Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. del Tribunale di Udine, con sentenza in data 26.2.2008, resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava S.C. colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), e lo condannava alla pena di Euro 800 di ammenda; il giudice assolveva il prevenuto dal reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2. Avverso la richiamata sentenza, con esclusivo riguardo alla pronuncia di condanna per il capo A) della rubrica, ha proposto appello l’imputato, a mezzo del difensore. La parte rileva che lo stato di ebbrezza era stato accertato sulla base del mero dato sintomatico; ritiene l’esponente che lo stato di ebbrezza possa essere accertato solo mediante l’impiego di etilometro. Sotto altro aspetto, la parte contesta l’entità del trattamento sanzionatorio.

2.1 La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza in data 30.6.2010, atteso che ai sensi dell’art. 593 c.p.p., comma 3, le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda sono inappellabili, ha dichiarato inammissibile il gravame, disponendo la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di Cassazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

Il fatto per cui oggi si procede, così come accertato dal Tribunale (guida con tasso alcolemico ricompreso tra 0,51 e 0,80 g/l) non è più previsto dalla legge come reato.

Invero, nella motivazione della sentenza che ne occupa, il Tribunale richiama le seguenti circostanze, verificate dai verbalizzanti:

S., sceso dall’auto, barcollava visibilmente; il ragazzo emanava alito vinoso ed utilizzava un linguaggio sconnesso. Il Tribunale ha, quindi, considerato che, in assenza di elementi idonei a formulare obiettive valutazioni sul tasso alcolemico, lo stato di ebbrezza accertato in via sintomatica, imponeva di fare riferimento all’ipotesi di minore gravità, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Come si vede, nel caso di specie, il materiale probatorio censito dal Tribunale nei termini sopra richiamati non contiene elementi idonei a dimostrare che la condotta posta in essere dall’imputato rientri nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 186 C.d.S., come modificato dalla L. n. 120 del 2010. Ciò in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, la rilevanza penale della condotta ricorre oggi unicamente qualora risulti accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

In applicazione del disposto di cui all’art. 2 c.p., comma 2, si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo alla affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo A), perchè il fatto, come accertato, non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è (più) previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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