Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 27-07-2011, n. 29977 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 20/07/010, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 18/02/010 – appellata da C.P., imputato del reato di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 1, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1, (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni sei di reclusione – rideterminava la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione. C.P. proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che andava espletato l’incidente probatorio per accertare, tramite perizia psicologica, la credibilità e l’assenza di suggestione, anche involontaria, nei confronti della minore, persona offesa;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata. La sentenza si fondava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei parenti della stessa; dichiarazioni non attendibili e comunque non suffragate da riscontri obiettivi;

3. che andava concessa l’attenuante del fatto di minore gravità;

4. che l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., u.c. non era stata contestata, con conseguente violazione della norma di cui all’art. 522 c.p.p.;

5. che le attenuanti generiche andavano ritenute prevalenti sull’aggravante, ex art. 609 ter c.p., u.c.;

6. che comunque la pena era eccessiva.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente esaminato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che C. P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – aveva commesso reiterati abusi sessuali in danno di Ca.

N. (nata il (OMISSIS)); fatti iniziati nel (OMISSIS) e protrattisi negli anni successivi sino al (OMISSIS); il tutto come indicato ed argomentato esaurientemente dai giudici del merito.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – sia le eccezioni processuali, sia le doglianze attinenti al merito ed al trattamento sanzionatorio – sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Le doglianze relative alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Ad abundatiam si osserva:

a) La censura relativa al mancato espletamento dell’incidente probatorio teso all’effettuazione di una perizia psicologica sulla persona della minore Ca.Ni., onde accertare la sua idoneità a rendere testimonianza, è infondata. La richiesta di incidente probatorio è stata proposta tardivamente dopo la chiusura delle indagini preliminari. Detta richiesta non è stata reiterata con l’istanza di rito abbreviato, che non era condizionata all’espletamento della perizia psicologica. La idoneità a testimoniare della parte offesa è stata esaustivamente accertata dai giudici del merito. Nel caso in esame la minore Ca.Ni. è stata escussa, come teste dalla corte Territoriale, che ne ha accertata la piena attendibilità (vedi pag. 7-11 sent. 2 grado). b) Non vi è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 522 c.p.p., poichè l’età della p.o. inferiore a dieci anni in riferimento all’inizio delle condotte abusive del C.) è stata valutata non come aggravante, ma quale dato fattuale ai fini della determinazione della pena, ex art. 133 c.p.. Peraltro va evidenziato che nel capo di imputazione è esplicitamente affermato che gli abusi contestati all’imputato erano iniziati nel 2003 (quando Ca.Ni., nata il (OMISSIS), aveva solo 7 anni) ed erano stati reiterati sino al (OMISSIS). c) L’attenuante del fatto di minore gravità non era concedibile stante la reiterazione degli abusi sessuali protrattisi nel tempo per quattro anni (con approfittamento del rapporto di fiducia tra il C. e la famiglia della vittima), il tutto indice di grave lesione della libertà di autodeterminazione della minore nella sua sfera sessuale. Detta rilevante lesione della sfera sessuale (dovuta alla reiterazione degli abusi nel corso di quattro anni), non era esclusa dal contenuto non eccessivamente invasivo delle singole condotte lesive, come già evidenziato dalla Corte Territoriale nella concessione delle attenuanti generiche (applicate, peraltro, anche in considerazione dell’incensuratezza del C. e dell’avvenuto risarcimento del danno). d) La gravità dei fatti e la conseguente pericolosità sociale di C.P. in relazione ai rapporti con i minori, sotto il profilo dell’aggressività sessuale, erano elementi ostativi sia al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ex art. 609 ter c.p., n. 1, sia ad una riduzione della pena.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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