Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 27-07-2011, n. 29970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 dicembre 2009, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava B.A. alla pena dell’ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) in quanto, quale titolare di una pescheria, deteneva prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione perchè congelati senza preconfezionamento e rinvenuti cosparsi di brina e sporcizia.

Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 546 c.p.p., lett. e), lamentando la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto non recante l’indicazione della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con conseguente nullità della sentenza.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, avendo il giudice trascurato l’indicazione dei criteri direttivi indicati dall’art. 133 c.p. utilizzati per la quantificazione dell’ammenda.

Aggiungeva, infine, che pur avendo richiesto l’applicazione della sospensione condizionale della pena, il giudice non l’aveva concessa senza indicarne in alcun modo le ragioni.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il giudice ha correttamente motivato la propria decisione facendo ampio riferimento agli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale in ragione della scelta del rito abbreviato da parte dell’imputata e, come tali, pienamente utilizzabili.

Con argomentazioni immuni da contraddizioni e salti logici il giudice ha compiutamente indicato le ragioni per le quali gli alimenti oggetto di controllo risultavano detenuti e conservati in spregio alla normativa di settore, che doverosamente menzionava.

La sentenza impugnata non presenta dunque, sul punto, alcun profilo di illegittimità.

A conclusioni analoghe deve giungersi per quanto attiene il denunciato vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena secondo i parametri indicati dall’art. 133 c.p..

Il giudice ha infatti chiarito, nel quantificare la pena, che era meritevole di valutazione lo stato di incensuratezza della prevenuta, il quale consentiva anche la concessione delle attenuanti generiche.

Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’art. 133 c.p., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2^ n. 12749,26 marzo 2008).

Per quanto riguarda, invece, il dedotto vizio di motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il ricorso sul punto è fondato.

Invero, sebbene espressamente sollecitato dalla difesa alla concessione dei benefici di legge, come risulta dalle conclusioni riportate nell’impugnato provvedimento, il giudice ha omesso ogni valutazione in tal senso.

Tale lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio limitatamente alla questione riguardante i benefici, essendosi formato il giudicato relativamente alla affermazione di penale responsabilità ed alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla richiesta di concessione dei benefici con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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