T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7050 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con sentenza n. 4992 /2009, questa Sezione ha accolto nella parte impugnatoria il ricorso proposto dall’avv. A.S. avverso gli atti con cui lo stesso non è stato confermato per il secondo quadriennio giudice di pace di Salerno e, per l’effetto, ha annullato il diniego di conferma, mentre ha respinto la domanda di risarcimento del danno;

Rilevato che, con sentenza n. 8024/2010, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di questa Sezione n. 30423/2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’interessato per l’annullamento serbato dal CSM e dal Ministero della Giustizia sull’istanza volta ad ottenere la conferma della nomina a giudice di pace di Salerno;

Rilevato che, con il presente ricorso l’avv. S. ha chiesto in via principale l’esecuzione della sentenza e, in particolare, che sia emanato il provvedimento definitivo in luogo delle amministrazioni inadempienti;

Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato ha evidenziato come, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 4992/2009, il CSM abbia proceduto ad una nuova ed ampia valutazione nel merito della istanza di conferma del magistrato onorario ed abbia quindi adottato una nuova delibera di non conferma in data 22 settembre 2010;

Ritenuto necessario, al fine di valutare l’esatto adempimento della sentenza, acquisire agli atti del giudizio copia: della delibera dell’Adunanza Plenaria del CSM in data 22 settembre 2010; della proposta formulata dalla Ottava Commissione in data 6 settembre 2010; dell’estratto del verbale della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario di Firenze in data 15 aprile 2010 e relativa documentazione; dell’estratto del verbale della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario di Salerno in data 5 luglio 2010 e relativa documentazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

ordina al Consiglio Superiore della Magistratura di depositare detta documentazione presso la Segreteria della Sezione entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 26 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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