Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 27-07-2011, n. 29976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 19/11/09, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Agrigento, in data 22/01/08, appellata da I.V., imputato dei reati di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1 (come contestati in atti) e condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione;

nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. La sentenza si fondava sulle dichiarazioni delle persone offese, L.P.V., L.P. I.; dichiarazioni non attendibili perchè vaghe contraddittorie e prive di riscontri obiettivi.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente esaminato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che I. V. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – aveva commesso reiterati abusi sessuali in danno di L.P. V. (di anni dodici all’epoca dei fatti) e di L.P. I. (di anni otto all’epoca dei fatti); il tutto come indicato ed argomentato esaustivamente nelle decisioni di merito.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate quali violazioni di legge o vizi della motivazione – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Ad abundatiam si rileva che la censura attinente al mancato espletamento di una perizia psichiatrica lo psicologica per accertare la idoneità delle minori, persone offese, a rendere testimonianza, è infondata.

In primo luogo si osserva che il giudizio è stato definito nelle forme del rito abbreviato, la cui richiesta presentata dall’imputato non era condizionata all’espletamento di perizia psichiatrica /o psicologica sulle persone delle minori.

Nel merito si evidenzia che la Corte Territoriale (unitamente al giudice di 1 grado) ha accertato con esaustività sia la idoneità delle minori a rendere testimonianza, sia l’attendibilità delle stesse, sottolineando la costanza nelle dichiarazioni, anche rispetto alle circostanze temporali e spaziali degli avvenimenti (descritti nel loro svilupparsi), la linearità, la coerenza intrinseca, oltre che la proprietà e la congruenza delle espressioni utilizzate.

Ancora, le accuse delle parti offese hanno trovato riscontro nell’esito dei sopralluoghi nella casa di campagna dello I., dove si erano svolte le violenze e, soprattutto negli accertamenti relativi alla visita ginecologica sulla minore L.P.V..

Visita che ha evidenziato i segni dell’avvenuto rapporto sessuale subito dalla minore (i cui esiti non sono stati neanche oggetto di contestazione (vedi pagg. 3 e 4 sent. 2 grado).

Non sono state dedotte censure attinenti al trattamento sanzionatorio.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da I.V. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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