Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava quella di primo grado che aveva ritenuto responsabile G. M. colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2 (commesso in data (OMISSIS)) e lo aveva condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 200,00 di ammenda.

Il giudicante fondava la responsabilità dell’imputato sulle condizioni psico-fisiche riferite dal verbalizzante sintomatiche dello stato di ebbrezza (la deambulazione alterata, l’alito vinoso) e sugli esiti dell’esame dell’alcooltest (2,55 alla prima prova e e,41 alla seconda prova).

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione G. M. articolando i quattro medesimo motivi già proposti al giudice di appello.

Con il primo motivo insiste sull’eccezione di nullità della notifica per l’udienza del 24 settembre 2008 dinanzi al giudice di primo grado, perchè effettuata direttamente al difensore senza eseguire un tentativo presso il domicilio eletto dall’imputato.

Con il secondo motivo lamenta l’omessa dichiarazione di contumacia dell’imputato, che lo avrebbe privato del diritto di proporre una impugnazione autonoma.

Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità del rilievo strumentale effettuato.

Con il quarto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sanzione amministrativa irrogata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di questa Corte e non presenta vuoti motivazionali.

Quanto al primo motivo, va rilevato che l’agente postale addetto al recapito del decreto che disponeva il giudizio a seguito della opposizione a decreto penale ha attestato che il destinatario era trasferito. Tale attestazione non può avere altro significato se non quello che all’esito della doverose ricerche effettuate in loco il destinatario del piego raccomandato non abitava più al domicilio dichiarato nè era ivi reperibile.

Il giudice di merito ha, pertanto, ritenuto, in conformità alla lettera dell’art. 161, comma 4, che tale indicazione fosse idonea a dimostrare la sopravvenuta impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio dichiarato e tale conclusione non merita censura perchè logicamente argomentata.

Nè la ritualità del dibattimento è stata inficiata dalla omessa dichiarazione di contumacia, come sostenuto con il secondo motivo, in quanto – come correttamente osservato dal giudice di appello – la legge non prevede come causa di nullità tale omissione, dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell’imputato (v., tra le tante, Sezione V, 4 giugno 2008, Ventola, rv. 241634).

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio. (v., tra le tante, Sezione 4, 16 gennaio 2008, n. 8591, Letteriello).

Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato.

Come ha già chiarito la giurisprudenza di questa corte (Sezioni unite 21 giugno 2000, Cerboni, rv. 217020 e Sezione 4, 27 ottobre 2004, PG in proc. Mannelli, rv. 230349) – in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto. E’ da sottolineare, tuttavia, che va esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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