Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29961 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 13.12.2010, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Udine il 28.7.2009, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di C.M., in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 1.000 di ammenda.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore. Con il primo motivo, la parte deduce l’illogicità della motivazione, con riferimento al motivo di appello con il quale l’esponente aveva lamentato la mancata riduzione della pena, ex art. 459 cod. proc. pen., nell’ambito del decreto penale originariamente emesso. Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha travisato il predetto motivo di gravame; ciò in quanto nel motivo di appello non si chiedeva che il giudice del merito applicasse una pena inferiore rispetto a quella inflitta con il decreto penale opposto; bensì, che il giudice dell’opposizione verificasse la mancata riduzione per il rito, ex art. 459 cod. proc. pen. nell’ambito del calcolo della pena effettuato nel decreto penale originariamente emesso.

Con il secondo motivo la parte si duole della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, a fronte della condotta posta in essere dall’imputato il quale, una volta uscito di strada, aveva spontaneamente allertato la polizia stradale. Con il terzo motivo l’esponente deduce il vizio motivazionale, con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante ora richiamata;

rileva la parte che la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità dell’attenuante sulla base di una inconferente valutazione dei motivi che avevano spinto il C. ad allertare la Polizia.

Infine, il ricorrente si duole della concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza sulla contestata aggravante. Sul punto la parte ritiene che illogicamente la Corte territoriale abbia effettuato un giudizio di equivalenza, tenuto anche conto della lieve entità del sinistro cagionato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di Appello, nel censire il motivo di doglianza oggi reiterato dall’esponente, ha considerato che il rilievo risultava infondato;

ciò in quanto a seguito della opposizione, il giudice del merito non è vincolato rispetto alla entità della pena inflitta con il decreto penale. Trattasi di rilievo che si colloca nell’alveo dell’orientamento interpretativo espresso dalla Suprema Corte, nel procedere alla ricostruzione sistematica del giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale.

Si è, infatti, chiarito che a seguito dell’opposizione, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna (Cass. Sezione 4, sentenza n. 14514 del 24.02.2010, dep. 15.04.2010, Rv. 247025). E’ poi appena il caso di rilevare, con riferimento alla eccezione processuale che occupa, che questa Suprema Corte ha espressamente considerato che l’eventuale omessa indicazione, nell’ambito del decreto penale di condanna, della entità delle riduzioni apportate alla pena base, non è causa di alcuna forma di nullità, in quanto non espressamente prevista dalla legge; sul punto, la Suprema Corte ha richiamato il principio di tassatività delle nullità, rilevando che la materia non ammette interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sezione 1, sentenza n. 42879 del 27.10.2009, dep. in data 11.11.2009, Rv.

245028).

3.2 Del pari infondati risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente.

Invero, con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, deve rilevarsi che l’apprezzamento del compendio probatorio effettuato dalla Corte territoriale risulta immune da fratture logiche che possano assumere rilievo in questa sede di legittimità. La Corte di Appello, in accoglimento dello specifico motivo di doglianza, ha concesso all’imputato le attenuanti generiche, ritenendo non ostativo il precedente penale a carico del prevenuto; e proprio valorizzando la condotta posta in essere dall’appellante, successivamente al sinistro. Al riguardo, il Collegio ha peraltro chiarito che il fatto che C. avesse chiamato ed atteso l’arrivo della Polizia non andava enfatizzato, tenuto conto dei danni in concreto riportati dal veicolo e dello stato di alterazione del conducente (il cui tasso alcolemico era pari a 1,91 g/l).

3.3 Procedendo all’analisi dell’ultimo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di Appello ha considerato che il sinistro non aveva cagionato danni alle persone e che non erano stati coinvolti altri veicoli; e sulla scorta di tali rilievi ha concesso al prevenuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rispetto alla contestata aggravante. La Corte territoriale ha poi evidenziato, secondo un conferente percorso argomentativo, che la condotta posta in essere dall’imputato non integrava l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, tenuto conto delle richiamate circostanze di fatto, delle quali sopra si è dato conto. In tali termini, la Corte ha assolto allo specifico obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. Occorre considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. 6 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3^ 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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