T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7032 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Formez (Centro di Formazione Studi), con avviso pubblicato nella G.U., IV Serie Speciale, del 20 giugno 2003, ha indetto una selezione pubblica per la selezione di duecento partecipanti al progetto pilota per la formazione di esperti da impegnare nell’attività di arbitro nelle controversie di lavoro pubblico, in applicazione del contratto collettivo quadro del 23 gennaio 2001, in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato.

Il ricorrente, non essendo stato ammesso a partecipare al corso, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, omessa valutazione dei titoli allegati, illogica e contraddittoria valutazione dei titoli, omessa, illegittima, illogica, contraddittoria determinazione dei criteri di valutazione dei titoli.

Violazione di legge ed eccesso di potere per omessa richiesta di integrazione della documentazione.

Il Formez ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il controinteressato A.C. si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 13 luglio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il d.lgs. 285/1999, pur configurando il Formez – Centro di formazione studi come un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, ha dettato norme che evidenziano il collegamento e la strumentalità del servizio fornito con un interesse pubblico, atteso che il "Centro" coadiuva il Dipartimento della funzione pubblica, soprattutto in materia di formazione, nel quadro dei processi di devoluzione di compiti dello Stato alle regioni e alle autonomie locali.

Di talché, sia pure con personalità giuridica di diritto privato, riveste sul piano oggettivo la posizione di gestore di pubblico servizio, inteso quale organizzazione e svolgimento di attività aventi finalità pubbliche.

Purtuttavia, la controversia non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 133, lett. c), d.lgs. 104/2010, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo..

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 33, co. 1, d.lgs. 80/1998, ha avuto modo di precisare che il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie che, in assenza di tali previsioni, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazioneautorità, la giurisdizione generale di legittimità, con il che è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.

La giurisdizione esclusiva, quindi, non si radica sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento nella controversia di quel generico pubblico interesse che è naturaliter presente nel settore dei pubblici servizi essendo necessario il rapporto di species a genus che l’art. 103 Cost. esige quando contempla come "particolari", rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce quale autorità, le materie che possono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La materia dei pubblici servizi, in conclusione, può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione, o comunque un gestore di pubblico servizio, agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalle legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà.

Pertanto, non essendo sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il mero fatto che la controversia si riferisce allo svolgimento di un pubblico servizio, la fattispecie in esame non rientra nell’ambito di applicazione dell’art 133, lett. c), d.lgs. 104/2010 in quanto il Formez, gestore del pubblico servizio, non è una pubblica amministrazioneautorità, ma un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, né da una pubblica amministrazioneautorità sembra essere stato investito di specifici poteri autoritativi in materia, sicché gli atti dallo stesso posti in essere non possono essere qualificati come aventi natura provvedimentale, ma sono atti di diritto privato.

La giurisdizione del giudice amministrativo non sussiste neppure ai sensi dell’art. 63, co. 4, d.lgs. 165/2001 sia perché la controversia non attiene ad una procedura concorsuale per l’assunzione, volta cioè alla costituzione di un rapporto di impiego, sia perché il Formez, sebbene sul piano oggettivo assuma la posizione di gestore di pubblico servizio, non è comunque qualificabile come pubblica amministrazione.

Pertanto, il Collegio ritiene che la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario.

3. Sussistono giuste ragioni, considerate le oscillazioni giurisprudenziali relative al riparto di giurisdizione in materia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione indicando il giudice ordinario come giudice fornito di giurisdizione, con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *