T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7037

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2010, depositato il successivo 5 febbraio, l’istante espone in punto di fatto di essersi trovata, a seguito del sisma che ha colpito il territorio del Comune di L’Aquila il giorno 6 aprile 2009, nell’impossibilità di utilizzare, insieme al proprio nucleo familiare, la propria abitazione, sita in quel Comune, in via della Zecca, n. 2.

Narra ancora la ricorrente che, a seguito dell’ordinanza 3753/2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici predetti, l’immobile è stato censito e classificato dai gruppi di rilevamento costituiti presso ogni comune interessato dal sisma, al fine di acclararne lo stato successivo al sisma.

In tale ambito, previamente esposto che, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza 3806/2009, solo i nuclei familiari delle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità "E’ o "F" ovvero ubicate nelle cd. "zone rosse" – ovvero all’interno di una zona in relazione alla quale, per la particolare pericolosità dovuta alla presenza di edifici pericolanti, è stato interdetto l’accesso – è prevista la collocazione nei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili realizzati ai sensi del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla l. 24 giugno 2009, n. 77, e rappresentato di possedere tutti gli ulteriori requisiti a tale fine previsti, espone la ricorrente che la propria abitazione è stata oggetto di tre valutazioni, intervenute nelle date del 28 aprile 2009, 22 maggio 2009, 12 giugno 2009, che hanno dato luogo a tre differenti esiti, che hanno posizionato l’immobile rispettivamente in classe "A" (agibile), "E’ (inagibile con gravi danni strutturali), "C" (inagibile con danni anche strutturali, ma non diffusi).

Ulteriormente esposto che dell’ultima classificazione del 12 giugno 2009 non è stato reso pubblico o altrimenti comunicato né l’esito né le schede del sopralluogo, e che l’immobile è localizzato all’interno di una zona rossa, la ricorrente impugna il provvedimento di diniego dell’assegnazione di una unità abitativa in L’Aquila nell’ambito del cd. "Progetto C.A.S.E." adottato dal Comune di L’Aquila in data 7 gennaio 2010 ed il provvedimento n. 0078797 del 23 dicembre 2009, adottato dalla Direzione operativa di comando e controllo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui viene comunicato che l’esito "E’ assegnato all’immobile è da considerarsi annullato e che l’esito definitivo è "C", come da sopralluogo eseguito il 12 giugno 2009.

Avverso tali atti la ricorrente indirizza le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione, difetto di istruttoria e illogicità ed ingiustizia manifeste.

Il provvedimento di diniego dell’assegnazione di una unità abitativa impugnato non permette di comprendere perché alla ricorrente, in possesso di tutti i requisiti necessari, non possa ottenere l’alloggio richiesto. La ragione del diniego non può, in ogni caso, essere la mancata classificazione dell’immobile in classe "E’ o "F", non essendovi nessun atto a sostegno della classificazione dell’immobile come "C". Diversamente da quanto adombrato in una nota comunale del 31 dicembre 2009, non può esservi poi alcun dubbio sulla circostanza che lo stesso è ubicato in una zona rossa, successivamente revocata;

2) violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 39 del 2009, convertito dalla l. n. 77 del 2009, dell’art. 1 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3806/2009 e dell’art. 13 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3827/2009.

Le disposizioni in titolo sono chiare nel prevedere che i moduli abitativi in parola sono destinati alla sistemazione alloggiativa della popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del Comune di L’Aquila in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità di tipo "E’ o "F" ovvero ubicate nelle zone rosse, e che i nuclei familiari con abitazione classificata con esito "B" o "C" in zona rossa alla data del censimento, anche se non già assegnatari degli alloggi del progetto C.A.S.E., mantengono il titolo a permanere nei predetti alloggi anche nel caso in cui le abitazioni principali non risultino più ricomprese nella zona rossa per effetto di successivi interventi di messa in sicurezza;

3) violazione dell’art. 3, l. 241/90, dell’art. 1, d.P.R. 6 aprile 2009, n. 37596, dell’art. 1, d.P.R. 6 aprile 2009, n. 37558, dell’art. 5, comma 2, l. 24 febbraio 1992, n. 225, dell’art. 2 dell’ o.P.C.M. 3753/2009 – violazione dei precetti di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’Art. 97 Cost. – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche (illogicità ed ingiustizia manifeste, carenza e difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti).

Il provvedimento del 23 dicembre 2009 della Direzione operativa di comando e controllo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui comunica che l’esito "E’ assegnato all’immobile di proprietà della ricorrente è da considerarsi annullato e che l’esito definitivo è "C", come da sopralluogo eseguito il 12 giugno 2009, è illegittimo per carenza della pubblicazione dell’esito del sopralluogo stesso e della relativa scheda di rilevazione in conformità dei modelli predisposti.

Con un ulteriore capo di censura il ricorrente sostiene la legittimazione passiva del Comune di L’Aquila quale soggetto delegato con autonomia decisionale a compiere le attività di assegnazione degli alloggi del progetto C.A.S.E., e fa constare di aver cautelativamente notificato il gravame a soggetti assegnatari o possibili tali in qualità di controinteressati.

Esaurita l’illustrazione dei profili di illegittimità rilevati negli atti oggetto di impugnativa, la ricorrente ne domanda l’annullamento, previa istruttoria.

Con motivi aggiunti, notificati il 15 marzo 2010 e depositati il successivo 16 marzo, la ricorrente fa constare che in data 20 gennaio 2010 è intervenuta la pubblicazione, sul sito internet del Comune di L’Aquila, dell’esito di agibilità "C" relativo all’immobile.

La ricorrente rappresenta, altresì, che, in seguito all’esperito acceso ad atti, conseguente all’istanza formulata anteriormente alla data di presentazione del gravame, ha appurato che non esiste nessuna scheda per il sopralluogo effettuato il 12 giugno 2009.

La ricorrente impugna, pertanto, la pubblicazione dell’esito del terzo sopralluogo, avverso il quale indirizza le censure già denunziate con il gravame, nonché le ulteriori censure di: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90, nonché del combinato disposto dell’art. 1, d.P.R. 6 aprile 2009, n. 37596, dell’art. 1, d.P.R. 6 aprile 2009, n. 37558, dell’art. 5, comma 2, l. 24 febbraio 1992, n. 225, dell’art. 2 dell’ o.P.C.M. 3753/2009 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, carenza e difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, disparità di trattamento, nonché per la ricorrenza di tutte le altre figure sintomatiche.

Con i ridetti mezzi aggiunti la ricorrente pone in particolare evidenza l’effetto viziante sugli atti gravati dell’accertata inesistenza della scheda di valutazione relativa al sopralluogo in forza del quale l’immobile è stato classificato definitivamente in classe " "C".

Costituitosi in resistenza, il Comune di L’Aquila domanda il rigetto del gravame affidando le proprie difese a due argomentazioni:

– l’immobile di proprietà della ricorrente non è situato in una zona rossa;

– l’esito di agibilità " "C" preclude al Comune di assegnare alla ricorrente l’alloggio C.A.S.E., in quanto tale tipo di abitazione è riservata soltanto a coloro le cui abitazioni hanno subito danni di rilevante gravità.

Il Comune resistente riferisce anche di essersi limitato a recepire gli esiti della valutazione quale presupposto di fatto, ai fini degli adempimenti di competenza, e che la scheda del rilevamento fu sicuramente debitamente compilata in sede di sopralluogo, nell’ambito delle attività propedeutiche alla rilevazione dei danni, cui il Comune è rimasto del tutto estraneo.

Parimenti costituitisi in resistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l’emergenza del territorio Abruzzo, e Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, non formulano difese.

La Sezione, disposti incombenti istruttori con ordinanza 25 febbraio 2010, n. 338, ha respinto la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente con successiva ordinanza 15 aprile 2010, n. 1656, fissando per la trattazione del merito del gravame l’udienza pubblica del 15 dicembre 2010.

A seguito di rinvio, il ricorso è stato poi trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La ricorrente, residente con il suo nucleo familiare, in abitazione sita nel Comune di L’Aquila e danneggiata dai noti eventi sismici che, a partire dal 6 aprile 2009, hanno interessato il territorio comunale, aspira all’assegnazione di un alloggio nell’ambito del progetto C.A.S.E., ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine richiesti.

Si tratta, come previsto dall’art. 2 del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, provvisti delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi, e che garantiscono elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

In linea con la disposizione, l’art. 1 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2009, n. 3806, prevede che, al fine di assicurare un’immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L’Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità di tipo E o F ovvero ubicate nelle "zone rosse", fatte salve quelle destinate a soddisfare le esigenze e le finalità di cui all’art. 12 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, il Sindaco del medesimo Comune individua con proprio decreto i nuclei familiari da collocare nei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (C.A.S.E.), realizzati ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del citato d.l. n. 39 del 2009, e che l’assegnazione della sistemazione alloggiativa avviene previo accertamento dei titoli effettivi.

3. Nel caso di specie, come emerge dagli atti impugnati e dagli elementi acquisiti al fascicolo di causa, la richiesta della ricorrente volta all’assegnazione dell’alloggio è stata dal Comune di L’Aquila denegata in ragione della presa d’atto degli esiti della fase della valutazione del danno conseguente alle abitazioni dagli eventi sismici di cui trattasi, che hanno fatto emergere che l’immobile di proprietà della ricorrente è stato definitivamente classificato quale "C".

La verifica di legittimità del diniego non può che spostarsi, pertanto, sull’acclaramento dell’entità del danno riportato dall’immobile in parola a seguito del sisma, come risultante dalle verifiche effettuate dai gruppi di rilevamento costituiti presso ogni comune interessato dal sisma, ai sensi dell’ordinanza 6 aprile 2009, n. 3753 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici, secondo lo "Schema di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza postsismica" allegato alla ordinanza stessa.

4. Operando in tale direzione, osserva il Collegio che l’immobile per cui è causa è stata oggetto di tre successive valutazioni.

Una prima valutazione è stata effettuata con sopralluogo del 28 aprile 2009.

Tale sopralluogo, come emerge dalle risultanze tecniche, contenute nella relativa scheda, versata in atti dalla ricorrente sub 5, ha classificato l’immobile in "A", parametro che identifica, come pure risulta dalla stessa, gli edifici agibili.

Un secondo sopralluogo risulta effettuato in data 22 maggio 2009.

Gli esiti di tale sopralluogo, pure risultanti dalla predetta scheda di valutazione, versata in atti dalla ricorrente sub 6, posizionano, invece, l’immobile in classe "E’, parametro che attesta l’inagibilità dell’immobile e che dà titolo, per quanto sopra, con le modalità previste dall’ordinanza 3806/2009, l’assegnazione dell’alloggio C.A.S.E.

L’immobile della ricorrente sembra, infine, aver formato oggetto di un terzo sopralluogo, in data 12 giugno 2009, che ha posizionato l’immobile in classe "C" (inagibile con danni anche strutturali, ma non diffusi).

Per effetto di tale ultimo accertamento, la ricorrente, in forza degli atti gravati, è stata esclusa dall’assegnazione dell’alloggio in parola.

Siffatta esclusione si rivela, però, illegittima.

5. Infatti, di tale ultimo decisivo sopralluogo (del 12 giugno 2009) viene riferito dalle parti resistenti l’esito, senza che lo stesso sia supportato dalla dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di accertamenti che ad esso abbiano potuto condurre.

In particolare, anche all’esito degli adempimenti istruttori disposti dalla Sezione, di cui meglio in fatto, non è stato possibile acquisire dalle resistenti amministrazioni alcun atto o documento, e, segnatamente, alcuna scheda di rilevazione, che attesti l’effettuazione del sopralluogo nella data predetta, i relativi accertatori e le modalità con le quali si è pervenuti alla rilevazione del danno nei termini esposti.

In particolare:

– il Comune di L’Aquila, con memoria depositata in data 24 febbraio 2010, ha rappresentato di essere rimasto completamente estraneo alla fase di valutazione del danno, e di essersi limitato a recepire la valutazione "C", quale presupposto di fatto. Ha esposto il Comune che "La suddetta scheda… venne debitamente compilata in sede di sopralluogo".

Purtuttavia, lo stesso Comune, riferisce, in adempimento alla predetta ordinanza istruttoria, con nota depositata il 1° aprile 2010, che, richiesto tale documento al competente Servizio comunale, risulta che " la scheda relativa al sopralluogo effettuato in data 12 giugno 2009… non è stata rinvenuta agli atti…";

– il Commissario delegato per la ricostruzione, con nota depositata in data 25 novembre 2010, e solo in esito agli incombenti istruttori, rappresenta che "… la scheda relativa al sopralluogo effettuato in data 12.06.2009… non è stata rinvenuta agli atti".

La materiale inesistenza della scheda di cui trattasi non consente al collegio di appurare se il sopralluogo sia effettivamente avvenuto, né i soggetti che vi hanno eventualmente provveduto e con quali modalità, ovvero, in altre parole, non consente di verificare la correttezza e la completezza dell’iter istruttorio che ha condotto all’impugnato diniego.

La censura, di carattere assorbente, di carenza del presupposto, di istruttoria e di motivazione dalla parte ricorrente indirizzata avverso il diniego di assegnazione dell’alloggio e gli altri atti gravati risulta, pertanto, fondata.

Di contro, non è possibile seguire le parti resistenti laddove affermano che gli esiti del sopralluogo del 12 giugno 2009 risultano comunque racchiusi in provvedimenti o atti amministrativi.

Ciò in quanto non è in alcun modo comprovato che tali provvedimenti o atti conseguano, come richiesto sia dalla precitata ordinanza 3753/2009, sia dalla loro natura accertativa, ad una rilevazione in loco.

E, pur in disparte ogni questione relativa alla materiale inesistenza del verbale relativo ad uno dei tre sopralluoghi asseritamente effettuati, non può non essere anche rilevata l’estrema contraddittorietà dei tre esiti assunti dall’amministrazione in ordine alla valutazione del danno riportato per effetto del sisma dall’immobile in questione: essi delineano infatti, nei ridetti tempi molto ravvicinati, un arco di possibilità talmente variegato (classe "A", classe "E’ e infine classe "C"), che fa escludere che uno di essi possa, in questa sede, essere posto a base della determinazione di assegnare o non assegnare alla ricorrente l’immobile cui la medesima aspira.

6. Per tutto quanto sopra, in accoglimento del gravame, va disposto l’annullamento degli atti impugnati.

Per l’effetto, in applicazione del principio dell’effettività della tutela giudiziale, va dichiarato l’obbligo delle amministrazioni resistenti di procedere, ora per allora, ad una rinnovata valutazione dei danni sofferti dall’immobile per cui è causa per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Comune di L’Aquila dal giorno 6 aprile 2009, dando conto degli elementi di valutazione considerati e della applicazione dei criteri di rilevazione di cui alla scheda tecnica allegata alla ordinanza 3753/2009. Alla rinnovata valutazione dello stato dell’immobile post sisma non può naturalmente restare estraneo neanche il profilo relativo alla sua eventuale locazione in zona rossa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 2.000,00 (euro duemila/00) a favore della ricorrente, sono poste a carico in parti uguali alle amministrazioni centrali resistenti ed al Comune di L’Aquila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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