Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 27-07-2011, n. 29974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4 febbraio 2010, il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Ostuni, condannava alla pena dell’ammenda P. A. per violazione della L. n. 394 del 1991, art. 30 perchè, introdottosi all’interno di un’area protetta, vi esercitava la pesca.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione, non avendo il giudice dato conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale nella quantificazione della pena, essendosi discostato dal minimo edittale richiesto dalla difesa.

Aggiungeva, inoltre, che pur avendo richiesto l’applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, il giudice non aveva concesso detti benefici senza indicarne in alcun modo le ragioni.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

Occorre rilevare, con riferimento alla determinazione della pena che, seppure sinteticamente, il giudice ha chiarito che la condotta illecita doveva essere favorevolmente valutata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che il ricorrente risultava aver pescato un solo pesce.

Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’art. 133 c.p., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2 n. 12749, 26 marzo 2008).

Per quanto riguarda, invece, il dedotto vizio di motivazione circa la mancata concessione dei benefici di legge, il ricorso sul punto è fondato.

Invero, sebbene espressamente sollecitato dalla difesa alla concessione dei benefici di legge, come risulta dalle conclusioni riportate nell’impugnato provvedimento, il giudice ha omesso ogni valutazione in tal senso.

Tale lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione sulla richiesta di concessione dei benefici con rinvio al Tribunale di Brindisi. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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