Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 27-07-2011, n. 29967 Inquinamento atmosferico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 5/5/09, dichiarava Z.G. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, per avere, quale legale rappresentante della Progesam s.r.l., violato quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP n. 178/2006, relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost; in particolare per non avere installato il pressostato differenziale, per il monitoraggio e la registrazione della perdita di carico, attraverso il biofiltro, e la condannava alla pena di Euro 700,00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa della imputata con il seguente motivo:

– violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, non ravvisandosi nella condotta posta in essere dalla prevenuta violazione alcuna della norma contestata, in quanto ciò che assume penale rilevanza, ai sensi del capoverso del citato art. 279, è il superamento dei limiti di emissione, pacificamente non verificatosi, e la violazione di specifiche prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo o altrimenti imposte dalla autorità competente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente e posto a sostegno della sussistenza del fatto contravvenzionale e della affermata colpevolezza della imputata, si palesa del tutto logico e corretto.

La difesa della Z. rileva che alla prevenuta viene contestata una pretesa mera difformità tra l’impianto realizzato e il progetto approvato dalla competente autorità, senza, però, che sia possibile rinvenire nella motivazione della impugnata pronuncia e, ancor prima, nel testo normativo la ragione per la quale la norma incriminatrice indicata in imputazione possa dirsi, nella specie, violata: ciò che assume penale rilevanza ai sensi del contestato capoverso dell’art. 279, infatti, è, da un lato, il superamento dei limiti di emissione, e dall’altro, la violazione di specifiche prescrizioni, contenute nell’atto autorizzativo o altrimenti imposte dall’autorità competente. Quanto previsto e sanzionato dalla citata disposizione legislativa, pertanto, costituisce addebito del tutto diverso dalla mera difformità tra approvato e realizzato, come nella specie.

Orbene si osserva.

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto concretizzato il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, visto che le emergenze istruttorie hanno permesso di provare che la imputata non ha curato di installare all’interno dell’impianto il meccanismo (presso stato differenziale) atto a misurare la depressione che c’è a monte e a valle tra il biofiltro, che permette di garantire il passaggio di aria e l’abbattimento delle particelle di polvere, così che l’aria sia davvero pulita, con ciò violando quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP 178/2006.

La seconda fattispecie contravvenzionale, prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, si riferisce alle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico; più precisamente detta disposizione menziona ben quattro parametri comportamentali, la cui violazione integra la condotta tipica: il gestore dell’impianto o della attività è tenuto a osservare le prescrizioni indicate direttamente nell’autorizzazione: quelle contenute nell’Allegato 1 Codice dell’Ambiente; quelle indicate nei piani, nei programmi e nella normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 271; nonchè, infine, qualunque altra prescrizione imposta dalla autorità competente ai sensi del Titolo 1, Parte 5, Codice ambientale.

Come affermato da questa Corte, tra le prescrizioni la cui inosservanza da luogo a sanzione penale, vanno ricomprese le disposizioni che impongono adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto (Cass. 20/1/06, Rapotan), tra le quali, di certo, rientrano, anche, quelle, come nel caso di specie, attinenti all’osservanza del progetto relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost, approvato con atto del SUAP n. 178/06.

In dipendenza delle superiori considerazioni può ritenersi del tutto corretto il decisum del Tribunale, ravvisandosi nella condotta posta in essere dalla prevenuta la violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011
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