Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29962 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 3.12.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione di Francavilla Fontana, in data 8.10.2009, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di V.G., in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. La parte reitera l’eccezione, già dedotta nei motivi di appello, relativa alla inutilizzabilità degli esiti degli esami ematici effettuati dai sanitari presso l’Ospedale ove il prevenuto venne trasportato, a seguito dell’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto. L’esponente considera che V. giunse presso il nosocomio in stato di incoscienza e che, perciò, non fu in grado di esprimere in valido consenso al prelievo ematico. Rileva, inoltre, che il certificato difetta dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il ricorrente ritiene che manchi la prova della sussistenza dello stato di ebbrezza.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

La parte deduce l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici svolti sui campioni biologici, trattandosi di materiale prelevato in assenza di consenso da parte dell’interessato.

3.1 II rilievo non ha pregio. Questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09.12.2008, Rv. 242834).

3.2 Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiarito che presso il Pronto Soccorso, ove venne trasportato l’odierno imputato, vennero effettuati prelievi ematici secondo i normali protocolli medici (attestanti un tasso alcolemico pari a 2,53 g/l). L’evenienza destituisce di fondamento anche il rilievo afferente al mancato avviso di farsi assistere da un difensore, atteso che il prelievo avvenne al di fuori di qualsiasi ambito procedimentale, come pure chiarito dalla Corte territoriale.

4. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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