T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7027 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 22.12.2009 si è reso vacante un posto di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione con conseguente indizione del relativo concorso, al quale ha partecipato anche l’odierno ricorrente

In esito a votazione con ballottaggio, il C.S.M ha tuttavia nominato altro concorrente, il dr. C..

Avverso siffatta delibera, nonché avverso gli atti presupposti, è insorto il dr. D., per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge (in relazione alla normativa primaria e secondaria che disciplina i criteri per il conferimento di funzioni direttive) ed eccesso di potere (per difetto di istruttoria e illogicità della motivazione).

Parte ricorrente evidenzia come, nelle premesse della delibera, il C.S.M. abbia operato una confusione tra i commi 10 e 11 dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006, come modificati dall’art. 2 della l. n. 111/2007. In particolare, nel caso del comma 11, relativo al conferimento delle funzioni direttive di legittimità e superiori che qui interessano, devono essere specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva, senza che, tuttavia, a tal fine, possa essere considerato il servizi svolto al di fuori della magistratura, il quale viene in rilievo ai soli fini del conferimento di posti direttivi e semidirettivi di merito, e in primo grado.

Il dr. D. ritiene poi che, nella valutazione comparativa, non sia stato adeguatamente considerato il fatto che il controinteressato non può vantare un profilo professionale completo, non avendo mai svolto funzioni di p.m. in grado di appello né funzioni direttive, a differenza del ricorrente.

Egli sottolinea, per contro, di avere svolto tutte le possibili funzioni requirenti e inquirenti, ivi comprese quelle relative all’incarico di Ispettore Generale Capo, di Vice Capo dell’Ispettorato, nonché, infine di Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, non adeguatamente considerate e, anzi, nemmeno correttamente riportate nel testo della delibera impugnata.

Al riguardo, il dr. D. ricorda che l’Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 12 della l. n. n. 1311 del 12.8.1962, ha il compito di provvedere, tra l’altro, per espressa disposizione del Ministro, all’effettuazione di inchieste sul personale appartenente all’ordine giudiziario.

Ai sensi dell’art. 8 della l. 24.3.1958, n. 195, anche il C.S.M. può avvalersi, per l’effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari, dell’operato dell’Ispettorato Generale, il quale, informato il Ministro, effettua gli accertamenti delegati, riferendo sia al C.S.M., sia al Ministro (art. 40, d.P.R. 16.9.1958, n. 916). Inoltre, le funzioni di Ispettore Generale Capo presso il Ministero sono state ritenuti corrispondenti, da questo TAR, a quelle di Consigliere di Cassazione.

Pertanto, prosegue parte ricorrente, egli, al momento della vacanza del posto di cui si discute, poteva vantare 13 anni di funzioni di Cassazione, mentre il dr. C. ne aveva soltanto 8, considerando che, a tale fine, non può essere computato il periodo da questi trascorso, con funzioni amministrative, presso la Corte Costituzionale. A tal riguardo, il ricorrente evidenzia che, nell’analoga procedura selettiva conclusa pochi giorni prima quella in esame (il 9.6.2010) il candidato risultato vincitore ha prevalso, sostanzialmente, in relazione alla maggiore esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni di legittimità.

Sottolinea ancora di potere vantare, a proprio favore, il pregresso svolgimento di incarichi direttivi e semidirettivi, prima di Procuratore della Repubblica, e poi, di Vice Capo e quindi Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, ai quali non sarebbe punto assimilabile la funzione di Segretario Generale del C.S.M., svolta dal dr. C., e valorizzata dall’Organo di Autogoverno.

2) Violazione di legge (previsione del "merito" nella circolare n. 13000) ed eccesso di potere (per difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione

Anche con riferimento al parametro del merito, parte ricorrente sottolinea le contraddizioni in cui sarebbe incorso il C.S.M. che ha, da un lato, valorizzato l’esperienza svolta dal controinteressato presso la Procura di Roma, negli anni in cui la stessa era costretta ad affrontare l’emergenza terrorismo, senza tuttavia considerare, dall’altro, che il ricorrente ha trattato personalmente numerosi e rilevanti processi riguardanti fatti di eversione.

Erroneamente, inoltre, sarebbero stati valutati incarichi assunti dal dr. C. dopo la vacanza del posto messo a concorso, quali la partecipazione ai gruppi di studio per la riforma del giudizio di legittimità, ovvero la collaborazione con l’avvocato generale preposto al servizio per il coordinamento dei ricorsi civili da trattare in camera di consiglio.

Evidenzia, per contro, che nella proposta formulata a proprio favore, poi risultata soccombente, è stata valorizzata l’esperienza maturata nel settore disciplinare, il coordinamento da alcuni gruppi di lavoro, la capacità di far fronte alle esigenze dell’Ufficio e il notevole livello produttivo.

3) Violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento alle modalità di comparazione dei concorrenti, alla compiutezza dell’istruttoria e alla logicità della motivazione.

Una volta accertato che solo il dr. D. poteva vantare il positivo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive per complessi 9 anni, la stessa disciplina di riferimento avrebbe preteso, nell’ambito del procedimento comparativo e valutativo, che il giudizio di prevalenza attribuito al candidato che non aveva mai svolto funzioni direttive o semidirettive dovesse necessariamente agganciarsi al positivo riscontro di diversi e superiori profili, attitudinali e di meritevolezza, tali da giustificarne la prevalenza nel caso di specie non ravvisabili né nel servizio svolto al di fuori della magistratura, né nelle funzioni svolte in qualità di Segretario Generale del C.S.M..

Si sono costituiti, per resistere le amministrazioni intimate e il controinteressato, dr. C..

Le parti hanno deposito ampie ed articolate memorie.

Con ordinanza n. 3126 del 7.4.2011, è stata respinta l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., avanzata dal controinteressato.

Infine, il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. L’Assemblea plenaria del C.S.M., nella seduta del 24.6.2010, ha approvato, all’unanimità, la proposta della competente Commissione, relativa al conferimento dell’Ufficio direttivo requirente di legittimità di Avvocato Generale presso la corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità, al dr. P.P.M.C..

1.1. Al fine di meglio apprezzare le censure dedotte, giova sintetizzare l’attuale quadro normativo, primario e secondario, relativo al conferimento dell’ufficio di cui si controverte, rappresentato, da un lato, dalle disposizioni recate dal d.lgs. n. 160/2006, nel testo sostituito dalla l. n. 111/07, dall’altro, dalla circolare n. 13000 del 1999, così come modificata e integrata dalla risoluzione dell’Organo di autogoverno in data 21.11.2007.

L’art. 10 (commi 10 – 16) del d.lgs. n. 160/2006 reca la nuova classificazione degli uffici direttivi (in particolare, per quanto qui interessa "14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.").

L’art. 12, dal comma 3 al comma 9, disciplina i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive, mentre dal comma 10 al comma 12 (unitamente alle valutazioni di cui all’articolo commi 3 e 5) sono precisati i criteri attitudinali specifici per il conferimento delle funzioni medesime.

In particolare, "10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare."

La risoluzione in data 21.11.2007, oltre a modificare la pregressa circolare del 1999, per adattarla alle modifiche (già evidenziate), riguardanti il parametro dell’anzianità, precisa che il parametro delle "Attitudini: mantiene una integrale rilevanza. Le indicazioni ivi riportate sono semplicemente oggetto di integrazione alla luce di quanto previsto dagli artt.11 e 12 del D.Lgs.160/2006 (v. paragrafo 4, lettere d) ed e))."

Relativamente al "Merito: valgono le medesime considerazioni, con l’ulteriore precisazione che, nella materia, in attuazione del disposto di cui all’art. 10 della legge citata, è già stata adottata dal Consiglio una circolare regolatrice sulla generalità dei profili da esaminare."

La cit. circolare n. 13000 del 1999 (ancora vigente, secondo quanto appena evidenziato) precisa che "per attitudini si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire";

La capacità è valutata in riferimento:

"a – al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;

b – alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali;

c – alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;

d – al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;

e – al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

– di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

– di livello pari o superiore".

Quanto alla comparazione fra candidati, la Circolare precisa che essa è "effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Inoltre "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire" (paragrafo 2, ultimo cpv.).

Secondo l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la motivazione delle delibere del Consiglio deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 maggio 1994, n. 404).

In ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie né i criteri definiti dal Consiglio superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1872 del 13 dicembre 1999).

Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7216).

1.2. Nella fattispecie, nelle premesse della delibera impugnata, ai fini del conferimento dell’Ufficio di cui si verte, viene spiegato che "il dr. C. vanta anzitutto un elevato profilo di merito, che emerge in termini univoci da tutti i pareri e rapporti espressi in occasione delle progressioni in carriera". Inoltre, contestualmente alla normale attività di giudice egli "ha svolto compiti che assumono obiettivo significato ai fini della valutazione degli indicatori dell’attitudine direttiva, essendo stato delegato a svolgere funzioni presidenziali in materia familiare, cautelare e ingiuntiva e, nell’ultimo periodo, incarico di un presiedere un collegio. Presso la Procura Generale della Corte di Cassazione è stato, anzittuto, destinato al settore civile, nelle sue varie articolazioni, rappresentando l’Ufficio anche dinanzi alle Sezioni Unite (…).E’ stato, inoltre, delegato alla trattazione dei ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, materia, come noto, rientrante nella competenza delle Sezioni Unite. (…)Le requisitorie – sovente in questioni caratterizzate dalla totale assenza di precedenti specifici – hanno trovato quasi sempre conferma nelle decisioni delle Sezioni Unite che, non di rado, ne hanno addirittura recepito le motivazioni.".

Il Consiglio prosegue osservando che il dr. C. è stato inserito anche nell’Ufficio affari interni e internazionali, quale responsabile dell’attuazione dell’art. 363 c.p.c., norma che rivitalizzato l’istituto del ricorso nell’interesse della legge. E’ stato altresì designato a svolgere le funzioni relative al servizio disciplinare forense. Contestualmente agli incarichi nel settore civile è stato assegnato al settore disciplinare, "incarico svolto fino a quando lo stesso è risultato, di fatto, incompatibile con l’impegnativo ruolo di segretario generale (…).Ma la peculiarità più rilevante del profilo del dr. C., ai fini del posto che qui intende ricoprire, è che gli non solo ha esercitato le funzioni requirenti che quelle giudicanti in primo piano, ma ha anche dato prova di una eccezionale capacità manageriale, di precipuo significato per il posto messo a concorso. Presso il Tribunale di Roma egli ha svolto le funzioni di vice segretario generale, segretario generale aggiunto e segretario generale; magistrato economo; direttore dell’ufficio per la documentazione e l’automazione (…).

Ha, inoltre, con un apposito gruppo di studio, istituito dal Presidente del Tribunale, svolto una complessa attività di ricognizione organizzativa dell’apparato amministrativo, destinata a costituire un fondamentale strumento di lavoro per l’ufficio (…).Con delibera del 24 marzo 1993, è stato nominato vice segretario del Consiglio Superiore della Magistratura, e, successivamente, segretario generale. La proposta del Comitato di Presidenza, motivata con le "eccezionali doti di intelligenza, di dedizione, e di capacità organizzativa", è stata accolta, senza discussione, dall’assemblea plenaria.

I compiti che la legge e il regolamento interno del C.S.M. conferiscono al Segretario Generale sono stati ritenuti equipollenti a quelli della dirigenza di uffici giudiziari in occasione del conferimento di incarichi direttivi superiori (delibera 21 luglio 1999 e 24 luglio 2001) (…)".

Nella delibera viene, altresì, valorizzata l’attività svolta quale Segretario Generale della Corte costituzionale, la quale "comporta compiti sicuramente equipollenti a quelli dirigenziali".

Inoltre, presso la Procura Generale, il dr. C., oltre l’attività strettamente giudiziaria ha ricoperto numerosi altri incarichi, "sicuramente rilevanti ai fini della valutazione degli indicatori dell’attitudine direttiva", tra cui si menzionano quelli di: a) responsabile per la sicurezza dei luoghi di lavoro; b) componente della Commissione preposta agli adempimenti in materia di sicurezza presso la Corte di Cassazione; c) delegato per la contrattazione sindacale; d) componente per la manutenzione e la conservazione del palazzo di giustizia; e) componente del gruppo di lavoro incaricato della formazione della banca dati della giurisprudenza disciplinare.

Il C.S.M. ricorda ancora che "Il dr. C. è stato quindi, nominato segretario generale e, conseguentemente, gli sono state attribuite anche le deleghe in materia di amministrazione e contabilità.

I compiti che il Segretario Generale svolge, in attuazione dei criteri organizzativi, sono di indubbio rilievo ai fini della operatività delle varie articolazioni dell’Ufficio.

Tra le più significative attività svolte si evidenziano i contributi dati all’aggiornamento di detti criteri organizzativi, all’istituzione e allo sviluppo del nuovo ufficio affari interni e internazionali, alla elaborazione degli interventi del Procuratore Generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Ancora più recentemente è stato chiamato a far parte dei gruppi di lavoro congiunti con la Corte di Cassazione per la elaborazione delle linee guida delle recenti riforme del giudizio di legittimità e, da ultimo, a collaborare con l’Avvocato Generale preposto al servizio per il coordinamento dei ricorsi civili da trattare in camera di consiglio.".

Nella delibera si sottolinea, infine, che egli ha approfondito anche la conoscenza della normazione, primaria e secondaria, in tema di ordinamento giudiziario e di personale dell’amministrazione della giustizia. Tale conoscenza egli ha acquisito "nello svolgimento delle funzioni di componente effettivo del Consiglio Giudiziario della Corte di appello di Roma dal 1984 al 1986 (…)".

Ai fini della valutazione comparativa, viene poi evidenziato che "tutti gli altri candidati, sebbene dotati di un ottimo profilo e di elevata professionalità, restano soccombenti in ragione della più articolata e rilevante esperienza maturata dal dr. C., soprattutto in quanto arricchita dallo svolgimento di incarichi organizzativi nei quali il candidato proposto si è sperimentato, dando prova di rilevanti attitudini direttive.". In particolare, per quanto qui interessa, rispetto all’odierno ricorrente, il dr. C. "si lascia preferire per la qualità dell’incarico svolto fuori ruolo: il dott. D., infatti, è stato soltanto per cinque anni Ispettore Generale e poi, solo per poco più di un anno, Capo dell’Ispettorato Generale: esperienze significative, ma non comparabili con quelle del dott. C. né indicative di quelle eccezionali doti organizzative che il profilo del dr. C. mette in luce".

1.3. Ciò posto, osserva il Collegio che il principale fattore di preminenza ravvisato dal Consiglio nel profilo professionale del dr. C. riguarda, oltre l’esperienza maturata presso la Procura Generale, l’"eccezionale capacità manageriale, di precipuo significato per il posto messo a concorso".

Rispetto al conferimento della tipologia di incarico di cui si controverte, detta valutazione appare in linea con l’art. 12 del d.lgs. n. 106/2006, il quale, al comma 11, considera, in via del tutto prevalente, l’apprezzamento delle pregresse "esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva".

La norma – è bene precisare – fa specifico riferimento agli elementi dai quali possa desumersi l’attitudine direttiva, ma non già ad esperienze di carattere extragiudiziario rilevanti a tal fine, ad esse facendosi espresso richiamo solo con riguardo al conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di primo grado di cui al precedente comma 10.

La differente formulazione dei due commi, si spiega agevolmente con la circostanza che il magistrato che aspira al conferimento di un ufficio direttivo di merito, di secondo grado, ha avuto più agevolmente modo di maturare una pregressa specifica attività organizzativa in ambito giudiziario "che coinvolge l’intero distretto" (così il cit. par. 5.3., lett. c) della risoluzione in data 21.11.2007).

Stesso discorso, peraltro, può essere fatto per coloro che aspirano ad un ufficio direttivo di legittimità e che, giunti al vertice del "cursus honorum" hanno pur essi ragionevolmente disimpegnato incarichi di natura strettamente giurisdizionale tali da rivelarne il grado di attitudine direttivo – organizzativa.

Ad ogni buon conto, ammesso che l’attitudine direttiva possa, anche per questo tipo di Ufficio, essere desunta da incarichi extragiudiziari, questi ultimi, a parere del Collegio, non possono assumere rilievo esclusivo, o, comunque, essere considerati maggiormente qualificanti rispetto ad una specifica esperienza organizzativa di tipo giudiziario.

Di tanto, peraltro, è possibile rinvenire un chiaro riscontro, non solo nella più volte cit. risoluzione assunta dal C.S.M. all’indomani delle modifiche introdotte dalla l. n. 111/2007, ma anche nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui "la valutazione del requisito della capacità attitudinale deve essere effettuata non già in astratto, ma il concreto, attraverso un giudizio il più possibile aderente alla specificità dell’incarico da conferire" (così Cons. St., sez. IV^, sentenza 7 novembre 2002, n. 6112).

Tale esigenza pervade l’intera disciplina della selezione del personale di magistratura da preporre agli Uffici direttivi, in quanto mirante ad individuare "il candidato più idoneo (…) avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Nella fattispecie, peraltro, pur condividendo in astratto quanto dal ricorrente affermato, circa l’apprezzamento da riservare alle esperienze organizzative maturate in ambito extragiudiziario, non può invece con il medesimo concordarsi relativamente alla pretesa estraneità all’attività di istituto degli incarichi assolti dal controinteressato alcuni dei quali (in particolare, quello di Segretario Generale del medesimo Organo di Autogoverno e della Corte Costituzionale) assimilati alla dirigenza di Uffici Giudiziari, con delibere di carattere generale, rimaste, in questa sede, del tutto inoppugnate.

In particolare, ai sensi della risoluzione in data 10 aprile 2008, tra gli "indicatori di cui all’art. 11, III comma, punto d) L. n. 111/07 per la valutazione dell’attitudine direttiva da sottoporre al Ministro della Giustizia" il C.S.M. ha esplicitamente individuato (cfr. il par. 9.1.) la "Partecipazione all’attività di direzione, organizzazione e collaborazione svolta presso gli organi elettivi previsti dall’ordinamento giudiziario (C.S.M. e Consigli giudiziari); partecipazione all’attività di direzione e di organizzazione svolta in posizione di fuori ruolo o previa autorizzazione del CSM presso organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, organi amministrativi (tra i quali Ministeri, Authority, Scuola Superiore della Magistratura), organizzazioni internazionali (…)"

Anche da un punto di vista logico, deve comunque escludersi che la capacità organizzativa sia riferita esclusivamente allo svolgimento di incarichi direttivi ovvero semidirettivi in senso proprio, risultando altrimenti sempre recessiva la posizione di chi non li abbia mai ricoperti.

Come già più volte affermato da questa Sezione (sentenze nn. 1079 e 1080/2009, confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6707/2009), "l’omesso svolgimento di funzioni direttive non rappresenta (…) un aspetto dirimente, di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che, al contrario, abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale (o anche semidirigenziale): una conclusione di questo tipo imporrebbe, per vero, che l’accesso ad un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico analoga natura, sia riservato solamente al candidato che tale posizione riveste, quasi si trattasse di una mobilità orizzontale. Ma ciò contrasta, a ben vedere, con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato "più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a profili ambientalì tanto che la stessa normativa consiliare specifica che il pregresso "positivo esercizio" di funzioni di merito, pur fondando la pretesa dell’interessato a una speciale nota attitudinale, tuttavia non costituisce (né potrebbe costituire, "titolo preferenziale’"(così TAR Lazio, nn. 1079 e 1080/2009).

Quanto poi alla "preminenza" del profilo attitudinale del ricorrente, ovvero, del controinteressato, reputa il Collegio che le ulteriori critiche del dr. D. riguardino il merito delle valutazioni discrezionali dell’Organo di Autogoverno.

Per quanto occorrer possa, il Collegio osserva (sul piano del sindacato c.d. "estrinseco") che il controinteressato ha maturato, in ambito giudiziario, ovvero in ambiti allo stesso assimilati, una vasta esperienza di carattere organizzativo, laddove parte ricorrente (in disparte la titolarità di un ufficio di Procura) vanta esclusivamente una, sia pure considerevole e significativa permanenza presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Dal punto di vista logico, deve poi convenirsi con le parti resistenti, là dove ricordano che le attribuzioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione hanno una spiccata autonomia e peculiarità rispetto a quelle svolte dal Pubblico Ministero negli Uffici di Merito (cfr. l’art. 76 dell’O.G.) di talché, a ben vedere, la pregressa titolarità di un Ufficio di tal genere non può, di per sé sola, essere considerata premiante, ovvero prevalente, sul piano attitudinale, rispetto ad una esperienza articolata su una pluralità di settori ordinamentali.

1.4. Anche in relazione all’apprezzamento delle esperienze svolte dai candidati in esame, nell’ambito di Uffici di merito, ovvero della Procura generale (entrambe, peraltro, caratterizzate da livelli di eccellenza), è agevole rilevare che le censure svolte da parte ricorrente implicano, in realtà, l’esercizio di un sindacato di merito e non già di pura legittimità.

Al riguardo, va ancora soggiunto che non vi è stata alcuna illegittima valutazione degli incarichi assunti dal dr. C. a decorrere dall’11 gennaio 2010, e cioè in data successiva alla "vacanza" del posto da conferire, non risultando che, ai fini della procedura di cui si verte, sia stata data rilevanza, in sede di indizione, al suddetto dato temporale. E’ infatti evidente che, in mancanza di una specifica disciplina dettata, all’uopo, dall’Organo di Autogoverno, trova applicazione il principio generale secondo cui, nell’ambito dei procedimenti selettivi, i requisiti di ammissione, i titoli e ogni altro elemento di valutazione, debbono essere prodotti e/o comunque posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Relativamente alla permanenza presso la Procura generale, del ricorrente e del controinteressato, va ancora precisato che non appare dirimente la maggior anzianità del dr. D., nonché la valenza attribuita a siffatto elemento nella precedente tornata concorsuale.

In disparte il fatto che l’impugnativa di tale procedura (proposta dall’odierno ricorrente, nonché da altro candidato, rimasto soccombente), è stata, nella stessa camera di consiglio dell’8 giugno 2011 a cui è stato trattenuto il presente gravame, accolta essenzialmente sulla scorta dell’errato governo del parametro dell’anzianità, va ricordato che diverse tornate concorsuali non possono essere raffrontate tra loro, salvo il caso – che qui non ricorre – di una totale coincidenza sul piano oggettivo e soggettivo.

Per completezza, va infine rilevato che, con la memoria (non notificata) del 4 marzo 2011, parte ricorrente ha delineato un nuovo thema decidendum, rappresentato da un diverso computo dell’anzianità maturata dal controinteressato ai fini dell’ammissione alla comparazione (cfr. il par. 5.3. della deliberazione del 21.11.2007), in base al quale, a suo dire, questi non avrebbe dovuto nemmeno essere scrutinato, collocandosi al di fuori della c.d. "fascia".

Il motivo, in quanto del tutto nuovo nonché sviluppato attraverso una memoria non notificata, è inammissibile.

2. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Sembra equo, però, data la peculiarità, nonché parziale novità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti, le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *