T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7054 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10 settembre 2009 e depositato il 17 settembre 2009, la società I.C. S.r.l., con sede in Pescara, in persona dell’Amministratore protempore, ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna, nonché le subordinate domande di annullamento, in epigrafe meglio indicate.

La società ricorrente ha partecipato a procedura negoziata senza pubblicazione di bando in quanto destinataria, al pari di altre imprese, di lettera d’invito a gara per l’appalto di lavori di esecuzione dei getti, posa del ferro d’armatura, puntellazione e casseratura per la realizzazione di piastre in cemento armato, distinto in due lotti (lotto 1G: categoria OG1 classifica VII, importo a base di gara Euro 15.078.609,00, comprensivo di Euro 97.500 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; lotto 7G: categoria OG1 classifica VII, importo a base di gara Euro 13.687.737,40, comprensivo di Euro 88.550 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di massimo 100 punti, di cui 30 punti per il prezzo e punti 70 per l’offerta in linea tecnica, ragguagliati in funzione di cinque elementi o criteri (organico suddiviso per qualifica: max punti 20; modalità esecutive: max punti 20; tipologia e quantità di casseratura, mezzi e attrezzature per movimentazione e messa in opera: max punti 10; tempi di mobilitazione e cronoprogramma: max punti 10; logistica e alloggiamento del personale di cantiere: max punti 10).

La commissione di gara, unica per entrambi i lotti, definiti in seduta preliminare riservata (verbali n. 1 del 29 maggio e n. 1 del 30 maggio 2009) le modalità di attribuzione dei punteggi, ha proceduto nella successiva seduta (verbali n. 2 del 29 maggio e n. 2 del 30 maggio 2009), all’ammissione delle imprese invitate alla gara e all’attribuzione dei punteggi per il prezzo e l’offerta in linea tecnica.

In esito alle operazioni di gara è risultata la seguente graduatoria:

Lotto 1G:

1) Consorzio Edile C.M. G.B. p. 81,74 (di cui p. 54,88 per l’offerta tecnica);

2) Z.&.P. S.p.A. p. 72,98 (di cui p. 46,85 per l’offerta tecnica);

3) S. S.p.A. p. 67,85 (di cui p. 38,71 per l’offerta tecnica);

4) I.C. S.r.l. p. 66,66 (di cui p. 36,66 per l’offerta tecnica);

5) C. S.p.A. in A.T.I. con I. S.p.A. p. 57,89 (di cui p. 32,80 per l’offerta tecnica);

6) D. dei F.lli G. S.r.l. p. 54,32 (di cui p. 29,50 per l’offerta tecnica);

Lotto 7G

1) Z.&.P. S.p.A. p. 66,00 (di cui p. 42,26 per l’offerta tecnica);

2) I.C. S.r.l. p. 64,92 (di cui p. 34,92 per l’offerta tecnica);

3) S. S.p.A. p. 64,73 (di cui p. 38,37 per l’offerta tecnica);

4) C. S.p.A. in A.T.I. con I. S.p.A. p. 54,96 (di cui p. 32 per l’offerta tecnica).

Con distinti decreti del Direttore dell’Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile n. 2824 e n. 2285 di rep. del 1° giugno 2009 sono stati, rispettivamente, aggiudicati:

– i lavori del lotto 1G al Consorzio Edile C.M. G.B., verso il prezzo complessivo, al netto del ribasso, di Euro 13.243.300,36;

– i lavori del lotto 7G al Z.&.P. S.p.A., verso il prezzo complessivo, al netto del ribasso, di Euro 12.353.109,77.

La società ricorrente, che aveva conseguito per entrambi i lotti il punteggio massimo di 30 per l’offerta economica, ha dedotto le seguenti censure:

1) Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per travisamento, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, sviamento. Violazione e falsa applicazione di quanto stabilito nel verbale n. 1 del 29 maggio 2009 (lotto 1G) e nel verbale n. 1 del 30 maggio 2009 (lotto 7G) in ordine all’attribuzione del punteggio tecnico. Difetto di motivazione.

La ricorrente ha conseguito il massimo punteggio per l’offerta economica, avendo offerto il maggior ribasso.

Al contrario essa è stata penalizzata con riferimento all’attribuzione del punteggio per gli elementi tecnici: salvo che per il criterio n. 1 (relativo all’organico), per il quale è stato impiegato metodo di attribuzione automatica del punteggio parziale mediante interpolazione lineare (per il quale essa ricorrente ha conseguito punteggio superiore a tutte le altre, pari a 19,68/20), per gli altri criteri è stata costantemente svalutata.

Così, quanto al criterio n. 2 (modalità esecutive), le altre imprese meglio graduate hanno in definitiva prodotto solo un elenco di buone norme per l’esecuzione dei getti in ogni condizione, senza riferimento specifico allo stato dei luoghi, come reperibili in letteratura tecnica, con dichiarazioni sulla disponibilità delle attrezzature affatto generiche; non si giustifica pertanto perché alla ricorrente siano stati attribuiti solo 5 punti, avendo essa presentato sì una relazione "essenziale", ma comunque "una proposta sostanzialmente analoga a quella delle altre imprese".

Quanto al criterio n. 3 (recte criterio 4; n.d.e.) (tempi di mobilitazione e cronoprogramma), del pari non si giustifica l’attribuzione di punti 0 alla ricorrente quanto al lotto 1G, a fronte di quelli assegnati alle altre imprese, che pure avevano prodotto solo un "elenco di buone norme per l’esecuzione dei getti in ogni condizione reperibile in letteratura", e senza valutazione sulla "effettiva realizzabilità dell’opera nei tempi offerti, accettando acriticamente quanto dichiarato dalle imprese", e in particolare dalla controinteressata aggiudicataria Consorzio Edile C.M. G.B..

In ordine al criterio n. 4 (recte: criterio 3; n.d.e.) (tipologia e quantità di casseratura ed elenco mezzi e attrezzature), il criterio stesso sarebbe "…del tutto inutile", e così "…la sua specificazione" per la semplicità dei lavori che impongono "…un tipo standard di cassero e puntellatura", tenuto conto che solo tre ditte forniscono in Italia il tipo di cassero previsto nel capitolato e trattandosi di prodotti "immediatamente disponibili sul mercato".

Infine, quanto al criterio n. 5 (logistica e alloggiamento del personale di cantiere), non è stato adeguatamente considerato, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, che la società ricorrente era stata l’unica tra le imprese partecipanti a prevedere l’utilizzazione esclusiva di "personale regionale" per il quale non occorrevano alloggiamenti.

Peraltro, quanto ai criteri nn. 2) e 5) la Commissione avrebbe dovuto esprimere "giudizio motivato omnicomprensivo", come indicato nei verbali n. 1 del 29 maggio e n. 1 del 30 maggio 2009, che invece è stato obliterato nell’attribuzione dei relativi punteggi.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 83 del d.lgs, n. 163/2006. Violazione dell’art. 53 della direttiva CEE 18/2004. Illegittimità della disciplina di gara nella parte in cui attribuisce all’offerta tecnica un peso preponderante rispetto all’elemento prezzo. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità. Sviamento.

La lettera d’invito alla procedura negoziata, assegnando soltanto 30 punti all’offerta economica e ben 70 all’offerta in linea tecnica, ha praticamente "annullata l’incidenza dell’elemento di valutazione del prezzo offerto", finendo per riconoscere assoluta preminenza al profilo tecnico.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità della disciplina di gara per indeterminatezza dei criteri di valutazione dell’offerta. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.

La commissione di gara ha provveduto a specificare i criteri di valutazione, articolandoli in punteggi parziali, in violazione della epigrafata disposizione, laddove la lettera d’invito alla procedura negoziata, a sua volta in violazione dell’anzidetta disposizione, non ha dettagliato i subcriteri o i subpunteggi.

Nel giudizio si è costituita l’Autorità statale intimata, depositando relazione tesa a confutare in linea tecnica le censure dedotte in ricorso.

Con memoria difensiva notificata il 16 marzo 2011 e depositata il 18 marzo 2011 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le censure dedotte in ricorso.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2011 il ricorso è stato discusso e deciso, con pubblicazione del dispositivo.

Motivi della decisione

1) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto.

1.1) Giova premettere che le due procedure negoziate senza pubblicazione di bando sono state indette dal Dipartimento della protezione civile ai sensi degli artt. 2 comma 9 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, dell’art. 57 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 1 comma 2 dell’ O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755 e dell’art. 6 della O.P.C.M. 12 maggio 2009, n. 3771.

L’art. 2 comma 1 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, nel quadro degli interventi conseguenti al disastroso sisma che ha colpito L’Aquila e il suo territorio il 6 aprile 2009, ha espressamente affidato, al commissario delegato nominato con l’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753, la progettazione e realizzazione "…di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi" (c.d. progetto C.A.S.E.).

Tali moduli abitativi, muniti di requisiti di sicurezza igienicosanitaria, dovevano rispecchiare "elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale" (art. 2 comma 3), da localizzare mediante intese con il Presidente della Regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, anche in variante agli strumenti urbanistici, e con valore di declaratoria di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con piano d’interventi approvato da apposita conferenza di servizi (art. 2 commi 2 e 4).

In coerenza con la natura emergenziale degli interventi, la loro esecuzione doveva essere affidata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con le modalità di cui all’art. 57 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760 sono state dettate ulteriori disposizioni in ordine all’approvazione degli interventi suddetti mediante indizione e svolgimento "ove necessario" di "…apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio" (art. 1 comma 1), stabilendo che il commissario delegato "per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all’art. 3 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009" (art. 1 comma 8), e quindi, tra l’altro, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ivi enumerate (tra cui l’art. 83).

1.2) Così delineato in estrema sintesi il quadro di riferimento normativo, deve rilevarsi che il ricorso è imperniato su tre distinti ordini di censure, rispettivamente attinenti:

a) a vizi concernenti l’attribuzione del punteggio per l’elemento tecnico (motivo sub 1, con riferimento ai punti assegnati alla ricorrente in relazione ai criteri 2, 3 e 5 della lettera d’invito);

b) a vizi relativi alle prescrizioni della lettera d’invito (motivo sub 2); motivo sub 1, quanto al criterio sub 4; motivo sub 3), quest’ultimo concernente anche gli atti della commissione di gara nella parte in cui, secondo la società ricorrente, avrebbero integrato i carenti criteri ponderali della lettera d’invito).

La graduazione dell’esame delle censure, per ragioni logicogiuridiche e di economia espositiva, deve seguire l’interesse principale della società ricorrente all’annullamento parziale degli atti di gara, ai fini della rinnovazione del solo esame delle offerte in linea tecnica in vista del conseguimento di un più elevato punteggio e potenzialmente dell’aggiudicazione della gara con riferimento a uno dei due lotti (poiché l’offerente aggiudicatario per un lotto è escluso, secondo la lettera d’invito, in via automatica, dalla gara per l’altro lotto) e solo in via successiva può estendersi all’interesse strumentale alla rinnovazione integrale della gara.

1.2.1.) Tanto premesso, occorre ancora rammentare che la lettera d’invito alle gara, eguale per entrambi i lotti, ha individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare con l’attribuzione di massimo 100 punti, dei quali 30 per l’offerta economica e 70 per l’offerta tecnica.

Il punteggio per l’offerta tecnica doveva essere attribuito (par. 1) secondo la formula matematica E=30 x Pmin/P, ove E era il punteggio economico per ciascuna concorrente ricavato dal prodotto tra il punteggio massimo e il quoziente tra prezzo meno elevato tra quelli offerti (Pmin) e prezzo offerto da ciascuna concorrente (P).

Quanto all’offerta tecnica la lettera d’invito (par. 2) ha indicato "gli elementi base della valutazione, con i singoli punteggi", come di seguito trascritti:

"Criterio 1 – Organico che si intende impiegare suddiviso per qualifica": max punti 20;

"Criterio 2 – Modalità esecutive, con particolare riguardo alle varie fasi realizzative e alla protezione dei getti realizzati, anche in considerazione di un’efficace esecuzione in sicurezza": max punti 20;

"Criterio 3 – Tipologia e quantità di casseratura messa a disposizione del progetto ed elenco mezzi e attrezzature per la movimentazione e messa in opera del materiale": max punti 10;

"Criterio 4 – Tempi di mobilitazione e crono programma con indicazione delle fasi": max punti 10;

"Criterio 5 – Logistica e alloggiamento del personale di cantiere": max punti 10.

La lettera di invito, ai fini della redazione delle offerte tecniche, imponeva (par. 3) la presentazione di "una documentazione descrittiva delle soluzioni che (le imprese partecipanti) intendono adottare…" composta da "relazione tecnica" e da "eventuali schede tecniche".

La relazione tecnica doveva contenere la descrizione di:

– "Modalità operative con cui saranno eseguiti i lavori, con particolare riguardo alle metodologie impiegate per garantire la corretta esecuzione dei getti, delle puntellazioni, delle casserature, al fine di garantire uno svolgimento in sicurezza delle attività in relazione alle interazioni fra le diverse attività. Modalità e accorgimenti definiti per la corretta maturazione dei getti; descrizione degli accantieramenti per il deposito delle attrezzature e per l’alloggiamento del personale impiegato";

– "Accorgimenti previsti per operare in condizioni metereologi che avverse";

– "Elenco attrezzature, casserature e puntellazione che si intendono impiegare con idonea documentazione attestante il titolo di possesso (disponibilità o proprietà). Elenco attrezzature e mezzi di sollevamento e movimentazione";

– "Organico che si intende impiegare per l’esecuzione dei lavori, diviso per qualifica";

– "Cronoprogramma dettagliato, con indicazione di tutte le fasi lavorative previste e relative interazioni con le altre fasi lavorative (posa pilastri, appoggi provvisori pilastrosoletta)".

Le schede tecniche dovevano riguardare "casserature, puntellazione, attrezzature, mezzi, macchine operatrici, impiegati".

1.2.2) La commissione di gara, unica per entrambi i lotti, nelle sedute preliminari riservate di cui al verbale n. 1 del 29 maggio 2009 (per il lotto 1G) ed al verbale n. 1 del 30 maggio 2009 (per il lotto 7G), preso atto dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, ha precisato le modalità di attribuzione del punteggio, nel modo che segue (la commissione, pur applicando i punteggi previsti dalla lettera d’invito, ha invertito, per mero evidente errore materiale, la numerazione dei criteri sub 3) e 4)):

– per il criterio 1 "…il punteggio in maniera comparativa verrà associato all’offerta con organico maggiore utilizzando una interpolazione lineare tra le varie offerte secondo la seguente formula: formula interpolazione (Ni)/(Nmax) * 20 dove Ni è l’organico della singola offerta calcolata come di seguito riportato ed Nmax è l’organico massimo offerto tra tutti i concorrenti. L’organico verrà valutato utilizzando una sommatoria con fattori di peso per le varie qualifiche (1 x operaio generico e qualificati, 1,5 x operaio specializzato, 2 x impiegati/dirigenti tecnici);

– per il criterio 2 "verrà attribuito in giudizio motivato omnicomprensivo, basato sulle considerazioni precedenti (concreta realizzabilità dei getti in tempi ristretti in funzione dell’esperienza documentata in ordine alla maturazione dei getti "oltre che da sola attività di studio del problema": n.d.e.):

– discreto fino a 5 punti

– buono fino a 10 punti

– molto buono fino a 15 punti

– ottimo fino a 20 punti;

– per il criterio 3 (recte: criterio 4; n.d.e.) "il punteggio in maniera comparativa verrà associato all’offerta in funzione della riduzione dei tempi rispetto al cronoprogramma di progetto misurato in giorni complessivi utilizzando una interpolazione lineare fra le varie offerte secondo la seguente formula: formula interpolazione (Ti – Tmin)/(Tmax – Tmin) * 10 dove Ti è la riduzione dei tempi in giorni";

– per il criterio 4 (recte: criterio 3; n.d.e.) "fino a 4 punti per la disponibilità della tipologia di cassero prevista in capitolato (sistemi modulari a telaio e pannelli con testa a caduta) e 0 in caso di altro tipo di cassero; fino a 6 punti associati alla quantità di casseratura in mq della tipologia prevista in capitolato nella disponibilità del proponente utilizzando una interpolazione lineare tra le varie offerte. Formula interpolazione (Di – Dmin)/(Dmax – Dmin) * 6";

– per il criterio 5 "verrà attribuito un giudizio motivato omnicomprensivo basato sulle considerazioni precedenti (considerazione della presenza di gran numero di unità di personale per la realizzazione dei lavori e connesse problematiche gestionali anche al di fuori dell’ambito di cantiere: n.d.e.):

– discreto fino a 2 punti

– buono fino a 4 punti

– molto buono fino a 6 punti

– ottimo fino a 10 punti".

1.3) Nell’ordine logico giuridico individuato sub 1.2) vengono in considerazione le censure, meno radicali, concernenti l’attribuzione del punteggio (motivo 1 prima parte), quindi quelle, più penetranti, concernenti le prescrizioni della lettera d’invito (motivo sub 2); motivo sub 1, quanto al criterio sub 4; motivo sub 3), quest’ultimo concernente anche gli atti della commissione di gara nella parte in cui, secondo la società ricorrente, avrebbero integrato i carenti criteri ponderali della lettera d’invito).

1.3.a) La società ricorrente sostiene che soltanto per il criterio sub 1) della lettera di invito (relativo alla valutazione dell’offerta tecnica per il profilo dell’organico del personale suddiviso per qualifica), la commissione giudicatrice avrebbe impiegato un metodo di attribuzione automatica del punteggio, mediante interpolazione lineare, laddove per gli altri criteri avrebbe proceduto in via discrezionale.

In effetti, secondo quanto illustrato sub 1.2.2), la commissione giudicatrice anche per i profili concernenti il criterio sub 3) (tipologia e quantità di casseratura messa a disposizione del progetto ed elenco mezzi e attrezzature per la movimentazione e messa in opera del materiale) e sub 4) (tempi di mobilitazione e crono programma con indicazione delle fasi) ha fissato modalità di assegnazione del punteggio mediante interpolazione lineare, salvo, quanto al criterio sub 3) suddividere i 10 punti complessivi in due frazioni, l’una, inferiore, pari a 4 punti, ragguagliata a una circostanza di fatto obiettiva (la disponibilità della tipologia di cassero prevista in capitolato), l’altra, pari a 6 punti, appunto ragguagliata a metodo d’interpolazione lineare, in funzione di parametro del pari affatto obiettivo (quantità di casseratura in mq della tipologia prevista in capitolato nella disponibilità del proponente).

Tanto premesso, e con riferimento al criterio sub 2) (modalità esecutive, con particolare riguardo alle varie fasi realizzative e alla protezione dei getti realizzati, anche in considerazione di un’efficace esecuzione in sicurezza), che per sua intrinseca natura, non essendo correlabile a quantità, non poteva tradursi se non in valutazione di squisita discrezionalità tecnica, la commissione ha individuato una "scala" di giudizio, cui ha ragguagliato una sequenza di punteggi (discreto fino a 5 punti; buono fino a 10 punti; molto buono fino a 15 punti; ottimo fino a 20 punti), con una scansione interna degli intervalli di punteggio, di cinque punti in cinque punti, affatto razionale.

E’ evidente, invece, che resta confinato nel merito della valutazione di discrezionalità tecnica, inattingibile dal sindacato giurisdizionale amministrativo di legittimità, l’apprezzamento concreto delle offerte tecniche sotto il profilo considerato, cui pertiene la censura dedotta dalla società ricorrente, che non contesta che la sua relazione sia "essenziale", ma asserisce che essa conterrebbe "una proposta sostanzialmente analoga a quella delle altre imprese".

Il rilievo che precede consente di prescindere dalle osservazioni contenute nella relazione del Dipartimento della protezione civile depositata dall’Avvocatura generale dello Stato, nella quale si evidenzia che al profilo era dedicato solo "…un paragrafo della relazione generale (della società ricorrente: n.d.e) composto di 24 righe dove non si riporta né si fa riferimento ad alcuna documentazione richiesta, nonché si descrivono le norme per la buona esecuzione dei getti e risolvendo la problematica relativa alla maturazione dei getti "prevedendo la permanenza delle puntellazione ben oltre la tempistica indicata nel cronoprogramma del progetto guidà con evidente prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori…".

Del pari intrusive del merito, oltre che irrilevanti in funzione del metodo obiettivo di interpolazione lineare individuato dalla commissione, sono le censure concernenti il criterio sub 4), tese a revocare in dubbio, in modo peraltro affatto assertivo e generico, l’attendibilità delle previsioni di cronoprogramma delle altre imprese partecipanti alla gara.

Con riferimento poi al criterio sub 5) (logistica e alloggiamento del personale di cantiere) che, al pari del criterio sub 2), per sua intrinseca natura, non era correlabile a quantità, la commissione, chiamata a esprimere una valutazione di squisita discrezionalità tecnica, ha individuato una "scala" di giudizio, cui ha ragguagliato una sequenza di punteggi (discreto fino a 2 punti; buono fino a 4 punti; molto buono fino a 6 punti; ottimo fino a 10 punti), con una scansione interna degli intervalli di punteggio affatto razionale.

Anche per tale aspetto resta confinato al piano del merito, inattingibile dal sindacato giurisdizionale amministrativo, il rilievo secondo il quale non sarebbe stata adeguatamente apprezzata la scelta di impiegare solo "personale regionale", tenuto conto che comunque alla società ricorrente sono stati assegnati per tale aspetto ben 6 punti (con giudizio quindi di "molto buono"), inferiore di appena un punto al punteggio massimo assegnato (7 punti).

Non ha maggiore fondamento l’ulteriore censura secondo cui la commissione giudicatrice non avrebbe espresso, in contrasto con le sue stesse determinazioni, un "giudizio motivato omnicomprensivo", posto che il giudizio è riconducibile proprio alle formule sintetiche "discreto", "buono", "molto buono", "ottimo", cui sono ragguagliati, a scalare e con intervalli regolari e razionali, i vari punteggi (come innanzi richiamati).

1.3.b) Con riferimento alle altre censure, possono esaminarsi congiuntamente quelle concernenti le prescrizioni della lettera di invito, dalle meno radicali a quelle più radicali.

Così, con riguardo al criterio sub 4) (recte criterio 3; n.d.e.) (tipologia e quantità di casseratura messa a disposizione del progetto ed elenco mezzi e attrezzature per la movimentazione e messa in opera del materiale), la società ricorrente ne sostiene, con rilievo chiaramente intrusivo del merito, la "inutilità", dovendosi fare riferimento a "…un tipo standard di cassero e puntellatura" e trattandosi di lavori semplici.

Peraltro, con ogni evidenza, proprio in funzione dei serrati tempi di esecuzione e dell’esigenza della più sollecita realizzazione dei lavori, non poteva essere indifferente, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, il tipo e la quantità di casserature e l’elenco dei mezzi e delle attrezzature di movimentazione e messa in opera, nonché la pronta disponibilità delle une e degli altri.

Quanto poi alle censure dedotte nel secondo motivo, in cui si contesta il peso ponderale attribuito all’elemento tecnico (70 punti) rispetto al prezzo (30 punti), è appena il caso di ricordare che la scelta del criterio di aggiudicazione (se al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa), non meno che la ripartizione del punteggio tra elemento tecnico ed elemento economico, e, nell’ambito dell’elemento tecnico, la graduazione dei diversi criteri valutativi e i punteggi a essi aggregati, "…costituiscono espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall’amministrazione" (così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259).

Nel caso di specie, peraltro, non appare sostenibile che il peso assegnato al prezzo (30 punti) sia tale da poter svilire la valutazione dell’elemento economico rispetto al peso dell’elemento tecnico (70 punti), essendo il primo pari comunque a un terzo del punteggio complessivo totale.

Da ultimo, la società ricorrente, con il terzo motivo, ha prospettato vizi concernenti la lettera d’invito, e in via consequenziale, l’operato della commissione giudicatrice, in funzione dell’invocata violazione dell’art. 83 commi 2 e 4 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera u), del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152.

Quest’ultima disposizione, come noto, ha soppresso, nel quarto comma, l’inciso:

"La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando".

La società ricorrente sostiene che la lettera d’invito non avrebbe fissato i "subcriteri e i subpesi o i subpunteggi" per ciascuno dei criteri di valutazione da essa previsti, che al contrario sarebbero stati determinati dalla commissione giudicatrice.

La censura è destituita di fondamento giuridico.

Sotto un primo decisivo aspetto, deve rammentarsi, secondo quanto osservato sub 1.1), che con l’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760, non impugnata, sono state dettate ulteriori disposizioni in ordine all’approvazione degli interventi di cui all’art. 2 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, stabilendo che il commissario delegato "per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all’art. 3 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009" (art. 1 comma 8), e quindi, tra l’altro, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ivi enumerate, tra cui proprio l’art. 83, la cui violazione è invocata dalla ricorrente.

In altri termini, nel caso in esame l’eventuale carenza di subcriteri, subpesi, subpunteggi nella lettera di invito e la loro fissazione a cura della commissione giudicatrice non potrebbero integrare alcuna violazione dell’art. 83 del d.lgs, n. 166/2006, poiché gli affidamenti dei lavori erano espressamente autorizzati "in deroga", tra l’altro, a tale disposizione.

Sotto altro profilo, poi, deve evidenziarsi che l’art. 83 comma 4 vieta, comunque e soltanto, la individuazione, a cura della commissione giudicatrice, di elementi o aspetti "integrativi" dei criteri dettati dal bando di gara e comunque dalla lex specialis, non anche l’esplicazione dei medesimi e l’individuazione delle modalità di attribuzione dei punteggi.

In tal senso deve intendersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "…è da ritenere legittimo l’operato della commissione giudicatrice che, prima dell’apertura delle buste, specifica in sub criteri i punteggi da assegnare con i criteri principali prefissati dal bando ovvero integra questi ultimi ovvero ancora fissa gli opportuni ed adeguati criteri per la modulazione del punteggio da assegnare ad ogni singolo elemento nei limiti del punteggio massimo stabilito nei documenti di gara, peraltro sempre con l’unico, fondamentale ed imprescindibile limite costituito dal divieto di introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione" (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 810).

In ogni caso, ciò che può ritenersi preclusa è solo la individuazione di "…sottovoci elaborate dalla commissione in sede di valutazione delle offerte che, lungi dal rappresentare una mera esplicitazione delle nozioni riportate nel bando di gara costituiscono, in effetti, un’integrazione della lex specialis" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 5 febbraio 2010, n. 660).

Nel caso di specie, secondo quanto illustrato sub 1.2.2), la commissione di gara non ha affatto integrato i criteri di valutazione, limitandosi a individuare le modalità di assegnazione dei punteggi correlati a ciascuno di essi, peraltro in prevalenza mediante formula d’interpolazione lineare basata su elementi affatto oggettivi, e solo per due criteri, irriducibili per loro natura a elementi quantitativi, con razionale articolazione di giudizi sintetici ragguagliati a scala di punteggi, con intervalli interni regolari e affatto logici.

2.) In conclusione il ricorso in epigrafe, affidato a censure in parte infondate e in parte inammissibili, deve essere rigettato.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – I Sezione rigetta il ricorso in epigrafe e condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante protempore, alla rifusione, in favore dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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