Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29960

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 25.10.2010, la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 3.3.2009, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di A.A., in ordine al delitto di furto aggravato, riduceva la pena inflitta e confermava nel resto.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale in ordine all’apprezzamento degli elementi di prova effettuato dai giudici di merito. L’esponente rileva che il rinvenimento di una impronta dattiloscopica, riferibile al prevenuto, su di una bottiglia presente nel locale ove venne perpetrato il furto, non dimostra la corresponsabilità dell’imputato nell’azione criminosa, ma – soltanto – che A. ebbe effettivamente a toccare detta bottiglia. L’imputato rileva di avere chiarito, nel corso dell’interrogatorio, di essersi effettivamente recato all’interno del bar; che il coimputato S. lo invitò a portare via delle bottiglie; e che A. si rifiutò di dare corso alla richiesta, non essendo convinto della liceità della azione. La parte rileva che, in tale contesto, A. toccò la bottiglia sulla quale venne di poi rinvenuta l’impronta dattiloscopica. Il ricorrente assume che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato in ordine alla predetta censura, pure spiegata nei motivi di appello.

La parte rileva che la Corte territoriale non ha considerato adeguatamente il fatto che il computato S., che aveva indicato l’ A. come correo, nutriva ragioni di risentimento nei confronti del medesimo A., il quale aveva reso dichiarazioni a carico dello S.. L’esponente rileva, inoltre, che anche la teste D. nutriva ragioni di risentimento nei confronti dell’odierno ricorrente.

Sotto altro aspetto, l’esponente considera che la Corte di Appello erroneamente non ha concesso le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante ed alla recidiva, basandosi sul divieto di cui all’art. 99, comma 4, in relazione all’art. 69 c.p., comma 4. Il ricorrente evidenzia, infine, che la Corte territoriale non ha considerato che A. è un collaboratore di giustizia; e che dal 2004 aveva fattivamente collaborato con l’autorità giudiziaria, nell’ambito di processi per importanti reati.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Con il primo motivo la parte si limita a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, che risulta inammissibile in sede di legittimità. Invero, si è chiarito che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). Non sono consentite, cioè, le censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex muitis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. 6 sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Peraltro, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, nel censire i motivi di gravame, ha specificamente considerato che il rinvenimento della impronta dattiloscopia riguarda la bottiglia presente sul bancone del locale, vicino al registratore di cassa. Il Collego ha evidenziato che la bottiglia era stata spostata dalla scaffale posto dietro il bancone e lasciata dai ladri in prossimità del bancone di uscita. La Corte territoriale ha effettuato una analitica ricostruzione della dinamica del fatto, pure evidenziando che i ladri non avevano utilizzato guanti e che tale evenienza aveva consentito il rinvenimento della richiamata impronta dattiloscopica. Deve, inoltre, rilevarsi che il Collegio ha analizzato criticamente le dichiarazioni rese dalla teste D. e dal dichiarante S., contestualizzando i rapporti intercorsi tra le parti.

4. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso.

Questa Suprema Corte ha chiarito che la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ( art. 99 c.p., comma 5); che, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando quest’ultima come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non risulta operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 cod. pen., comma 4; e che, in tale ipotesi, è pertanto possibile procedere ad un giudizio di comparazione delle circostanze, con prevalenza delle attenuanti (cfr.

Cass., Sez. 4, sentenza n. 16750 in data 11.04.2007, dep. 3.05.2007, Rv. 236412).

4.1 Nel caso di specie i giudici di merito non hanno ritenuto di escludere la recidiva. Sul punto, la Corte di Appello ha confermato la valutazione effettuata dal Tribunale, fondata sulla personalità del colpevole, lumeggiata dalle modalità dell’azione criminosa.

Conseguentemente, del tutto legittimamente la Corte territoriale ha escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata recidiva, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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