Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29958 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 16.06.2010, con la quale in parlale riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese il 15.6.2009, appellata dalla sola parte civile, si è dichiarato D.S. tenuto al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, in relazione al delitto di cui all’art. 590 cod. pen..

2. Il ricorrente ha depositato presso il Tribunale di Sulmona, in data 20.04.2011, dichiarazione di rinunzia alla impugnazione; risulta dagli atti che il cancelliere che ha ricevuto la predetta dichiarazione ha proceduto ad identificare il rinunciante.

3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, con la quale dato atto della intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’imputato, chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

E’ stata, infatti, acquisita nei termini sopra richiamati, formale rinuncia del ricorrente al gravame di legittimità; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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