Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27671 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2.3.2007 il tribunale di Mondovì ha condannato il Ministero della Sanità, contumace, a corrispondere a F. R. l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 per epatite contratta a seguito di trasfusioni, ponendo a carico del medesimo le spese di causa e di c.t.u..

Con ricorso depositato il 22.9.2007 il Ministero ha proposto appello eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si è costituito l’appellato chiedendo la conferma dell’appellata sentenza.

Con sentenza del 22.4.2008-30.5.2008 la corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del ministero della salute, compensando le spese di entrambi gradi.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia la violazione falsa applicazione del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3 e del D.P.C.M. 24 luglio 2003, art. 3 nonchè del D.P.C.M. 26 maggio 2000, artt. 2 e 3.

Contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il ministero della salute sarebbe privo di legittimazione passiva.

2. Il ricorso è fondato.

Le sezioni unite di questa corte (Cass., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12538) hanno ritenuto la legittimazione passiva del ministero della salute in controversie quale quella promossa dall’odierno ricorrente.

Hanno infatti affermato che in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale.

3. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla corte d’appello di Genova anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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