Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-07-2011, n. 29952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 19.01.2010, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 3.02.2006, nei confronti di C.R., in ordine al delitto di furto aggravato.

2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.R., a mezzo del difensore, reiterando l’eccezione processuale già dedotta nei motivi di appello e rigettata dalla Corte territoriale. La parte rileva: che all’udienza del 30.11.2004 la trattazione del processo a carico del C. veniva rinviata all’udienza del 3.05.2005, ore 12.30; che alla seguente udienza del 3.5.2005 il processo veniva trattato anticipatamente rispetto all’orario fissato; che nè al difensore di fiducia nè all’imputato contumace veniva notifica la data di ulteriore rinvio; che il processo veniva trattato all’udienza del 15.11.2005, con l’assistenza di un difensore di ufficio; che quest’ultimo comunicava al difensore di fiducia che il processo era stato rinviato per discussione all’udienza del 3.2.2006; che a tale udienza compariva il difensore di fiducia eccependo la nullità verificatasi all’udienza del 3.5.2005. Tanto premesso, l’esponente osserva che la Corte di Appello ha rigettato l’eccezione processuale, ritenendola tardivamente proposta. Il ricorrente evidenzia che il Collegio ha considerato che il difensore di ufficio avrebbe dovuto sollevare prontamente l’eccezione; e che la deduzione dell’eccezione da parte del difensore di fiducia intervenuta solo all’udienza del 3.2.2006, doveva ritenersi tardiva, trattandosi di nullità a regime intermedio. Al riguardo il deducente assume che l’eccezione sia stata tempestivamente proposta; e che proprio la trattazione dell’udienza senza rispettare l’orario prefissato, celebrata con l’assistenza di un difensore di ufficio, costituisca una macroscopica lesione del diritto di difesa.

Motivi della decisione

3. Si osserva primieramente che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, essendo il reato in addebito estinto per intervenuta prescrizione.

Invero, il ricorso che occupa non presenta profili di inammissibilità, di talchè l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione impone di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il presente ricorso). Ebbene, il termine prescrizionale massimo, pari ad anni sette e mesi sei, riferibile al reato di furto ex art. 625 c.p., n. 7, che si ascrive al prevenuto, si è perfezionato il 4 ottobre 2010 (il fatto è stato commesso in data (OMISSIS) e non risultano sospensioni). Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la più favorevole disciplina in materia di prescrizione dettata dall’art. 157, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 2005, applicabile alla presente fattispecie, secondo le disposizioni di diritto intertemporale previste dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3; ciò In quanto, il fatto risulta perpetrato prima delle modifiche in tema di prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005, mentre la sentenza di primo grado è intervenuta il 3.02.2006 e quindi successivamente alla data di entrata in vigore della novella.

E’ poi appena il caso di aggiungere che le conformi valutazioni effettuate dai giudici di merito in ordine alla responsabilità dell’imputato portano ad escludere che sussistano elementi dai quali possa ritenersi che scaturisca evidente la dimostrazione che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di applicazione del capoverso dell’art. 129 cod. proc. pen.. Assorbito ogni altro rilievo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, per essere il reato addebitato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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