Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 27-07-2011, n. 29978Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza emessa l’01/06/010, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, in data 20/04/06 – appellata da K.K., imputato dei reati di violenza sessuale ed altro (come contestati ai capi 1), 2), 3), 4) della rubrica) – confermava la responsabilità penale di K.K. in ordine ai reati di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 e comma 2, art. 609 quater c.p. come contestato al capo 4), riducendo l’originaria pena di anni quindici di reclusione, inflitta all’esito del giudizio di 1 grado, ad anni nove di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che era stata illegittimamente respinta la richiesta di trascrizione e traduzione delle dichiarazioni rese in lingua tedesca dalla minore K.J. al perito prof. G.S., con conseguente nullità della sentenza;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alle dichiarazioni rese dal perito dott. G.S.; nonchè quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato di violenza sessuale di cui al capo 4) della rubrica;

3. che parimenti la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto al reato di maltrattamento di cui al capo 1) della rubrica;

nonchè quanto alle statuizioni civili relative alla condanna al risarcimento dei danni.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Nella fattispecie sono stati contestati a K.K. le seguenti imputazioni:

1. il reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) in danno della moglie T.C. ed i figli Kl.Jo. (nato il (OMISSIS)), K.J. (nata il (OMISSIS)), K.D. (nata il (OMISSIS)), K.M. (nata l'(OMISSIS)); fatti commessi tra il (OMISSIS);

2. il reato di cui all’art. 600 bis c.p., art. 600 sexies c.p., commi 1, 2 e 3, (prostituzione minorile aggravata) in danno della figlia minore J.; fatti commessi tra il (OMISSIS);

3. il reato di cui agli artt. 519, 521 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, art. 609 quater c.p. (violenza sessuale aggravata) in danno di B.S. (nata il (OMISSIS)), fatti commessi tra il (OMISSIS);

4. il reato di cui all’artt. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 e comma 2, art. 609 quater c.p. (violenza sessuale aggravata) in danno della figlia J.; fatti commessi tra il (OMISSIS).

Il Tribunale di Bolzano con sentenza emessa il 20/04/06, dichiarava K.K. colpevole dei reati ascritti ai capi 1), 3) e 4);

riuniti nel vincolo della continuazione quelli di cui ai capi 1) e 4), condannandolo alla pena complessiva di anni 15 di reclusione;

indi assolveva il predetto imputato del reato di cui al capo 2) della rubrica (prostituzione minorile aggravata in danno della figlia K.J.) perchè il fatto non sussiste.

La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza in data 01/06/2010, dichiarava non doversi procedere: a) per il reato di cui al capo 3) (violenza aggravata in danno di B. S.) per mancanza di querela; b) per il reato di maltrattamento in famiglia di cui al capo 1) della rubrica perchè estinto per prescrizione.

Confermava la declaratoria di colpevolezza di K.K. in ordine al reato di cui al capo 4) (violenza sessuale in danno della figlia J.), determinando la residua pena in anni nove di reclusione.

K.K. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva in via preliminare che è fondata l’eccezione processuale attinente alla mancata trascrizione e traduzione delle dichiarazioni rese in lingua tedesca dalla minore K.J. al prof/dott. G., perito di ufficio nominato dalla Corte di Appello di Trento/Bolzano, con ordinanza in data 23/01/08 al fine di accertare la idoneità a testimoniare da parte di K.J..

Al riguardo si evidenzia che la lingua processuale scelta dall’imputato è stata l’italiano.

Sono stati acquisiti al processo sia le perizie redatte in lingua tedesca, sia gli allegati alle perizie, tra cui le dichiarazioni rese, sempre in lingua tedesca, dalla minore K.J. nel corso di colloqui avuti con il perito prof. G.S..

Orbene mentre le relazioni peritali sono state oggetto di traduzione in lingua italiana, le dichiarazioni rese dalla minore J., nel corso dei colloqui intercorsi con il perito, non sono state nè trascritte nè tradotte in lingua italiana nonostante la relativa richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato in sede di udienza di discussione nel giudizio di 2 grado.

Trattasi di atti determinanti e rilevanti ai fini della valutazione da parte della difesa dell’imputato della valutazione da parte della difesa dell’imputato della congruità degli accertamenti eseguiti dal perito in ordine alla idoneità psichica della minore a rendere testimonianza.

Trattasi di atti – essendo stata scelta dall’imputato quale lingua processuale quella italiana – che, stante la relativa richiesta da parte della Difesa, andavano trascritti e tradotti in lingua italiana, ex art. 109 c.p.p.. L’omessa trascrizione e traduzione in lingua italiana delle dichiarazioni rese in sede peritale dalla minore K.J., costituisce nullità, ex art. 109 c.p., comma 3, incidente in modo determinante sul diritto di difesa, con conseguente lesione dello stesso, ai sensi dell’art. 178 c.p.p. (vedi anche Cass. Sez. 4 Sent. n. 4981 del 06/02/04, rv 229667; Cass. Sent. n. 21952 del 31/05/01, rv 219457; Cass. Sez. 6 Sent n. 44418 del 28/11/08, rv. 241657).

L’accoglimento in via preliminare di detta eccezione processuale, ex artt. 109 e 178 c.p.p., preclude l’esame nel merito delle ulteriori censure dedotte nel ricorso.

Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano in data 01/06/2010, con rinvio alla Corte di Appello di Trento per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *