Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29950 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 novembre 2007 il Tribunale di Genova dichiarava O.L. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 7 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 200 di ammenda, con la sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di mesi uno.

Avverso tale sentenza l’ O., a mezzo del suo difensore, proponeva appello.

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 novembre 2010, oggetto del presente ricorso,confermava la sentenza emessa dal Tribunale e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza O.L. personalmente proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente motivo:

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Rilevava il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non avesse alcun rilievo l’esatta individuazione del momento di assunzione della sostanza "in guanto gli effetti di essa sono stati rilevati come positivi all’atto dell’accertamento medico ed erano quindi necessariamente sussistenti anche nel momento immediatamente precedente della conduzione del veicolo", non essendo sufficiente, al fine di affermare la colpevolezza di un soggetto che sia risultato positivo in relazione a sostanze cannabinoidi, l’accertamento di tale positività sic et simpliciter, occorrendo invece che si sia raggiunta la prova certa dell’alterazione psico- fisica del soggetto al momento in cui è stato fermato alla guida del veicolo. Osservava infatti il ricorrente che, a differenza dell’alcool che viene velocemente assorbito dall’organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicchè l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che abbia assunto sostanza stupefacente giorni addietro e che quindi non si trovi al momento del fatto in stato di alterazione.

Motivi della decisione

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che il proposto ricorso non è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr.

Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Genova hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto che l’ O. guidava la sua autovettura in stato di alterazione fisica e psichica correlato con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. I giudici della Corte territoriale hanno infatti rilevato che ciò era desumibile dal fatto che l’imputato non si era avveduto della segnaletica stradale, assolutamente evidente, che gli imponeva il cambio di corsia, andando a sbattere contro il guard-rail, dopo avere travolto i cartelli segnaletici. Nè, correttamente osservava la sentenza impugnata, poteva essere considerata rilevante, al fine di escludere l’alterazione da uso di stupefacenti, la circostanza che l’agente della Polstrada avesse riferito della sola presenza di alito vinoso, dal momento che tale sintomo è quello di più facile percezione, mentre l’accertamento dell’intossicazione da stupefacenti, proprio per la sua difficile lettura, è affidato all’esame dei liquidi biologici che, nella fattispecie di cui è processo, ha dato esito positivo.

Correttamente, in conclusione, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’esito degli esami effettuati, unitamente al quadro indiziario come sopra indicato, abbia dimostrato l’attualità dello stato di alterazione derivante dall’uso di stupefacenti che impedì all’ O. di avvedersi della segnaletica stradale finalizzata proprio a destare l’attenzione dei guidatori.

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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