Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27685 Malattie professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8.5 – 3.11.2006 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame proposto dall’Inail nei confronti di N. A., respinse, sulla scorta delle risultanze della CTU rinnovata in secondo grado, la domanda dell’assicurato diretta alla costituzione di rendita per malattia professionale (ipoacusia).

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, N.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato Inail ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, all. 4, tabella della malattie professionali, D.P.R. n. 1124 del 1965, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), assumendo che esso ricorrente aveva fornito la prova che le lavorazioni e la patologia denunziate dovevano ritenersi "tabellate".

E’ stato formulato il seguente quesito di diritto: "se l’omessa decisione su un punto essenziale sollevato dalle parti in causa, costituisca violazione di legge ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), assumendo che la Corte territoriale aveva recepito le argomentazioni e conclusioni del CTU di secondo grado senza spiegare le ragioni per le quali aveva disatteso i giusti rilievi mossi dal difensore e dal consulente tecnico di parte nella memoria difensiva e nell’elaborato tecnico.

E’ stato formulato il seguente quesito di diritto: "se te illogiche e contraddittorie argomentazioni del CTU, fatte proprie dal giudicante senza adeguata e plausibile ragionevolezza, costituiscano insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza".

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dolendosi che la Corte territoriale abbia tralasciato di esaminare le richieste istruttorie fatte dalle parti in ordine al rinnovo della consulenza tecnica ed alla scelta degli argomenti oggetto di nuova consulenza tecnica.

E’ stato formulato il seguente quesito di diritto: "se la parte ricorrente abbia interesse a sollevare la violazione dell’art. 112 c.p.c., e se l’omessa facoltà istruttoria da parte della Corte d’Appello costituisca violazione di legge". 2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3.11.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007). Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

2.1 Nel caso che ne occupa con il primo motivo di ricorso sono stati denunciati violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il quesito di diritto formulato non risponde tuttavia ai requisiti richiesti, perchè non enuncia alcuna regula iuris ed è assolutamente generico, tanto che potrebbe essere svolto per una qualsivoglia controversia nella quale si deduca l’omessa decisione su una questione dedotta in causa.

Manca inoltre, quanto al vizio di motivazione, la formulazione del momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali, sotto tale profilo neppure potendo essere valorizzato, stante la sua già evidenziata assoluta genericità, il quesito di diritto.

2.2 Con il secondo motivo è stato denunciato vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma non è stato formulato, nei termini prescritti e necessari, il momento di sintesi, per tale non potendo essere considerato il quesito di diritto, che, nella sua genericità, non consente assolutamente di comprendere in cosa consistano, in concreto, le illogicità e contraddittorietà che vizierebbero la CTU e, per conseguenza, la decisione.

2.3 Con il terzo motivo è stata denunciata violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ma anche in questo caso il quesito di diritto non contiene l’enunciazione di una regula iuris ed è assolutamente generico.

3. Ne discende l’inammissibilità di tutti i motivi e, con essi, del ricorso per mezzo dei quali è stato svolto.

Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, trovando applicazione, ratione temporis (essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 25.7.2001), l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo previgente la novella di cui al D.Lgs. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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