertenza che "…tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini" (cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, integrativa della circolare n. p13000, par. 5.2).

In sostanza, l’anzianità assume rilievo essenzialmente come requisito di legittimazione alla valutazione comparativa con gli altri candidati, nel senso che per ciascuna tipologia di uffici direttivi sono individuati periodi minimi di positivo esercizio delle funzioni in atto svolte da aggiungere all’anzianità di servizio dell’aspirante più giovane partecipante alla procedura concorsuale: cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, par. 5.3, così indicati:

– uffici per cui è richiesta almeno la terza valutazione di professionalità, ossia funzioni direttive di primo grado e funzioni semidirettive elevate di primo grado: quattro o sei anni a seconda che l’incarico da conferire abbia o meno figure semidirettive subordinate;

– uffici per i quali è richiesta almeno la quarta valutazione, ossia funzioni requirenti di coordinamento nazionale, funzioni di legittimità, funzioni direttive di primo grado elevato: otto anni;

. uffici per i quali è richiesta almeno la quinta valutazione, ossia funzioni direttive di secondo grado, requirenti di coordinamento nazionale e funzioni direttive di legittimità: otto anni;

– uffici per i quali è richiesta almeno la sesta o la settima valutazione, ossia rispettivamente funzioni direttive superiori di legittimità e funzioni direttive apicali di legittimità: dieci anni.

Il suddetto diaframma ostativo alla valutazione comparativa di merito può cedere (vedi par. 5.4) soltanto in presenza della positiva ricognizione in capo all’aspirante di doti attitudinali e di merito "di spiccato rilievo", e quindi di elementi valutativi che lo qualifichino e che devono essere "specificamente motivati", nonché per il conferimento di uffici di peculiare specializzazione (Tribunale di sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata).

Quanto alla comparazione tra gli aspiranti alla "platea" così individuata, la circolare P13000 al par. 2.) -ritenuto compatibile con la nuova disciplina normativa ex d.lgs. n. 160/2006, come novata dalla legge n. 111/2007, dalle integrazioni di cui alla deliberazione del 21 novembre 2007- precisa che "La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali" e che "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire".

Le integrazioni da ultimo richiamate, poi, ribadiscono che "Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive -essendo rivolto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto specifico per cui si concorre- richiede necessariamente una espressa comparazione dei requisiti riconosciuti ai candidati", evidenziando come "Nell’attuale assetto normativo, per le considerazioni sopra esposte, vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario".

1.2) Così individuata la cornice normativa, legislativa e regolamentare, di riferimento, occorre premettere in punto di fatto che tanto la proposta A (favorevole al ricorrente), quanto la proposta B (favorevole al controinteressato), la quale ultima è stata poi approvata con la deliberazione del Plenum del 30 giugno 2010, riportano in modo identico, sotto il profilo testuale, il profilo professionale dei due candidati nei c.d. "medaglioni",.

Tale circostanza non è priva di significato e rilievo perché denota che al Plenum è stata fornita una rappresentazione del tutto omogenea dei dati obiettivi, attinenti ai curricula dei due candidati, ciò che vale ad escludere, in prima approssimazione, ogni travisamento in ordine ai presupposti di fatto.

Sotto tale aspetto mette conto sintetizzare i due profili professionali:

– S.M.C., nominato uditore giudiziario con d.m. 13 novembre 1967, è stato giudice del Tribunale di Belluno dal 9 dicembre 1968, pretore a Gubbio e poi a Perugia dal 30 settembre 1970, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia dal 17 gennaio 1996, presidente di sezione presso la Corte d’Appello di Perugia dal 4 febbraio 2003;

– W.D.N., nominato uditore giudiziario con d.m. 16 ottobre 1969, è stato pretore a Rovereto dal 3 maggio 1971 e giudice del Tribunale di Rovereto dal 15 febbraio 1973, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia dal 4 gennaio 1986, magistrato d’appello applicato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione dal 9 luglio 1993, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione dal 6 luglio 1998 e poi ancora dal 28 novembre 2006, essendo stato collocato fuori ruolo quale componente del C.S.M. dal 31 luglio 2002 al 31 luglio 2006.

La divergenza tra le due proposte risiede nel diverso apprezzamento delle doti attitudinali e di merito dei due candidati.

La proposta A, dopo aver evidenziato, a sostegno della presentazione del M.C. come candidato più idoneo per "caratteristiche di eccellenza per entrambi i parametri richiesti, merito e attitudini", i rilievi oltremodo favorevoli del parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Perugia in data 28 ottobre 2009, il peculiare pregio dei provvedimenti giurisdizionali redatti, l’attività anche scientifica (note a sentenza, articoli, tre monografie, convegni, relazioni a incontri di studio organizzati anche dal C.S.M.), gli incarichi (referente per la formazione decentrata nel settore civile per due bienni; incaricato di seguire i giudizi di equa riparazione, di notevole numero stante la competenza distrettuale della Corte d’Appello di Perugia; delegato del Presidente della Corte a presiedere la commissione di manutenzione e la commissione flussi; componente del Consiglio giudiziario) anche esterni (componente del Consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni legali di Perugia e direttore f.f. nel 2003; componente di gruppo di lavoro presso la direzione statistica del Ministero della giustizia), le funzioni direttive "di fatto" (per undici mesi quale reggente della Corte d’Appello; per periodi più o meno brevi in sostituzione del Procuratore generale di Perugia), oltre che quelle semidirettive giudicanti di secondo grado, quale presidente di sezione della stessa Corte d’Appello di Perugia; evidenzia "…una variegata esperienza in primo e secondo grado, sia nel settore giudicante che in quello requirente, costantemente arricchita da pluralità di attività svolte in ambito scientifico…e didattico…", nonché le esperienze organizzative connesse alle funzioni svolte.

Con specifico riferimento alla comparazione con gli altri candidati, precisato quanto a taluni che essi "…non possono vantare alcuna esperienza, direttiva o semidirettiva, di secondo grado" e ad altri "…che non hanno mai svolto funzioni direttive o semidirettive neppure in primo grado", si sofferma poi quanto al raffronto con il D.N. (che pure si evidenzia non ha esperienze direttive o semidirettive), sulla circostanza che quest’ultimo ha svolto esperienze "…prevalentemente nell’ambito requirente…non ha maturato alcuna esperienza organizzativa semidirettiva e/o direttiva in nessun ufficio giudicante, neppure di primo grado, potendo solo vantare una qualificata esperienza quale membro del C.S.M., e non ha alcuna esperienza in uffici direttivi di secondo grado, neppure requirenti", escludendo la valenza dell’esperienza quale componente e presidente o vicepresidente di commissioni del C.S.M. in quanto di "…carattere amministrativo e non giurisdizionale…al più…elemento aggiuntivo e giammai esclusivo…", ed evidenziando, quanto "…all’approfondita esperienza ordinamentale maturata in qualità di componente del CSM e presso il Consiglio giudiziario (che) essa, oltre a poter essere riscontrata in grado elevato anche nel profilo professionale del dott. M.C….non è comunque di per se sola idonea a giustificare un giudizio di prevalenza nei confronti del candidato proposto" (che ha peraltro conoscenza dell’ufficio giudiziario).

La proposta B, a sua volta, sostiene che il D.N. "…presenta caratteristiche di eccellenza per entrambi i parametri richiesti, merito e attitudini", richiamando, oltre ai pareri favorevoli nel corso della carriera e al parere attitudinale specifico, la "…molteplicità di esperienze generiche e specifiche avendo svolto una pluralità di funzioni, sia nel settore penale sia in quello civile, sia in ambito giudicante…sia quelle requirenti…", evidenziando come il candidato abbia maturato esperienze organizzative già quale Pretore di Rovereto, poi come reggente della Procura di Perugia "durante il periodo feriale ogni anni, dal 1978 al 1983", e come magistrato anziano dell’Ufficio istruzione del Tribunale di Perugia e dell’Ufficio G.I.P. del medesimo Tribunale, complessivamente per otto anni, nonché esperienze di funzioni di secondo grado per applicazioni e supplenze presso la Procura generale di Perugia "nel 1978 e ancora negli anni 1984/1985" e sempre per supplenza "dirigente di fatto della Procura di Orvieto" nei periodi di congedo ordinario del titolare, e applicato "…per lunghi periodi, tutti gli anni, dal 1978 al 1984, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia ivi svolgendo le funzioni di titolare dirigente; si richiama, altresì, l’incarico di componente del Consiglio giudiziario di Perugia nel biennio 19781980, l’impegno e il pregio dell’attività requirente di merito e di quella di legittimità, svolta sia in campo civile che penale, l’incarico di referente per la formazione presso la Procura generale della Cassazione, l’attività scientifica e le pubblicazioni nonché quella didattica, anche come relatore a convegni e incontri formativi organizzati dal C.S.M., la significativa esperienza quale componente del C.S.M., presidente della VI e VIII Commissione e vice presidente della V Commissione, Direttore dell’Ufficio Studi del C.S.M., componente del Comitato pari opportunità del C.S.M., l’impegno nel quadro delle attività consiliari sull’attività formativa, sulle circolari e delibere anche in tema di conferimento di uffici direttivi, sull’attuazione di Eurojust, sulla creazione della rete europea dei Consigli di giustizia e Courts Services (ENCJ).

Nella proposta si evidenzia, quindi, quanto alle "…doti organizzative (che) le diversificate esperienze maturate hanno consentito al dott. D.N. di acquisire, attraverso la piena conoscenza del funzionamento dei diversi uffici giudiziari, una visione di insieme del sistema giustizia e delle problematiche da esso relative…" anche "…sul versante ordinamentale e deontologico…", quanto alle funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione quale "…assegnatario di procedimenti disciplinari…nei giudizi disciplinari dinanzi alla Sezione disciplinare del C.S.M."; osservandosi come "l’approfondita conoscenza della organizzazione degli uffici giudiziari, in specie in materia tabellare ed informatica, oltre che della formazione, è poi ulteriormente maturata come componente del C.S.M. nel quadriennio 20022006…" e nello svolgimento delle relative funzioni.

Sotto il profilo della valutazione comparativa con il M.C., la proposta pone in luce, la "…maggiore e più approfondita esperienza ordinamentale maturata, tra l’altro, in qualità di componente del CSM, oltre che presso il Consiglio giudiziario (poiché) il dott. M.C. non vanta un’esperienza analoga a quella maturata dal dott. D.N. nello studio delle problematiche ordinamentali (avendo quest’ultimo)…anticipato e risolto problematiche di carattere generale sotto il profilo dell’organizzazione del comparto giustizia che gli valgono una più approfondita conoscenza ordinamentale, particolarmente significativa nella valutazione ai fini del conferimento di un incarico direttivo, in specie della Corte di Appello di Perugia, che pure conosce a livello territoriale per avere esercitato le funzioni nel circondario per numerosi anni", senza che le "funzioni direttive con carattere amministrativo e non giurisdizionale" possano essere svalutate in quanto "…funzioni molto specifiche, in quanto attengono all’organo di governo autonomo della magistratura e…particolarmente qualificanti nella carriera di un magistrato che avrà quale obiettivo la efficiente gestione di un ufficio distrettuale (peraltro limitrofo a quello romano, di cui è chiamato a svolgere accertamenti ai sensi dell’art. 11 c.p.p.)".

Ancora, nella proposta, si sottolinea la valenza delle funzioni di legittimità svolte dal D.N. "…perché essa rappresenta un momento di sintesi ed un epilogo logico delle conoscenze, soprattutto per chi, come il candidato, ha svolto numerose funzioni in tutti i ruoli della giurisdizione di merito (pretore, sostituto procuratore, giudice istruttore, G.I.P.)".

1.3) Orbene, la illustrazione del contenuto delle due proposte e degli specifici raffronti comparativi tra il ricorrente e il controinteressato intimato evidenzia che, contrariamente a quanto assunto diffusamente nell’unico articolato motivo aggiunto al ricorso, l’esperienza quale componente del Consiglio superiore della magistratura non è stato l’unico elemento a sostegno della scelta del controinteressato, come espressa dall’approvazione, da parte del Plenum, della proposta B formulata dalla V Commissione consiliare, né potendosi stabilire e affermare che essa abbia avuto peso ponderale affatto "prevalente", anziché concorrente.

La proposta B, infatti, evidenzia sia l’ampiezza e completezza del percorso professionale del controinteressato, in relazione alle diverse funzioni, giudicanti (monocratiche e collegiali) e requirenti svolte, di merito e di legittimità, sia le esperienze organizzative di tipo semidirettivo svolte (quale Pretore, e poi magistrato anziano dell’Ufficio istruzione e dell’Ufficio G.I.P.) o direttivo (quale reggente, in periodi pur brevi ma prolungati per alcuni anni, della Procura perugina, di quella di Orvieto e della Procura minorile perugina), nonché l’esperienza requirente in grado d’appello per applicazioni e supplenze alla Procura generale perugina.

Il suggestivo richiamo del ricorrente ad un noto precedente giurisprudenziale non appare, quindi, nel caso di specie, conferente.

La sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 3266 del 24 maggio 2010 (che ha confermato la sentenza di questo Tribunale n. 9098 del 22 settembre 2009) ha annullato il conferimento di un ufficio direttivo giudicante di secondo grado (Presidenza della Corte d’Appello di Potenza) ad un candidato "fuori fascia" cui era stato riconosciuto il requisito dello "spiccato rilievo" anche e soprattutto in relazione ad esperienze plurime extragiurisdizionali, succedutesi dal 31 luglio 1998 e ancora in corso alla data della valutazione comparativa (luglio 2008), salvo un periodo infratriennale quale consigliere della Corte di Cassazione, quale componente del C.S.M. (19982002), e quindi quale Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, annettendosi poi a tali esperienze valenza sostanzialmente assorbente.

E’ in tale contesto, e con riferimento al rilievo dello "spiccato rilievo", che la sentenza si pone il quesito "…se gli elementi di "spiccato rilievò da considerare ai fini del travalicamento e scavalcamento dei magistrati inseriti nella fascia da valutare preliminarmente, possano essere desunti da incarichi extragiurisdizionali, quali sono quelli vantati dall’appellante con riguardo alle funzioni, di durata ultraquinquennale, di componente del CSM, di Capo Gabinetto ministeriale e di Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria", che risolve in senso negativo rilevando come si tratti di "…incarichi di natura esterna, che, anche per il loro carattere fiduciario e non esclusivamente meritocratico ed oggettivo, non possono considerarsi ex se sintomi rivelatori di particolare attitudine e capacità di gestire un importante e visibile Ufficio Giudiziario in modo efficiente, indipendente ed imparziale"; ed in tale direzione, e non già isolatamente e quale affermazione generale o addirittura apodittica, deve intendersi l’ulteriore rilievo della sentenza che "…ammesso che l’attitudine direttiva possa, anche per il tipo di Ufficio da conferire (presidenza della Corte d’Appello), essere desunta da incarichi extragiudiziari, questi ultimi non possono assumere rilievo esclusivo, o, comunque, essere considerati maggiormente qualificanti rispetto ad una specifica esperienza organizzativa maturata e dimostrata in un ambito strettamente giurisdizionale".

Nel caso di specie, invece, la considerazione della valenza dell’esperienza svolta quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e degli incarichi ivi ricoperti (Presidente della VI e VIII Commissione, Vice presidente della V Commissione, etc.) del controinteressato, candidato "in fascia" (giova ribadirlo), è inserita in un quadro valutativo più ampio, connotato dall’apprezzamento come detto del suo intero e variegato percorso professionale, e dagli elementi di attitudine direttiva desumibili dalle esperienze di tipo organizzativo svolte, come innanzi richiamate.

Né può obliterarsi che, tra gli indicatori dell’attitudine direttiva, come individuati dalla risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008, rientrano, oltre alle "Esperienze di direzione ed organizzazione, desunte dallo svolgimento, effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro" e alle "Esperienze di collaborazione nell’attività di direzione e/o organizzazione" (tra cui le deleghe), anche le "Esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario: 9.1. Partecipazione all’attività di direzione, organizzazione e collaborazione svolta presso gli organi elettivi previsti dall’ordinamento giudiziario (C.S.M. e Consigli giudiziari); partecipazione all’attività di direzione e di organizzazione svolta in posizione di fuori ruolo o previa autorizzazione del CSM presso organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, organi amministrativi (tra i quali Ministeri, Authority, Scuola Superiore della Magistratura), organizzazioni internazionali".

In altri termini, seppure le esperienze organizzative di natura extragiudiziaria non possano valere, ex se, e per se sole, a integrare il rilievo di una superiore attitudine direttiva, anche al fine evidente di non creare posizioni di "vantaggio" per magistrati che abbiano maturato minore esperienza nell’attività propria giurisdizionale, e quindi non alimentare il c.d. fenomeno delle "carriere parallele"; nemmeno può postularsi che tali esperienze siano del pari affatto minusvalenti e prive di ogni valore indicativo, nel contesto di una complessiva valutazione dell’intero percorso professionale del magistrato, caratterizzato dallo svolgimento per ampio ed anzi affatto prevalente arco della carriera di funzioni giurisdizionali variegate, e come nella specie, articolate sino a quelle di legittimità (sia pure in ambito requirente), e rispetto alle quali l’incarico extraistituzionale elettivo, afferente peraltro in modo specifico all’organizzazione e al funzionamento dell’attività giurisdizionale, si ponga quale fisiologica "parentesi" (nel senso che debba tenersi conto anche del servizio espletato in posizione di fuori ruolo "…essendo tale servizio svolto per la necessità (non del singolo appartenente ma) dell’apparato statale di utilizzare quel personale togato in compiti che richiedono un particolare livello di professionalità ed un habitus di consolidata indipendenza" vedi peraltro, Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299).

Peraltro aspetto, la stessa sentenza invocata dal ricorrente ribadisce il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui "il mancato svolgimento di funzioni direttive non rappresenta un aspetto dirimente, di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che, al contrario, abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale (o anche semidirigenziale), in quanto una conclusione di questo tipo imporrebbe che l’accesso a un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare dì incarico di analoga natura, sia riservato solamente al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di mobilità orizzontale" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3266 del 24 maggio 2010).

In tale direzione, dunque, non può assumere rilievo, all’opposto preponderante ed escludente, la circostanza che il controinteressato non sia stato investito della titolarità di funzioni direttive o semidirettive, a differenza del ricorrente titolare di funzioni semidirettive quale Presidente di Sezione della medesima Corte d’Appello, poiché la riforma d’ordinamento giudiziario rifugge dalla logica della "carriera", rispetto alla quale le funzioni direttive si pongano quale sviluppo naturale, e tantomeno, necessitato delle funzioni semidirettive.

In altri termini non può sostenersi, come in qualche modo sottendono le censure dedotte dal ricorrente, che la comparazione tra due magistrati, dei quali solo uno vanti pregresse esperienze di funzioni direttive o semidirettive, possa e debba condurre, irrefragabilmente, ad un giudizio di prevalenza, in termini di maggiori attitudini direttive del suddetto candidato (T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante).

Né questo Tribunale, stanti i limiti connaturali al sindacato giurisdizionale di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, può, in assenza di profili di travisamento dei presupposti, carenza di motivazione o irragionevolezza, spingersi ad un diretto apprezzamento della maggiore o minore valenza, sotto il profilo dell’attitudine direttiva, delle esperienze del ricorrente rispetto a quelle del controinteressato, come pure in qualche modo evocato nei motivi aggiunti in funzione dell’insistito richiamo alla analoga o superiore conoscenza dei profili ordinamentali e organizzativi siccome desumibili, oltre che dall’incarico semidirettivo, dalla reggenza (per undici mesi) della Corte d’Appello, o dalla reggenza della Procura generale per periodi più brevi, o dallo svolgimento per delega del Presidente della Corte d’Appello di incarichi (commissione flussi e commissione di manutenzione), o ancora "soppesare" quale peso possa avere l’esser stato componete "per due bienni" del Consiglio giudiziario rispetto all’unico biennio vantato dal controinteressato.

E’ noto infatti che la verifica rimessa al G.A. è che nella valutazione comparativa globale e unitaria tra il magistrato prescelto e ciascuno degli altri posti in comparazione col medesimo, cioè segnatamente di chi impugna la nomina, "…risulti documentalmente avvenuta la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299), potendosi in tal modo compiutamente esercitare il sindacato giurisdizionale di legittimità entro i propri confini funzionali, ossia in relazione al riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto, del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, e in definitiva dell’esistenza, congruenza e ragionevolezza della motivazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2010, n. 33135), senza appunto trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797).

In tale contesto, ed escluso che l’esperienza extragiudiziaria del controinteressato abbia costituito elemento unico e affatto preponderante dell’approvazione della proposta B, a lui favorevole, -e senza che ovviamente possa assumere alcun rilievo la circostanza che tale proposta era stata votata in V Commissione da due componenti mentre quella per il ricorrente da quattro componenti, confluendo ogni determinazione nell’unica volontà giuridicamente rilevante come espressa dal Plenum, come del pari incongruente è il suggestivo rilievo, peraltro inesatto, che a favore del ricorrente si siano espressi tutti i componenti "togati" e per il controinteressato i soli componenti "laici", avendo votato per il controinteressato, come da questi segnalato, i consiglieri B., C.P., M., N., R., V., oltre ai due componenti di diritto, essi pure togati- non può enfatizzarsi la rilevanza dell’osservazione concernente la maggiore esperienza e conoscenza ordinamentale del D.N. (che pure costituisce uno dei parametri valutativi della capacità, ai sensi del par. A.3) lettera b) della circolare P13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007: "conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario"), che di per se non appare illogica e irragionevole tenuto conto dell’esperienza consiliare e nelle relative commissioni.

In definitiva deve riconoscersi che il Consiglio superiore si è trovato ad operare una scelta tra due candidati di eccellente profilo professionale ed ha ritenuto, nell’ambito di una squisita valutazione di merito, di assegnare prevalenza al controinteressato intimato, con motivazione esauriente e non illogica.

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe n. 6824 del 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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