Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29955

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Terni, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa in data 26.05.2010 applicava nei confronti di M.G. la pena concordata dalle parti in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e disponeva la sospensione della patente di guida dell’imputato per anni due.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida. Il ricorrente rileva che il giudice ha applicato la sospensione della patente di guida nella misura massima di anni due, prevista alla data di commissione del fatto – (OMISSIS) – in contrasto con la riconosciuta modesta gravità del fatto, pure esplicitata in sentenza. La parte osserva, inoltre, che il giudice non avrebbe potuto applicare la previsione relativa al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, per il caso in cui il veicolo appartenga a terzi, previsione non ancora vigente alla data di commissione del reato; ciò in quanto detto inciso è stato inserito nel testo dell’art. 186 C.d.S. dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore dopo il fatto per cui è processo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Invero, il giudicante, nel procedere alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non ha esplicitato alcuna ragione posta a fondamento della determinazione, in concreto, della stessa sanzione, che è stata peraltro discrezionalmente applicata nella misura massima prevista dalla cornice normativa vigente alla data del fatto. Questa Suprema Corte ha invero chiarito, in tema di dosimetria del trattamento sanzionatorio, che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 241189). E declinando il richiamato principio in riferimento alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che venga disposta nell’ambito della sentenza di patteggiamento – ipotesi che viene specificamente in rilievo nel caso di specie – la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il giudice deve fornire una espressa motivazione sul punto, allorchè la misura sanzionatoria si discosti dal minimo edittale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, dep. 28/09/2007, Rv. 237470).

3.2 E’ poi appena il caso di osservare che la previsione relativa al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, per il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato – come nella fattispecie che occupa – è stata inserita nel testo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 45, recante Nuovo pacchetto sicurezza, di talchè la predetta disposizione, che inasprisce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non risulta applicabile retroattivamente ai fatti commessi anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore della richiamata L. n. 94 del 2009. 3.3 Conclusivamente, si registra nella sentenza impugnata un vizio motivazionale, che concerne la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, posta a carico dell’imputato, sanzione che è stata applicata nella misura massima prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), come chiarito.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida e la conferma nel resto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio (limitatamente alla entità della disposta sospensione della patente) al Tribunale Terni. Conferma nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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