T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7052 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il ricorrente espone che l’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 29 luglio 2010, ha nominato alla funzione di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo i dottori V. T., T.M. P., A. G., A. I., L. A. e M.S..

Soggiunge che le delibere sono state adottate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 2559/2010 che, nell’accogliere l’appello proposto avverso la sentenza della Prima Sezione del TAR Lazio n. 5072/2009, ha annullato gli atti relativi alla procedura de qua limitatamente al mancato riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio spettante per il parametro dell’anzianità.

Fa altresì presente che, nel rinnovare l’attività procedimentale, l’organo di autogoverno gli ha riconosciuto, così come disposto dal Consiglio di Stato, 6 punti per il parametro dell’anzianità, nonché gli ha riconosciuto 2 punti per l’esercizio di funzioni omologhe, 3 punti per il merito, 2 punti per attitudini specifiche, per un totale di 13 punti.

Di talché, il dott. C., non essendo stato nominato alla funzione di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione del giudicato formatosi a seguito della sentenza TAR, Prima Sezione, n. 5072/2009. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per errore sui presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento ai danni del ricorrente, per contraddittorietà della motivazione rispetto ai presupposti assunti a fondamento delle decisioni, ingiustizia grave e manifesta.

La sentenza del TAR Lazio n. 5072/2009, sul punto della valutazione del profilo professionale del ricorrente, non è stata appellata da alcuna delle parti processuali, per cui il relativo disposto sarebbe da ritenersi coperto dal giudicato e ciò avrebbe impedito all’amministrazione resistente di violarlo in sede di parziale rinnovazione della procedura concorsuale.

In sostanza, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 2559/2010, il CSM avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire al ricorrente gli ulteriori 6 punti per l’anzianità, non potendo procedere ad una valutazione, relativamente agli altri parametri (merito, attitudini e funzioni omologhe), in contrasto con il giudicato formatosi sul punto, sicché al ricorrente sarebbe spettato un punteggio complessivo di 16 punti, superiore a quello attribuito ai dott.ri I., A. e S..

Illegittimità per violazione e falsa applicazione d.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007, della circolare del CSM n. P11036 del 30 aprile 2008, in materia di conferimento di incarichi semidirettivi, nonché della risoluzione del CSM del 10 aprile 2008.

Le qualificazioni del dott. C. sarebbero state indicate in maniera sommaria, o addirittura pretermesse, con il riflesso di un erroneo minor punteggio attribuito.

Il CSM, pur avendo differenziato formalmente le diverse procedure selettive, avrebbe di fatto elaborato un’unica graduatoria comparando tra loro tutti i partecipanti ai diversi concorsi, ai quali è stato attribuito l’identico punteggio in ogni procedura concorsuale alla quale hanno partecipato.

Il giudizio valutativo nei riguardi del controinteressato dott. S., al quale è stato attribuito il costante punteggio complessivo di 13, sarebbe stato espresso in modo mutevole nelle varie procedure selettive, evidenziandosi in talune gli aspetti recessivi e decisivi per la non attribuzione del posto, in altre, come accaduto in quella ove è risultato vincitore, esaltandosi il profilo professionale.

Le deliberazioni adottate dal CSM sarebbero connotate da evidenti carenze e difetti valutativi e, in particolare, sussisterebbe una sottovalutazione del ricorrente rispetto al profilo tracciato negli stessi provvedimenti impugnati; nelle sei procedure al dott. C., per merito ed attitudini, sono stati attribuiti rispettivamente 2 e 3 punti su un massimo possibile di 6 punti, a fronte di un profilo, tracciato dallo stesso organo di autogoverno, in cui il ricorrente è definito magistrato dall’altissimo profilo professionale.

Nel fascicolo personale del ricorrente potrebbero riscontrarsi tutti gli elementi che consentono di confermare la massima valutazione possibile sotto il profilo del merito ed una valutazione al di sopra della media per attitudini, per come già espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura con la deliberazione del 2 luglio 2008.

La valutazione recessiva del dott. C. rispetto agli altri aspiranti ai sei posti messi a concorso sarebbe incongrua ed il CSM non avrebbe proceduto ad una ponderata valutazione comparativa dei candidati.

Il controinteressato dott. S. si è costituito in giudizio rilevando l’infondatezza del ricorso proposto dal dott. C. e, per l’ipotesi di accoglimento di tale ricorso, ha proposto ricorso incidentale al fine di censurare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non gli sarebbe stato assegnato un punteggio coerente con il suo profilo professionale in termini di merito e di attitudini.

In particolare, ha dedotto:

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 160/2006 e della circolare del CSM del 30 aprile 2008 in materia di conferimento di incarichi semidirettivi. Eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della funzione amministrativa ( art. 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990.

Il ricorrente incidentale avrebbe maturato, già prima dell’ingresso in magistratura, una variegata esperienza professionale, circostanza rilevante ai fini della valutazione delle attitudini come previsto dal d.lgs. 160/2006.

Sarebbe stato attribuito scarso rilievo, sotto il profilo delle attitudini, alla pluralità delle esperienze maturate dal dott. S. nel corso dell’attività giudiziaria e, sotto il profilo del merito, alla diligenza ed all’impegno del medesimo.

Sotto il profilo comparativo, i provvedimenti impugnati, ingiustamente ed irragionevolmente, avrebbero sottovalutato il profilo professionale del dott. S. in raffronto agli altri concorrenti cui è stato assegnato un punteggio pari o superiore.

L’Avvocatura Generale dello Stato, con ampia ed articolata memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per la reiezione sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 29 luglio 2010, ha deliberato, a maggioranza, la destinazione dei dott.ri V. T., T.M. P., A. G., A. I., L. A. e M.S., a loro domanda, alla Procura della Repubblica di Palermo con funzioni di Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Il CSM ha proceduto al rinnovo delle procedure concorsuali in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2560, emessa sul ricorso proposto dal dott. G. F. in relazione al solo posto conferito al dott. S., e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2559/2010, emessa sul ricorso proposto dal dott. C. in relazione a tutte e sei le procedure di conferimento.

Con le dette sentenze, il Consiglio di Stato ha riformato le sentenze del TAR Lazio n. 5071/2009 e n. 5072/2009 accogliendo la doglianza relativa al mancato riconoscimento per i ricorrenti (per il dott. C. in tutte le sei procedure, per il dott. F. nella sola procedura per la quale era legittimato a concorrere, relativa alla vacanza M.) del punteggio spettante per il parametro della anzianità.

In particolare, il giudice d’appello ha concluso che è illegittimo l’operato del CSM, il quale ha rideterminato la "fascia" di anzianità (e conseguentemente privato l’interessato dei sei punti che originariamente gli sarebbero spettati) a seguito di una revoca intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali in discorso.

Di talché, l’organo di autogoverno ha rinnovato l’attività procedimentale riconoscendo anche ai dott.ri C. e F. i sei punti spettanti per l’anzianità di servizio, secondo le regole di circolare all’epoca vigente.

Peraltro, in tutte e sei le procedure concorsuali il dott. C. ha conseguito un punteggio complessivo di 13 punti, avendo ottenuto, oltre ai 6 punti per l’anzianità ed ai 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 3 punti per il merito e 2 punti per attitudini organizzative.

Il punteggio di 3 per il merito è stato attribuito in quanto "il candidato… ha sempre profuso massimo impegno ed il suo rendimento è elevatissimo, tenuto anche conto della complessità degli affari trattati. In particolare, ha acquisito profonde conoscenze nel settore specifico della criminalità di tipo mafioso, attestate dalle molteplici esperienze professionali maturate con lo svolgimento di una ponderosa attività investigativa".

Per le attitudini organizzative, sono stati attribuiti 2 punti, atteso che "viene… definito magistrato dall’altissimo profilo professionale, che ha evidenziato sicure attitudini semidirettive, tra l’altro desumibili dalla costante ed efficace attività di impulso, coordinamento e direzione nei confronti dei diversi uffici di polizia giudiziaria chiamati a collaborare nelle indagini, anche in numerosi e complessi procedimenti contro esponenti della criminalità organizzata locale. Ha fatto parte della D.D.A., nel cui ambito ha partecipato alle indagini volte alla cattura di pericolosi latitanti. Il parere richiama anche la precedente valutazione del 23.6.05 per analogo incarico semidirettivo che evidenziava eccellenti doti di preparazione tecnico giuridica coniugate con eccellenti capacità organizzative".

Il ricorrente ha innanzitutto dedotto l’illegittimità delle gravate determinazioni dal fatto che, in sostanza, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 2559/2010, il CSM avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire gli ulteriori 6 punti per l’anzianità, non potendo procedere a valutazione, relativamente agli altri parametri (merito, attitudini e funzioni omologhe), in contrasto con il giudicato formatosi sul punto, sicché al dott. C. sarebbe spettato un punteggio complessivo di 16 punti, superiore a quello attribuito ai dott.ri I., A. e S..

La censura è fondata nei sensi e nei termini di seguito evidenziati.

In primo luogo, occorre considerare che l’obbligo di eseguire il giudicato si forma per l’amministrazione resistente con esclusivo riferimento alle statuizioni di accoglimento del ricorso, sicché non può ritenersi che sussista una violazione del giudicato in senso stretto da parte dell’organo di autogoverno che, nel riprovvedere, ha attribuito i 6 punti per "anzianità" spettanti all’interessato.

In altri termini, l’efficacia conformativa della sentenza da eseguire, nella fattispecie in esame, è limitata all’obbligo di attribuzione dei 6 punti all’interessato per l’anzianità, mentre il CSM, nell’attribuzione dei punteggi relativi al merito ed alle attitudini, ha conservato il suo potere discrezionale.

Tuttavia, il riesercizio del potere discrezionale da parte del CSM non può essere ritenuto esente dal vizio di illogicità manifesta.

Nella rinnovazione dei procedimenti, il CSM ha attribuito in ciascuno degli stessi, come detto, al dott. C. il punteggio complessivo di 13 (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 3 punti per merito e 2 punti per le attitudini), mentre nelle relative procedure in cui sono risultati vincitori sono stati attribuiti: al dott. S. 13 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 3 punti per il merito, 2 punti per le attitudini, per cui il candidato ha prevalso per la maggiore anzianità nel ruolo della magistratura); al dott. G. 16 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 4 punti per il merito e 4 punti per le attitudini); al dott. A. 13 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 3 punti per il merito e 2 punti per le attitudini, per cui il candidato ha prevalso per la maggiore anzianità nel ruolo della magistratura); al dott. T. 17 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 5 punti per il merito e 4 punti per le attitudini); alla dott.ssa P. 17 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 4 punti per il merito e 5 punti per le attitudini); al dott. I. 14 punti (2 punti per funzioni omologhe, 6 punti per il merito e 6 punti per le attitudini).

Nelle procedure concorsuali a suo tempo svolte e poi annullate, nei limiti dell’interesse del dott. C., per effetto della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2559/2010, come desunto anche dalla sentenza di questo Tribunale n. 5072/2009, ai candidati risultati vincitori delle selezioni sono stati attribuiti i medesimi punteggi, sia complessivi che per singole voci, attribuiti in sede di rinnovazione dei procedimenti, mentre al dott. C., in tale sede, è stato attribuito un punteggio complessivo maggiore, 13 punti anziché 10 punti, in ragione dell’attribuzione dei 6 punti per anzianità e della diminuzione del punteggio per il merito, da 4 punti a 3 punti, e per le attitudini, da 4 punti a 2 punti.

In sostanza, quindi, l’organo di autogoverno ha riesercitato il potere discrezionale riducendo sensibilmente i punteggi attribuiti al dott. C. per merito ed attitudini, mentre, ove gli stessi fossero rimasti invariati o fossero stati ridotti in misura minore, l’interessato avrebbe avuto titolo ad un punteggio complessivo che avrebbe potuto portarlo a prevalere nelle procedure concorsuali che si sono concluse con la nomina dei dott.ri I., A. e S..

Sulla base del descritto quadro fattuale, il Collegio rileva che se al CSM non era precluso, nella rinnovazione dei procedimenti, procedere ad una nuova valutazione delle posizioni dei candidati ed eventualmente all’attribuzione di nuovi punteggi per merito ed attitudini rispetto a quelli a suo tempo attribuiti, nondimeno è evidente che tale rivalutazione avrebbe dovuto essere assistita da congrua motivazione e supportata da un adeguato percorso logico.

Viceversa, al dott. C. sono stati diminuiti i punteggi per il merito e le attitudini organizzative senza che fosse evidenziato il relativo itinerario logico argomentativo, che avrebbe dovuto quantomeno indicare le sopravvenute ragioni per le quali l’amministrazione procedente si è indotta a modificare incisivamente, ed in maniera determinante, per tale specifica posizione i punteggi attribuiti, a fronte peraltro di punteggi del tutto immutati per i vincitori delle selezioni, mentre le motivazioni a base delle due valutazioni, quella del 2010 e quella del 2008, sono risultate sostanzialmente identiche.

Ne consegue la manifesta illogicità, oltre che la carenza di motivazione, dell’operato del CSM che ha proceduto a modificare i punteggi attribuiti a suo tempo al dott. C. per merito ed attitudini organizzative, i quali, se confermati o ridotti in misura inferiore, avrebbero potuto portato lo stesso a prevalere in tre delle sei procedure concorsuali alle quali ha partecipato, senza indicare alcuna ragione di tale diminuzione ed a seguito di una motivazione dei punteggi attribuiti sostanzialmente identica a quella a suo tempo formulata.

Il ricorso principale, pertanto, assorbite le ulteriori censure si rivela fondato e va di conseguenza accolto.

L’accoglimento del ricorso principale comporta la necessità di esaminare il ricorso incidentale proposto dal controinteressato dott. S..

Il ricorso incidentale, con cui i provvedimenti impugnati sono stati censurati nella parte in cui gli stessi non avrebbero assegnato al dott. S. un punteggio coerente con il profilo professionale in termini di merito ed attitudini, è infondato e va di conseguenza respinto.

Il dott. S. ha sostanzialmente dedotto che:

avrebbe maturato, già prima dell’ingresso in magistratura, una variegata esperienza professionale, circostanza rilevante ai fini della valutazione delle attitudini come previsto dal d.lgs. 160/2006;

sarebbe stato attribuito scarso rilievo, sotto il profilo delle attitudini, alla pluralità delle esperienze maturate nel corso dell’attività giudiziaria e, sotto il profilo del merito, alla diligenza ed all’impegno del medesimo;

sotto il profilo comparativo, i provvedimenti impugnati, ingiustamente ed irragionevolmente, avrebbero sottovalutato il profilo professionale del dott. S. in raffronto agli altri concorrenti cui è stato assegnato un punteggio pari o superiore.

Il Collegio fa presente su un piano generale che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi o semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 12, co. 10, d.lgs. 160/2006, per il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

Tuttavia, il dott. S. ha fatto riferimento ad esperienze lavorative svolte prima dell’ingresso nei ruoli in magistratura, quali quella di Segretario comunale e di dipendente dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, esperienze che, sia pure apprezzabili, non sono evidentemente quelle cui fa riferimento la legge al fine di evidenziare l’attitudine direttiva dei magistrati candidati a ricoprire uffici semidirettivi.

Per quanto attiene alle censure relative ai punteggi attribuiti per merito ed attitudini, occorre rilevare che le delibere del CSM danno atto che nei confronti del dott. S. – nominato uditore giudiziario con D.M. 27 maggio 1977, Pretore a Gela dal 29 maggio 1978, Pretore a Misilmeri dal 28 settembre 1981, Pretore a Palermo dal 12 settembre 1986, Sostituto Procuratore generale a Palermo dall’8 luglio 1996 – "il parere attitudinale reso dal Consiglio Giudiziario il 18.01.2007… esprime valutazioni ampiamente positive, sia per la qualità che per la quantità del lavoro svolto, tanto da meritare apprezzamenti di eccezionale laboriosità e diligenza, nonché di solida e valida cultura giuridica. Ha avuto esperienze lavorative variegate affinando la propria cultura giuridica in quasi tutti i campi del diritto. Numerosi suoi provvedimenti sono stati pubblicati in prestigiose riviste giuridiche". Inoltre, "sono evidenziate spiccate capacità organizzative mostrate nell’espletamento dei diversi compiti di supporto alla direzione dell’Ufficio presso cui esercita le sue funzioni" ed "è stato componente effettivo del Consiglio Giudiziario nel 1989 e magistrato collaboratore per il tirocinio degli uditori nominati con D.M. 3.12.1991"; infine "le statistiche comparate ed aggiornate al 31.3.2008, denotano una buona produttività".

Per il merito, al dott. S. sono stati attribuiti 3 punti "sia per la qualità che per la quantità del lavoro svolto, grazie al quale ha meritato apprezzamenti di eccezionale laboriosità e diligenza, nonché di solida e valida cultura giuridica. Ha avuto esperienze lavorative variegate affinando la propria cultura giuridica in quasi tutti i campi del diritto. Gli sono stati affidati numerosi processi segnalati dal Procuratore Generale per la loro complessità e relativi a criminalità mafiosa, a reati contro la pubblica amministrazione, a fatti di omicidio, a reati di legislazione speciale, nonché procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. Basti ricordare i processi contro Brusca Giuseppe + 6 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., relativo all’articolazione criminale di Cosa Nostra in diverse zone del Palermitano; contro G.R. + 8, per i delitti di duplice omicidio ed altro, relativi a fatti di sangue ascritti alla famiglia mafiosa della Noce e ad esponenti vicini a R.S.; contro L.C.G., esponente di spicco della famiglia mafiosa di Brancaccio, per il delitto di duplice omicidio; contro R.S., per il delitto di omicidio del giudice Alberto Giacomelli; contro G.R., uomo d’onore della famiglia mafiosa palermitana della Noce (e vicino a R.S.), imputato, in concorso con altri, del reato di riciclaggio; contro F. + altri, cd. processo "mafiaappalti", relativo alla gestione degli appalti pubblici in provincia di Palermo da parte del cd. "comitato d’affari", facente capo a R.S. e a S.A.; C.B.G., imputato di duplice omicidio in danno di M.G. e di D.F.O.; contro i latitanti L.P.S.G., L.P.S. (ritenuti ai vertici dell’attuale organigramma di Cosa nostra) e R.M., per una serie di estorsioni contro G.R., G.D., G.D. e G.A., esponenti di spicco della famiglia mafiosa della "Noce’, imputati dell’omicidio del fratello del collaboratore Coniglio Salvatore. Ha così maturato una approfondita e variegata esperienza nel settore della criminalità mafiosa, avendo trattato numerosissimi processi contro esponenti del vertice di "Cosa Nostrà e della "Stiddà e contro esponenti dell’organizzazione mafiosa appartenenti a tutte le componenti territoriali nelle quali detta organizzazione si articola nel Distretto della Corte di Appello di Palermo. Numerosi suoi provvedimenti sono stati pubblicati in prestigiose riviste giuridiche (come il Foro Italiano e Giustizia Penale). Si è sempre dimostrato disponibile ad applicazioni in altri uffici, indice certo del grande impegno profuso nell’attività lavorativa".

Sotto il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa, sono stati attribuiti 2 punti "essendogli riconosciute spiccate capacità organizzative dimostrate nell’espletamento dei diversi compiti di supporto alla direzione dell’Ufficio presso cui esercita le sue funzioni. In particolare ha collaborato (su richiesta della dirigenza dell’ufficio) alla soluzione di problemi di tipo organizzativo e giuridico, conseguenti, in particolare, all’applicazione della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione dell’Ufficio, delle nuove norme sull’Ufficio del pubblico ministero di cui al D.L.vo 160/2006, delle circolari relative ai nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, con specifico riguardo alle modalità di formazione dei pareri. E’ stato componente effettivo del Consiglio Giudiziario nel 1989 (affinando la sua conoscenza della normativa in materia ordinanamentale, essendo peraltro stato nuovamente nominato nell’aprile 2008) nonché magistrato collaboratore per il tirocinio degli uditori nominati con D.M. 3.12.1991".

Di talché, l’organo di autogoverno ha dato ampiamente conto delle molteplici e variegate esperienze lavorative svolte dal ricorrente incidentale e, quindi, delle ragioni per le quali ha attribuito i punteggi per i profili del merito e, in un’ottica comparativa, delle attitudini.

Né le censure dedotte dal dott. S. forniscono una puntuale dimostrazione di una eventuale manifesta illogicità delle determinazioni cui è giunto l’organo di autogoverno nell’attribuzione dei detti punteggi.

Il Collegio, inoltre, anche con riferimento alle valutazioni compiute dal CSM sotto il profilo comparativo, non ha motivo per discostarsi da quanto già fatto presente nella sentenza di questa Sezione n. 5072/2009, secondo cui quando, come nella fattispecie in esame, risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio direttivo (o semidirettivo) oggetto di conferimento, ben può ritenersi adeguatamente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa primaria e secondaria.

Nelle procedure valutative del CSM, infatti, i candidati non debbono necessariamente essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati.

In ragione dell’infondatezza delle censure proposte, il ricorso incidentale si rivela infondato e va di conseguenza respinto.

In conclusione, il ricorso principale proposto dal dott. C. è fondato e per l’effetto determina, nei limiti dell’interesse del ricorrente e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’organo di autogoverno, l’annullamento degli atti impugnati, mentre il ricorso incidentale va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila,00), sono poste a favore del ricorrente ed a carico del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti del Ministero della Giustizia e del controinteressato costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

così provvede sul ricorso in epigrafe:

accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

respinge il ricorso incidentale

Condanna il Consiglio Superiore della Magistratura al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila,00), in favore del ricorrente; compensa le spese del giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia e del controinteressato dott. M.S..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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