Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 gennaio 2010 il Tribunale di Enna in composizione monocratica dichiarava P.P. colpevole del reato di furto aggravato e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 120,00 di multa, nonchè al pagamento delle spese processuali.

Il P. era accusato del reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn.4 e 6 per essersi, al fine di trame profitto, impossessato di un telefono cellulare, sottraendolo con destrezza a S.L., che l’aveva momentaneamente appoggiato su un tavolino di un bar all’interno del quale egli si trovava.

Avverso la predetta sentenza il P., a mezzo del suo difensore, proponeva appello.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 28 dicembre 2010, oggetto del presente ricorso,confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza P.P., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente motivo: motivazione apparente e consequenziale mancanza della stessa relativamente al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.. Secondo la difesa del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche era meramente apparente. La Corte territoriale infatti aveva ritenuto l’imputato non meritevole delle sopra indicate circostanze sulla base del suo comportamento processuale, senza peraltro far comprendere a quale comportamento avesse inteso fare riferimento, in quanto evidentemente non poteva riferirsi alla scelta dell’imputato di rimanere contumace, atteso che ciò configurerebbe una gravissima violazione del diritto di difesa, avendo l’imputato diritto a restare contumace, ove lo ritenga opportuno. Lamentava infine la difesa che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello, a cui peraltro la Corte territoriale non aveva fornito risposta.

Motivi della decisione

Il proposto ricorso è infondato.

La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione del giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla data effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Cass., Sez. 1, 2.12.2004 n. 46954). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 33506 del 7.07.2010, Rv.247959; Cass., Sez. 6, Sent. n. 34624 del 16.06.2010, Rv. 248244) ai fini dell’applicabilità delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice compia un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; sicchè, ai fini del diniego delle attenuanti in parola, basta anche la sola indicazione degli elementi negativi, come, nella fattispecie di cui è processo, il comportamento processuale tenuto dall’imputato. Devesi infine rilevare che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto proporzionata al fatto commesso dal P. la pena inflitta dal giudice di primo grado di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa, pena ottenuta attraverso la concessione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti e che corrisponde al minimo previsto per il reato contestato all’odierno ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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