T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7030 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A seguito di opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/71, il dr. R.C. si è costituito innanzi a questo TAR per chiedere l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe.

Al riguardo, espone di avere partecipato alla procedura per il conferimento dell’Ufficio Direttivo di legittimità di Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, definita con delibera del C.S.M. 9 giugno 2010, recepita nel d.P.R. del 24 giugno 2010.

In esito alla stessa, gli è stato attribuito il posto di Avvocato Generale, sul posto lasciato vacante dal dr. S.. Con riguardo, invece, all’Ufficio di Avvocato Generale già ricoperto dal dr. M., il Plenum del C.S.M., nella seduta del 24 giugno 2010, ha ritenuto di omettere l’esame della domanda, pure proposta dall’odierno ricorrente, in considerazione del fatto che egli era già stato nominato Avvocato Generale.

In esito alla suddetta procedura, l’incarico è stato poi assegnato al dr. C..

Nel frattempo è avvenuto che uno dei candidati a questo ultimo concorso, il dr. D., abbia impugnato entrambe le nomine.

Il dr. C. ritiene che il mancato consolidamento della propria nomina ad Avvocato Generale, per effetto delle impugnative giurisdizionali, abbia reso illegittimo il mancato esame della domanda presentata in relazione al concorso concernente il posto già ricoperto dal dr. M..

Al riguardo, deduce:

1) Violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di "consolidamento" dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e per travisamento.

Il fatto che il dr. C. fosse già stato nominato Avvocato Generale, non esimeva il C.s.M. dall’obbligo di esaminare la domanda avanzata in relazione a distinta, ancorché analoga procedura.

Parte ricorrente ritiene che tale obbligo derivi dalla circostanza che, al momento in cui l’Organo di Autogoverno ha provveduto, la precedente nomina non si era ancora consolidata, per effetto della pendenza del termine per impugnative giurisdizionali, poi effettivamente intervenute.

A tanto si aggiunge, prosegue parte ricorrente, la circostanza che un eventuale annullamento avrebbe effetti retroattivi, eliminando ab origine la nomina che, secondo il C.S.M.. avrebbe privato il dr. C. della legittimazione a partecipare alla seconda procedura.

2) Violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di assegnazione di Uffici Direttivi di legittimità e, in particolare, dell’art. 12 del d.l.gs n. 160/2006, nonché della Circolare del CSM n. 13000 dell’8.7.2009, e successive modifiche. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Sebbene il dr. C. sia dotato di un ottimo curriculum e di elevata professionalità, non può non rilevarsi come il dr. C. si lasci preferire, per un verso, grazie alla maggiormente variegata ed articolata esperienza professionale maturata nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, non scevra dall’assolvimento di incarichi direttivi, e, per altro verso e soprattutto, in ragione della sua lunga permanenza nell’esercizio delle funzioni di legittimità presso la Procura Generale, Ufficio presso cui presta servizio dal 1994.

La peculiarità del ruolo direttivo di legittimità deve essere ancorata alla tipicità delle funzioni svolte, che assegnano una primaria rilevanza alla tutela del principio di nomofilachia e alle competenze proprie delle funzioni di legittimità.

Di conseguenza, se è vero che il controinteressato ha svolto l’incarico di Segretario Generale presso il CSM, presso la Corte Costituzionale, e presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, è altrettanto vero che il ricorrente vanta un ottimo profilo attitudinale e di merito, così come evidenziato nella delibera del 9 giugno 2010, in cui sono stati messi in luce:

– la lunga permanenza nell’esercizio delle funzioni di legittimità presso la Procura Generale, Ufficio presso cui ha iniziato a prestare servizio sin dal 1994, mentre il dr. C. vi è arrivato solo nel 2004;

– il raggiunto, elevato, livello quantitativo e qualitativo, evidenziato nei rapporti espressi in occasione delle progressioni in carriera;

– l’acquisito ampio ed articolato bagaglio professionale, specificamente riferito alle funzioni di legittimità, tra cui spiccano l’attività presso l’Ufficio del Massimario, quella espletata presso la Procura Generale della Corte di Cassazione in qualità di Sostituto Procuratore relativa al servizio di udienza civile, particolarmente gravosa e complessa, perché espletata, per esigenze di servizio, presso le Sezioni Unite, e le ulteriori inerenti, rispettivamente, l’istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e la redazione dei pareri nella delicata e complessa materia dei regolamenti e conflitti di giurisdizione.

Più in generale, sotto il profilo attitudinale e organizzativo, parte ricorrente evidenzia i seguenti elementi valutativi:

– la partecipazione pluriennale alle udienze pubbliche delle Sezioni Unite, quale P.M., che costituisce la funzione specifica degli Avvocati Generali;

– la dirigenza delle Preture di Castel di Sangro e di Acerra;

– le funzioni di coordinatore dei gruppi di lavoro degli uditori giudiziari;

– l’attività svolta quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; etcc..

Si sono costituiti, per resistere, le amministrazioni intimate e il controinteressato.

Le parti hanno depositato ampie e articolate memorie.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza dell’ 8 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Il controinteressato ha svolto un’eccezione di inammissibilità in relazione alla circostanza che il presente gravame è stato proposto dal dr. C. in via espressamente condizionata e subordinata all’accoglimento del ricorso proposto dal dr. D. avverso la procedura definita in data 9.6.2010, iscritto al n. di r.g. 6996/2010.

Secondo il dr. C., tale affermazione evidenzierebbe che il pregiudizio derivante dagli atti impugnati è incerto ed eventuale, dovendo per ciò solo escludersi l’esistenza di un interesse attuale del ricorrente all’annullamento della delibera del 24 giugno 2010.

Secondo la difesa erariale, il dr. C. è, ancora più radicalmente, privo di legittimazione ad agire in quanto egli, al momento dell’adozione della delibera impugnata, era già stato nominato Avvocato Generale, in esito a distinta procedura concorsuale.

In via subordinata, il controinteressato ha poi avanzato istanza di sospensione pregiudiziale del giudizio in esame, in considerazione del fatto che, all’udienza dell’8 giugno 2011, sono stati chiamati 4 ricorsi concernenti due distinte procedure concorsuali concernenti le stesse funzioni di Avvocato Generale, la prima conclusasi il 9 giugno 2010, in favore del ricorrente, ed oggetto dei ricorsi n. 6996/2010 e 8645/2010; la seconda, definita il 24 giugno 2010, oggetto del presente ricorso nonché di quello proposto dal dr. D. ed iscritto al n. 6995/2010.

In particolare, il dr. C. ritiene che:

– l’accoglimento in via definitiva del ricorso proposto dal dr. D. nei confronti del dr. C. (r.g. n. 6996/2010) determinerebbe il radicarsi dell’interesse di C. alla decisione del presente giudizio, ed al contempo l’inammissibilità del ricorso azionato da D. nei confronti del C. (r.g. n. 6995/2010);

– il rigetto in via definitiva del ricorso proposto dal dr. D. nei confronti del C., determinerebbe il radicarsi dell’interesse del D. alla decisione sul giudizio proposto avverso la delibera 24 giugno 2010 (r.g. 6995/2010) e al contempo, la sicura inammissibilità del presente ricorso.

1.1. Osserva il Collegio che tanto le eccezioni di inammissibilità, quanto la subordinata istanza di "sospensione necessaria" del processo, risultano affette da una non corretta prospettazione degli effetti di una eventuale pronuncia di annullamento della prima procedura, all’esito della quale il dr. C. è stato nominato Avvocato Generale, e comunque dei principi in materia di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta e/o originaria carenza di interesse.

All’uopo, deve ribadirsi, come già evidenziato nell’ordinanza collegiale resa sul ricorso n. 6995/2010, che tra detto ricorso, quello all’odierno esame, nonché quello iscritto al n. 6996/2010, non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria, in quanto l’accoglimento delle impugnative proposte avverso la prima procedura (effettivamente disposto all’odierna camera di consiglio), non priva automaticamente il dr. D. dell’interesse a coltivare il gravame proposto avversa la seconda.

E’ noto, infatti, che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale, ravvisabile in prospettiva risarcitoria o morale o in vista della determinazione del precetto conformativo dell’azione amministrativa de futuro, dovendo la relativa indagine essere condotta dal giudice con il massimo rigore, onde evitare che detta declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda.

In particolare, l’eccezione preliminare sollevata dal dr. C., ovvero la reiterata istanza di "sospensione necessaria" all’esito della definizione delle impugnative avverso la prima procedura, non tiene in retta considerazione gli effetti di un’eventuale sentenza di accoglimento, dalla quale non scaturirebbe, necessariamente, un effetto conformativo tale da consentire con certezza il conseguimento del bene della vita cui il dr. D. aspira.

In disparte il fatto che il primo concorso è stato impugnato anche da altro aspirante (il dr. F.), la sicura elisione dell’interesse a ricorrere del dr. D. potrebbe configurarsi soltanto all’esito della rinnovazione del procedimento da parte del CSM, la quale comporti la nomina di costui, ad Avvocato generale.

E se è vero che il Collegio ha in precedenza osservato che il giudizio che avrebbe dovuto essere sospeso non era quello iscritto al n. 6995/2006, bensì, semmai, quello all’odierno esame (essendo tale impugnativa espressamente subordinata all’accoglimento del ricorso iscritto al n. 6996/2010 (dichiarazione invece, che non è mai stata resa, specularmente, dal dr. D.), detta argomentazione è stata svolta al solo fine di evidenziare che, in assenza di una esplicita dichiarazione di parte circa la persistenza del proprio interesse a coltivare il ricorso, il corretto governo dei principi in materia impone, come detto, di verificare che l’inutilità di una pronuncia sia certa e definitiva, anche sotto un profilo meramente strumentale,

Va pertanto rimarcato che la reciproca influenza tra i giudizi iscritti ai nn. 6995/2010, 6996/2001 e 1347/2011, poteva essere delibata solo attraverso la contestuale trattazione dei ricorsi, chiamati alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011, con l’accertamento della sussistenza, o meno, dei vizi rispettivamente dedotti.

Infine, per quanto in particolare riguarda i presupposti applicativi dell’istituto della sospensione c.d. "necessaria" pare al Collegio, stante il tenore letterale della norma ("Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa"), che il fattore pregiudiziale ivi contemplato, riguardi non già un presupposto "processuale", bensì un accertamento di tipo sostanziale, il quale rappresenti elemento costituivo della fattispecie oggetto della causa pregiudicata e che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, debba essere definito con efficacia di giudicato (cfr. explurimis, Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2010, n. 15353).

Diversamente opinando, l’istituto – concepito per risolvere l’obiettiva esigenza di evitare un conflitto tra giudicati – verrebbe piegato a finalità allo stesso estranee, dettate dalle strategie processuali delle parti le quali contrastano, in primo luogo, con il principio di ragionevole durata del processo (cfr., sul punto, Cons.St., sez. V, 1° aprile 2009, n. 2070).

2. Ciò posto, il ricorso si appalesa infondato nel merito e deve essere respinto.

In particolare reputa il Collegio che la tesi sottesa ai primi due motivi di ricorso, secondo cui il C.S.M. avrebbe avuto l’obbligo di esaminare anche la candidatura del dr. C., essendo la prima nomina ancora esposta ad impugnativa in sede giurisdizionale (come poi effettivamente avvenuto), porti ad esiti aberranti ove si tenga conto del fatto che a tale fine, come rettamente messo in luce dalle parti resistenti, il C.S.M. dovrebbe:

1) considerare la candidatura del dr. C., ed, eventualmente, nominarlo, in tutti le eventuali e future procedure indette per il medesimo posto ancorché egli sia già di fatto nel pieno esercizio delle funzioni di Avvocato Generale;

2) bloccare tutte le successive tornate concorsuali, in attesa del "consolidamento " della prima nomina.

Come già in precedenza evidenziato in ordine all’istanza di sospensione pregiudiziale avanzata dal controinteressato, le argomentazioni svolte dal ricorrente non tengono poi conto del fatto che anche l’annullamento della sua nomina (disposta dal Collegio, all’odierna camera di consiglio, in accoglimento dei ricorsi proposti dai colleghi D. e F.), non comporta necessariamente che egli sia privato della chance di venire riconfermato in tale posizione all’esito dell’attività rinnovatoria a cui il C.S.M. è tenuto (da condursi, ovviamente, alla stregua delle indicazioni conformative dettate dal Collegio).

Né a diversa conclusione può addivenirsi in relazione alla circostanza che la sentenza di accoglimento, spieghi effetti "ex tunc".

Rispetto alla procedura in esame, infatti, gli effetti retroattivi derivanti dalle sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti avverso il primo concorso, non hanno incidenza diretta, bensì "riflessa", essendo giurisprudenza del tutto pacifica quella secondo cui le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente, ovvero i titoli conseguiti posteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, anche se aventi efficacia retroattiva, non possano legittimare l’ammissione ad una procedura concorsuale.

Ove, infatti, detti requisiti vengano comunque acquisiti in un momento non utile rispetto alla procedura in cui si pretende di farli valere, la retroattività non prevale sulla perentorietà del termine e sulle esigenze alla stessa sottese (Cons. St., sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5316)

Nel caso di specie, pertanto, spetta esclusivamente al C.S.M. valutare l’opportunità di riaprire il secondo concorso (anche tenuto conto delle necessità che la selezione si svolga secondo il principio della massima partecipazione, nonché competizione, tra i candidati egualmente idonei).

A tale riguardo, occorre tuttavia tenere conto che la riedizione del primo concorso riveste rilevanza pregiudiziale rispetto a quello in esame, non potendosi escludere che, in esito ad essa, i ricorrenti D. e F. risultino nuovamente soccombenti.

2.1. Del tutto inammissibili sono, infine, le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, incentrate sulla preminenza del profilo professionale del dr. C..

Non occorre, infatti, spendere molte parole per comprendere che, in mancanza di qualsivoglia esame della sua candidatura, i titoli di parte ricorrente non hanno formato oggetto di valutazione alcuna, né di comparazione con quelli posseduti dal dr. C., di talché, come esattamente osservato dal controinteressato, il motivo postula che la selezione venga operata direttamente dal giudice, con integrale sostituzione alle determinazioni che spettano invece, esclusivamente, all’Organo di autogoverno.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Sembra equo, però, in relazione alla peculiarità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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