Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27673 Inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 18 maggio 2009.

Il C. era titolare di una rendita da infortunio sul lavoro avvenuto il 15 aprile 1985 nella misura dell’11%. La rendita fu costituita il 1 marzo 1986.

Il 1 aprile 1998, a seguito di revisione INAIL, venne soppressa, in quanto l’inabilità, secondo l’Istituto, si era ridotta al 5%.

Con ricorso amministrativo del 18 maggio 2000 il C. si è opposto alla soppressione ed ha anzi chiesto l’innalzamento al 21%.

Con sentenza di primo grado venne riconosciuta la rendita dell’11%.

Il giudizio del CTU, posto dal giudice a fondamento della decisione, si basò sugli accertamenti eseguiti e sulle risultanze della visita collegiale alla quale il lavorare era stato sottoposto.

La Corte d’appello ha confermato tale giudizio nel merito motivando specificamente sul punto ed ha peraltro rilevato che la domanda di innalzamento della percentuale al 21% costituiva una richiesta di aggravamento formulata dopo la stabilizzazione dei postumi.

Due sono, pertanto, i motivi di rigetto dell’appello, uno attinente alla valutazione della misura della percentuale come quantificata dal giudice di primo grado e l’altro inerente alla tardività della richiesta di aggravamento.

Il C. ricorre per cassazione proponendo un solo motivo.

L’INAIL si difende con controricorso.

L’unico motivo è così rubricato: violazione falsa applicazione di norme di legge.

Motivazione insufficiente e contraddittoria.

La Corte d’appello avrebbe violato il principio di diritto per cui la revisione disposta ed operata d’ufficio dall’Istituto assicuratore non esclude la possibilità che l’assicurato possa instaurare, nell’ambito della procedura, un’autonoma domanda di revisione e la successiva valutazione medico legale deve tener conto anche degli aggravamenti verificatisi successivamente in corso di causa.

Il ricorso si occupa, quindi, solo del tema della tardività o meno della richiesta di aggravamento, senza considerare che la Corte si è comunque espressa sul merito, escludendo che la percentuale dei postumi possa ritenersi superiore all’11% accertato dal Tribunale e anche per questo motivo ha respinto il ricorso.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Nulla sulle spese considerata la materia e l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Nulla sulle spese considerata la materia e l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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