Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29963 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 7.01.2011, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, del 9.5.2007, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di I.E., per aver cagionato colposamente, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il decesso di V.M., che si trovava trasportato sulla autoambulanza condotta da Z.C.; il Collegio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla aggravante contestata, rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione e confermava nel resto.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione I.M., a mezzo del difensore. La parte deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme del codice della strada ed il vizio motivazionale. La ricorrente osserva che la Corte territoriale ha parzialmente accolto le ragioni di doglianza spiegate nell’atto di appello, riconoscendo la concorrente responsabilità dello Z. nella causazione del sinistro, il quale non ebbe a diminuire adeguatamente la velocità dopo avere avvistato la Punto che stava attraversando la S.P. n. (OMISSIS), percorsa dall’autoambulanza. L’esponente considera che erroneamente: la Corte di Appello non ha attribuito la responsabilità nella causazione dell’evento in via esclusiva allo Z.; ed ha ritenuto che la I. versasse in colpa per avere omesso di dare a precedenza, nell’impegnare la corsia di svolta a sinistra.

La parte rileva che la Corte di Appello ha considerato attendibile lo Z., il quale aveva affermato di avere proceduto ad una velocità di 60-70 Km/h, contrariamente a quanto indicato dal consulente tecnico di ufficio, che aveva stimato la velocità dell’ambulanza in 56 Km/h, al momento dell’impatto; e considera che la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro è da attribuire allo Z., il quale non rallentò la marcia – pur avendo avvistato con anticipo la vettura condotta dalla I., proveniente dalla S.S. n. (OMISSIS) – e decise di superare la Fiat Punto, quando l’auto già stava procedendo nella corsia per le auto dirette a sinistra in (OMISSIS). L’esponente osserva che l’omessa precedenza da parte della I., tenuto conto del descritto comportamento dello Z., non si pone quale antecedente causale dell’evento.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La Corte di Appello, nel procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro e nel valutare le condotte dei conducenti coinvolti nell’incidente che occupa ha effettuato valutazioni in parte divergenti rispetto a quelle espresse dal primo giudice. La Corte territoriale, nel censire il compendio probatorio, ha ritenuto sussistente un profilo di colpa nella causazione del sinistro a carico dello Z. – assolto all’esito del giudizio di primo grado – consistente nell’aver tenuto una velocità inadeguata dopo avere avvistato la Fiat Punto, tenuto anche conto delle circostanze di fatto (tempo di notte); in particolare, il Collegio ha considerato che il conducente dell’ambulanza non aveva rallentato dopo avere avvistato la vettura; e ciò benchè il trasporto del paziente non fosse classificato come urgente (l’ambulanza non stava, infatti, impiegando dispositivi acustici o di segnalazione visiva).

La Corte territoriale ha, peraltro, sottolineato che detto profilo di colpa concorrente dello Z. non esonerava da responsabilità la I., la quale aveva violato l’obbligo di dare la precedenza alla ambulanza che procedeva sulla S.P. n. (OMISSIS). La Corte di appello ha pure precisato che, in mancanza di pretese civilistiche tra le parti, non vi era necessità di quantificare secondo precise percentuali il concorso di colpa dello Z.. Non di meno, sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha proceduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena inflitta alla odierna ricorrente dal primo giudice.

Ebbene, il richiamato percorso argomentativo, afferente all’apprezzamento dei profili di ascrivibilità colposa della condotta, sviluppato dai giudici di merito sulla base delle risultanze istruttorie, appare intrinsecamente coerente e privo di fratture logiche, sindacabili in questa sede di legittimità. La Corte di Appello, infatti, ha effettuato una valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità – in concreto – dell’evento, del tutto conforme all’orientamento interpretativo indicato dalla Suprema Corte in tema di colpa specifica, in relazione alle norme cautelari cd. elastiche; norme, cioè, che consentono di qualificare un comportamento colposo proprio sulla base delle circostanze contingenti (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 37606 del 6.07.2007, dep. 12.10.2007, Rv. 237050). Le effettuate valutazioni, in ordine alla velocità di marcia rispetto al concreto campo visivo a disposizione del guidatore, come pure in relazione all’omesso immediato arresto del veicolo, a fronte dell’avvistamento dell’ostacolo, risultano pertanto immuni dalle dedotte censure.

3.2 Deve poi rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che, in tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo al fine di verificare la rilevanza della sua condotta rispetto al comportamento posto in essere dall’imputato;

e ciò in riferimento alla necessaria correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 cod. pen.;

e che deve escludersi l’esistenza di un generale obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, salvo il caso in cui il giudice debba pronunciare statuizioni civilistiche (Cass. Sezione 4, sentenza n. 26663 del 6.05.2009, dep. 30.06.2009, Rv. 244506). Orbene, applicando il principio di diritto ora richiamato al caso di specie, deve evidenziarsi che certamente non sussisteva a carico della Corte di Appello l’obbligo di quantificare percentualmente il concorso di colpa dello Z. e della I. rispetto alla causazione del sinistro, In assenza di pretese civilistiche da soddisfare e tenuto anche conto del fatto che avverso la pronuncia assolutoria dello Z., la parte pubblica non aveva Interposto appello. E deve anche considerarsi che la Corte territoriale, proprio In considerazione delle effettuate valutazioni sulla condotta di guida posta in essere dal conducente dell’ambulanza, benchè inidonee ad esonerare da responsabilità la I., ha conseguentemente proceduto ad un temperamento del trattamento sanzionatorio, come sopra evidenziato.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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