Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29954

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.F., a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale della 3^ Sezione della Corte di cassazione limitato alla durata della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, confermava il proscioglimento del medesimo dai reati di violenza sessuale tentati contestatigli, perchè non imputabile per vizio totale di mente, applicandogli peraltro la misura di sicurezza per il periodo minimo di anni due ex art. 222 c.p., comma 1 così riformando la decisione di primo grado, che la misura di sicurezza aveva applicato "per un tempo minimo di anni cinque".

Ciò la Corte di merito argomentava in ossequio alle indicazioni date dalla Corte di cassazione nella richiamata decisione di annullamento, laddove si era evidenziato che, in ragione dei reati sub iudice, la pena edittale non consentiva, come erroneamente aveva proceduto il giudice di merito nel primigenio giudizio, di applicare il disposto dell’art. 222 c.p., comma 2 e, quindi, la misura di sicurezza per il tempo minimo di anni cinque.

La Corte in ogni caso, prima di decidere, procedeva anche a rinnovato apprezzamento della pericolosità sociale del prevenuto, in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 1982 n. 139, che, intervenuta sul disposto degli artt. 204, 205 e 222 cod. pen., impone ai giudice di procedere al giudizio sulla persistente pericolosità sociale in occasione dell’adozione del provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Con il ricorso si insta per l’annullamento sostenendosi che la Corte non avrebbe proceduto a rinnovare il giudizio sulla pericolosità sociale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Anche a non volerne considerare la tardività risulta proposto dal difensore presente in udienza, con deposito presso la cancelleria del Tribunale ex art. 582 c.p.p., comma 2, solo in data 17 novembre 2010, nei confronti di decisione pubblicata in udienza il 7 ottobre 2010, la doglianza è chiaramente inconferente, a fronte di una decisione che si è soffermata puntualmente sul punto controverso della pericolosità sociale. La doglianza è quindi aspecifica, perchè meramente assertiva e non conferente rispetto al contenuto della decisione.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore delle Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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