T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7029 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura di concorso per la copertura dell’Ufficio di Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

All’esito dei lavori della quinta Commissione, sono state formulate tre proposte, ciascuna con due voti a favore: una a favore dell’odierno ricorrente, una a favore del controinteressato dott. C., una a favore del dr. Destro.

Nella seduta del 9 giugno 2010, a quanto è dato sapere, le tre proposte sono state poste in votazione con il metodo del ballottaggio, ai sensi dell’art. 26 -bis del Regolamento, in esito al quale la proposta a favore del dr. C. conseguiva un numero di voti pari a quella dell’odierno ricorrente e il controinteressato veniva a prevalere in ragione della maggiore anzianità di ruolo.

Avverso siffatte determinazioni deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941, e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12, d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 2009 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della circolare C.S.M. 21 novembre 2001. Violazione e falsa applicazione C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Premessa la descrizione del quadro normativo di riferimento, primario e secondario, con particolare riguardo alla valutazione delle attitudini direttive, parte ricorrente pone in evidenza il fatto che, ai sensi dell’art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160/2006, è previsto che siano "specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione…", ulteriormente precisandosi, al comma 12, gli elementi ai quali deve essere riferita detta attitudine direttiva.

Il parametro che attribuisce specifico rilievo alla pregresse esperienze direttive e organizzative sarebbe stato totalmente disatteso nella procedura di cui è causa.

Poco rilevanti, sarebbero infatti le esperienze di direzione e organizzazione maturate dal dr. C., – quali, in particolare, la qualità di componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la direzione di commissione referenti (in particolare, di quella competente per la formazione dei giudici tributari) – ovvero quella connessa alla titolarità di una Pretura mandamentale, risalente ad oltre quaranta anni fa

Parte ricorrente ritiene di avere maturato una esperienza direttiva e organizzativa di gran lunga più ampia e approfondita, specie nella qualità di vice capo dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.

Della acquisita eccellente capacità organizzativa del ricorrente presso il Ministero della Giustizia è dato atto anche nel parere del Consiglio direttivo della Suprema Corte e, soprattutto, nel parere del Procuratore Generale del 6 marzo 2008.

Ricorda ancora l’esperienza maturata nella direzione del settore civile dell’Ufficio documentazione e Biblioteca, nonché il coordinamento della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

La valutazione di tali attività risulta del tutto omessa dal C.S.M. che non ne fa menzione né nel medaglione descrittivo né nella valutazione comparativa.

Né si comprende, prosegue il ricorrente, come tali esperienze siano state comunque ritenute subvalenti rispetto a quelle maturate dal controinteressato presso l’Ufficio del Massimario e presso l’Ufficio Studi del C.S.M..

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941 e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare, contrddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Vi è poi, nella delibera impugnata, un palese errore istruttorio, avendo il C.S.M. ritenuto che parte ricorrente non abbia maturato una specifica esperienza nei servizi della Procura Generale che costituiscono una specificità della funzione assegnata all’Avvocato Generale, quali l’attività collegata ai procedimenti disciplinari e la partecipazione alle udienza pubbliche delle Sezioni Unite, "attività che invece hanno fato acquisire al dr. C. una puntuale ed approfondita conoscenza delle problematiche legate all’incarico che gli consentirà di offrire un rilevantissimo apporto all’organizzazione dell’Ufficio attribuendo".

Come si può evincere dal parere del Procuratore Generale del 6 marzo 2008, e dalla documentazione in atti, il ricorrente ha partecipato sin dal 2000 alle udienze pubbliche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Inoltre, è istruttore di procedimenti disciplinari e delegato a partecipare alle udienze di discussione del CSM oltre che a quelle dinanzi al CNF.

3) Violazione e falsa applicazione art. 192 r.d. n.12 del 1941 e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della Circolare del C.S.M. 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Il C.S.M. sembra avere attribuito rilievo alla durata dell’esercizio delle funzioni di legittimità, in ragione della peculiarità del posto direttivo da assegnare.

Anche in tale ipotesi, però, il dr. F. ritiene di dover prevalere, avendo maturato complessivi 32 anni di esercizio effettivo delle funzioni di legittimità.

Ad ogni buon conto, il criterio dell’anzianità, nell’attuale assetto ordinamentale, non ha più alcun rilievo ai fini della valutazione comparativa in esame.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941 e artt. 5 e 6 l. 24 maggio 1951, n. 352. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. n. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare C.S.M. n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione della Circolare del C.S.M. 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione della Circolare del C.S.M. 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento.

Parte ricorrente evidenzia ancora che, sebbene il controinteressato sia stato considerato il più idoneo anche sotto il profilo del merito, non risultano in concreto evidenziati gli elementi a fondamento di tale prevalenza. Per contro, le capacità professionali, la preparazione scientifica, e, soprattutto, il merito del dr. F., per come obiettivamente emergenti dalla documentazione curriculare, sono state del tutto negletti.

Si sono costituiti, per resistere, le amministrazioni intimate e il controinteressato, dr. C..

Il dr. F. ha quindi impugnato, con motivi aggiunti, il d.P.R. di nomina del dr. C. ad Avvocato Generale.

Le parti hanno depositato ampie ed articolare memorie.

Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. L’Assemblea plenaria del C.S.M., nella seduta del 9.6.2010, ha approvato, a maggioranza, la proposta "A" della competente Commissione, relativa al conferimento dell’Ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale presso la corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità al dr. R.C..

1.1. Al fine di meglio apprezzare le censure dedotte, giova sintetizzare l’attuale quadro normativo, primario e secondario, relativo al conferimento dell’ufficio di cui si controverte, rappresentato, da un lato, dalle disposizioni recate dal d.lgs. n. 160/2006, nel testo sostituito dalla l. n. 111/07, dall’altro, dalla circolare n. 13000 del 1999, così come modificata e integrata dalla risoluzione dell’Organo di autogoverno in data 21.11.2007.

L’art. 10 (commi 10 – 16) del d.lgs. n. 160/2006 reca la nuova classificazione degli uffici direttivi (in particolare, per quanto qui interessa "14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.").

L’art. 12, dal comma 3 al comma 9, disciplina i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive, mentre dal comma 10 al comma 12 (unitamente alle valutazioni di cui all’articolo commi 3 e 5) sono precisati i criteri attitudinali specifici per il conferimento delle funzioni medesime.

In particolare, "10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare."

La risoluzione in data 21.11.2007, oltre a modificare la pregressa circolare del 1999, per adattarla alle modifiche (già evidenziate), riguardanti il parametro dell’anzianità, precisa che il parametro delle "Attitudini: mantiene una integrale rilevanza. Le indicazioni ivi riportate sono semplicemente oggetto di integrazione alla luce di quanto previsto dagli artt.11 e 12 del D.Lgs.160/2006 (v. paragrafo 4, lettere d) ed e))."

Relativamente al "Merito: valgono le medesime considerazioni, con l’ulteriore precisazione che, nella materia, in attuazione del disposto di cui all’art. 10 della legge citata, è già stata adottata dal Consiglio una circolare regolatrice sulla generalità dei profili da esaminare."

La cit. circolare n. 13000 del 1999 (ancora vigente, secondo quanto appena evidenziato) precisa che "per attitudini si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire";

La capacità è valutata in riferimento:

"a – al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;

b – alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali;

c – alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;

d – al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;

e – al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

– di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

– di livello pari o superiore".

Quanto alla comparazione fra candidati, la Circolare precisa che essa è "effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Inoltre "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire" (paragrafo 2, ultimo cpv.).

Secondo l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la motivazione delle delibere del Consiglio deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 maggio 1994, n. 404).

In ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie né i criteri definiti dal Consiglio superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1872 del 13 dicembre 1999).

Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7216).

1.2. Nella fattispecie, nelle premesse della delibera impugnata, ai fini del conferimento dell’Ufficio di cui si verte, viene spiegato che "le peculiari caratteristiche organizzative e di funzionamento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, accentuate da recenti modifiche ordinamentali, e la specificità delle funzioni direttive in esame, hanno indotto la Commissione a dare adeguato rilievo, a parità degli altri requisiti, attitudinali e di merito, all’elemento attitudinale preferenziale indicato dalla Circolare n. 13000/19999 (sub A, lett. e), costituito dal positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, delle funzioni di legittimità, tempo determinato dall’art. 11, comma 11, della l.n. 111/2007, in quattro anni. Occorre infatti osservare che la peculiarità del ruolo direttivo di legittimità resta ancorata alla tipicità delle funzioni svolte che assegnano una primaria rilevanza alle problematiche legate alla tutela del principio di nomofilachia e alle competenze previste dal d.lgs. n. 109/2005 in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati. La valutazione, in altri termini, presuppone ed esige una professionalità specifica, la cui acquisizione appare richiedere, in via principale, lo svolgimento, per un congruo periodo di tempo, proprio delle funzioni di legittimità (…).Con ciò peraltro non si intende sminuire la dovuta valorizzazione della pluralità di esperienze giudiziarie degli aspiranti, in particolare di livello direttivo, presso le Corti di merito, elemento che, pur nella varietà delle attività svolte, può, nella comparazione, essere ulteriormente apprezzato positivamente e consentire una ancora e più attenta puntuale valutazione".

Il C.S.M. richiama inoltre la necessità di tenere conto della risoluzione del 10 aprile 2008 con la quale sono stati individuati "gli indicatori di cui all’art. 11, comma 3, punto d) della l. 111/07 ai fini della valutazione dell’attitudine direttiva.".

Ciò posto, nella proposta "A" della V^ Commissione, poi approvata dal Plenum, viene rilevato che "il dr. C. vanta specifiche attitudini all’esercizio delle funzioni direttive di legittimità, desumibili, anzitutto, dalla lunga permanenza dell’esercizio delle funzioni di legittimità presso la Procura Generale, ufficio presso il quale presta servizio dal 1994, prima come magistrato d’appello applicato e quindi, a partire dal 1998, come sostituto procuratore generale.".

Vengono quindi ricordate l’apprezzata attività svolta presso l’Ufficio del Massimario, la collaborazione con la cattedra di diritto internazionale dell’Università di Napoli, l’attività svolta presso l’Ufficio studi del C.S.M., la partecipazione, in qualità di relatore, ad alcuni importanti processi penali, gli incarichi in commissioni di studio.

Con riferimento all’attività svolta presso la Procura Generale della Cassazione viene evidenziata la circostanza che il dott. C. è attualmente addetto al servizio di udienza civile "particolarmente gravoso e complesso, perché espletato presso le Sezioni Unite, le Sezioni I, II e III e Tributaria". Egli provvede inoltre "all’istruttoria dei procedimenti disciplinari, nonché alla redazione de pareri nella complessa e controversa materia dei regolamenti e conflitti di giurisdizione". Nel rapporto del Procuratore Generale del 26 gennaio 2009, se ne sottolineano l’elevata preparazione tecnico – professionale, la costanza dell’impegno, l’equilibrio, la puntualità e tempestività. Ne viene poi ricordata l’intensa attività di studio e di produzione in campo dottrinario.

Sotto il profilo attitudinale "il parere del Consiglio Direttivo e il rapporto del Procuratore Generale evidenziano le positive esperienze di direzione e organizzazione svolte dal dr. C. come titolare della Pretura mandamentale di Castel di Sangro, e quelle maturate in ambito non giudiziario, e, in specie, la partecipazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la direzione delle commissione referenti, in particolare di quella competente per la formazione dei giudici tributari".

Nella proposta si osserva ancora che la partecipazione a numerose commissioni di studio, unitamente all’attività svolta presso l’Ufficio studi del C.S.M. assicurano "l’ottima conoscenza della disciplina di ordinamento giudiziario". In sostanza "il dr. Cennicola può (…)vantare un profilo professionale che, se da un lato risponde a quelle esigenze di specializzazione nelle funzioni di legittimità, richiesto dalla normativa primaria e secondaria per il conferimento dell’ufficio in esame, dall’altro si caratterizza per la completezza delle esperienze svolte nella giurisdizione di merito e per lo specifico rilievo che, anche sotto il profilo attitudinale, assumono l’esperienza svolta presso l’Ufficio del Massimario e presso l’Ufficio studi del CSM".

Al riguardo viene sottolineato che "il dr. C. ha espletato proprio quelle attività che maggiormente connotano la professionalità del magistrato in relazione all’ufficio attribuendo, costituendo funzioni tipiche riservate all’Avvocato generale" quali l’espletamento delle istruttorie nell’ambito dei procedimenti disciplinari, nonché la partecipazione alle udienze innanzi alle Sezioni Unite.

Ai fini della valutazione comparativa, viene poi evidenziato che gli altri aspiranti, che pure possono vantare una esperienza prolungata nelle funzioni requirenti di legittimità, non appaiono "provvisti di requisiti tali da giustificare, in relazione alle esigenze del posto da coprire, il superamento della graduatoria di anzianità". In particolare, per quanto qui interessa, l’odierno ricorrente, pur esso destinatario di proposta da parte della Commissione, è stato ritenuto soccombente, in quanto "pur potendo lo stesso vantare una lunga esperienza presso la Procura Generale della Cassazione (al pari del dr. C.) (…)non presenta un profilo professionale arricchito dalle specifiche esperienze che hanno caratterizzato il percorso professionale del dr. C. e che, come detto, assumono particolare rilievo per il conferimento dell’ufficio in esame, garantendo una maggiore capacità di percezione unitaria delle esigenze della giurisdizione e una approfondita conoscenza della materia ordinamentale, come l’attività svolta all’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura.Inoltre, il dr. F. non è stato addetto a quei servizi della Procura Generale che costituiscono una specificità della funzione assegnata all’Avvocato Generale, quale l’attività collegata ai procedimenti disciplinari e la partecipazione alle udienze pubbliche delle Sezioni Unite, attività che invece hanno fatto acquisire al dr. C. una puntuale ed approfondita conoscenza delle problematiche legate all’incarico che gli consentirà di offrire un rilevantissimo apporto all’organizzazione dell’ufficio attribuendo".

1.3. Ciò posto, osserva il Collegio che il principale fattore di preminenza ravvisato dal Consiglio nel profilo professionale del dr. C. riguarda la maggiore esperienza maturata nei servizi della Procura generale afferenti l’incarico di Avvocato Generale, nonché l’approfondita conoscenza della materia ordinamentale.

Rispetto al conferimento della tipologia di incarico di cui si controverte, l’art. 12 del d.lgs. n. 106/2006, al comma 11, considera però, in via del tutto prevalente, l’apprezzamento delle pregresse "esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva".

La norma fa specifico riferimento agli elementi dai quali possa desumersi l’attitudine direttiva, ma non già ad esperienze di carattere extragiudiziario rilevanti a tal fine, ad esse facendosi espresso richiamo solo con riguardo al conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di primo grado di cui al precedente comma 10.

La differente formulazione dei due commi, si spiega agevolmente con la circostanza che il magistrato che aspira al conferimento di un ufficio direttivo di merito, di secondo grado, ha avuto più agevolmente modo di maturare una pregressa specifica attività organizzativa in ambito giudiziario "che coinvolge l’intero distretto" (così il cit. par. 5.3., lett. c) della risoluzione in data 21.11.2007).

Stesso discorso, peraltro, può essere fatto per coloro che aspirano ad un ufficio direttivo di legittimità e che, giunti al vertice del "cursus honorum" hanno pur essi ragionevolmente disimpegnato incarichi di natura strettamente giurisdizionale tali da rivelarne il grado di attitudine direttivo – organizzativa.

Ad ogni buon conto, ammesso che l’attitudine direttiva possa, anche per questo tipo di Ufficio, essere desunta da incarichi extragiudiziari, questi ultimi, a parere del Collegio, non possono assumere rilievo esclusivo, o, comunque, essere considerati maggiormente qualificanti rispetto ad una specifica esperienza organizzativa di tipo giudiziario.

Di tanto, peraltro, è possibile rinvenire un chiaro riscontro, non solo nella più volte cit. risoluzione assunta dal C.S.M. all’indomani delle modifiche introdotte dalla l. n. 111/2007, ma anche nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui "la valutazione del requisito della capacità attitudinale deve essere effettuata non già in astratto, ma il concreto, attraverso un giudizio il più possibile aderente alla specificità dell’incarico da conferire" (così Cons. St., sez. IV^, sentenza 7 novembre 2002, n. 6112).

Tale esigenza pervade l’intera disciplina della selezione del personale di magistratura da preporre agli Uffici direttivi, in quanto mirante ad individuare "il candidato più idoneo (…) avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Nella fattispecie in esame, nonostante la relazione si sia ampiamente diffusa sulla maggiore esperienza maturata dal dr. C. nell’ambito della Procura Generale, (evidentemente sull’assunto di una perfetta parità quanto alle attitudini e al merito dei candidati proposti), non risulta però esservi stato alcuno specifico preliminare apprezzamento degli indicatori dell’attitudine direttiva, gli unici considerati dalla norma primaria, ed ulteriormente sviluppati dal C.S.M. con la risoluzione di carattere generale del 10 aprile 2008.

Tale valutazione è stata, invero, del tutto pretermessa, essendosi chiaramente operata la scelta all’interno di una vera e propria graduatoria di anzianità. E’ noto, però, che la valenza di tale elemento quale criterio di comparazione, è stata notevolmente ridimensionata dall’art. 12 del D.Lgs. 160/2006 (come modificato dalla legge n.111/2007) nell’ambito del quale la stessa è configurata, essenzialmente quale requisito di legittimazione.

E se il valore dell’anzianità è stato in qualche modo recuperato dal C.S.M. quale forma di "validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore", ulteriormente affermandosi che "una maggiore esperienza professionale, purché strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine e in termini più adeguati le problematiche relative alla conduzione e gestione di un ufficio direttivo", la stessa riveste pur sempre rilievo del tutto residuale.

Sotto tale profilo, nel caso di specie, è perciò irrilevante stabilire, se sia stata correttamente valutata l’anzianità maturata dal ricorrente, ovvero, dal controinteressato presso la Procura Generale, trattandosi, come detto, di un apprezzamento succedaneo rispetto al vincolo posto dalla normativa primaria.

Ciò premesso, in relazione alle attività espressamente considerate dal C.S.M. al fine di giustificare la prevalenza del dr. C., sotto il profilo dell’attitudine direttivo – organizzativa, non è dato in primo luogo comprendere come la stessa possa essere desunta dall’applicazione all’Ufficio del Massimario, ovvero all’Ufficio Studi del C.S.M., trattandosi di un’attività di tipo scientifico, la quale, da un lato, presuppone una "specifica attitudine per le funzioni di legittimità" ovvero una "spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca" (cfr. la circolare n. 15098 del 1993, nella parte di interesse), dall’altro, pur comportando effettivamente l’acquisizione di una profonda conoscenza ordinamentale, non sembra di per sé sola idonea a giustificare un giudizio di prevalenza nei confronti di un candidato che vanta una specifica esperienza di carattere organizzativo, maturata non solo in ambito extragiudiziario ma anche in seno alla stessa Procura Generale.

Non appaiono, altresì, particolarmente pregnanti, ovvero determinanti, gli incarichi svolti dal controinteressato presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in relazione ai quali non viene comunque evidenziato quali aspetti degli stessi rivelino una specifica idoneità a dirigere un Ufficio giudiziario.

Più in generale, non risulta adeguatamente valutato il profilo del dr. F., in particolare per quanto riguarda gli incarichi organizzativi svolti in seno alla Procura Generale nonché quelli svolti, fuori ruolo, in seno al Ministero della Giustizia.

Al riguardo, giova osservare che – se è vero quanto fatto rilevare dal dr. C. circa il carattere politico – fiduciario di siffatte funzioni, e, pertanto, circa la valenza meramente residuale delle stesse ai fini del conferimento della titolarità di un Ufficio giudiziario (così come spiegato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 3267 /2010, di conferma della sentenza di questa Sezione n. 9097/2009) – egli stesso risulta essere stato gratificato di analoga, ed anzi, prevalente considerazione in relazione agli incarichi svolti in seno alla Commissione Tributaria Centrale, pur essi estranei all’ambito strettamente giudiziario.

Di talché, ammesso che, per ogni altro verso, i profili in comparazione siano equivalenti, il C.s.M. avrebbe quantomeno spiegare, come già detto, quali aspetti degli stessi rivelino una specifica idoneità a dirigere un Ufficio giudiziario.

1.4. Analogo deficit motivazionale si riscontra altresì, a parere del Collegio, relativamente al profilo del merito.

Mentre, infatti, la circolare n. 13000/99, sul punto ancora pienamente vigente, richiede che i candidati vengano comparati sulla base dell’ "impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto", della "concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali", "della puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri", "della disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio", nel caso di specie, si fa solo un fugace cenno allo studio accademico in cui si è distinto il C., e non già, invece, al complesso degli elementi appena evidenziati.

1.5. Pure fondata si appalesa, infine, la doglianza relativa al difetto di istruttoria, quale si evidenzia nella proposta "A" oggetto di approvazione da parte del Plenum.

In essa, come in precedenza osservato, il profilo del dr. F. è stato considerato recessivo in relazione alla mancanza di esperienza relativa ai servizi che costituiscono una specificità della funzione assegnata all’Avvocato Generale, quali l’attività collegata ai procedimenti disciplinari e la partecipazione alle pubbliche udienza delle Sezioni Unite.

Dalla documentazione in atti (ma anche dalla proposta "C" formulata a suo favore) è possibile tuttavia evincere che il ricorrente possiede anche una significativa esperienza in materia di procedimenti disciplinari e che, sia pure sporadicamente, ha partecipato alle udienze innanzi alle Sezioni Unite.

2. La fondatezza delle censure esaminate determina, assorbite le ulteriori doglianze, la fondatezza del ricorso, e, per l’effetto, l’annullamento della delibera impugnata.

Sembra equo, però, considerata la complessità, nonché parziale novità della fattispecie, disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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