Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29949 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 21.10.2008, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava F.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, commi 1 e 1 bis e lo condannava, con la diminuente per il rito, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 20000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, interdizione dai pubblici uffici per anni cinque,confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Il F. era accusato del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio presso la sua abitazione 522,3 grammi netti di sostanza stupefacente di tipo marijuana, 8,8 grammi netti di cocaina, nonchè 79,1 grammi netti di hashish, in (OMISSIS), con la recidiva generica.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello l’imputato.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza datata 12.05.2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Avverso tale sentenza F.G. proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 192 e 125 c.p.p., nonchè in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Secondo la difesa del ricorrente la Corte territoriale avrebbe ritenuto la responsabilità del F. in ordine al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente sulla base di un supporto argomentativo insufficiente e congetturale. In particolare la Corte di appello, argomentando sulla scorta di quegli stessi elementi apoditticamente assurti al ruolo di prove di colpevolezza dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di dare contezza delle ragioni per cui aveva ritenuto di disattendere la argomentata tesi difensiva. Non ci sarebbero infatti prove per ritenere che sia stato proprio l’odierno ricorrente a lanciare l’involucro contenente la sostanza stupefacente sul ponteggio che si trovava davanti alla sua abitazione. L’involucro avrebbe potuto essere riposto e non già lanciato nel ponteggio in questione, nè vi sarebbero elementi per ritenere con certezza che la moglie del F. avesse aperto con ritardo la porta di casa agli agenti operanti per consentire a quest’ultimo di sbarazzarsi dell’involucro. Nè si poteva escludere che altri soggetti avessero libero accesso al ponteggio, accessibile a chiunque, data la sua dislocazione sulla pubblica via, atteso, tra l’altro, il fatto che non rispondeva al vero che le altre abitazioni prospicienti al ponteggio fossero disabitate.

Quindi, secondo la difesa del ricorrente, il giudizio di colpevolezza a carico del F. è scaturito sulla scorta di mere congetture ed è fondato su elementi di prova non univoci che non consentirebbero di collegare in termini di certezza, ovvero di elevata probabilità, la sostanza stupefacente rinvenuta all’imputato medesimo.

2) Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione dell’art.125 e.p.p. in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., nonchè degli artt. 3 e 27 Cost..

Secondo il ricorrente immotivatamente la sentenza impugnata gli avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche, in quanto aveva argomentato il proprio rifiuto solo ed esclusivamente sulla scorta della gravità del fatto contestato, senza valutare le circostanze dedotte dalla difesa dell’imputato. La Corte di appello invece avrebbe dovuto indicare il processo motivazionale in virtù del quale, in sede di dosimetria della pena, non aveva ritenuto di tenere nel debito conto i criteri di valutazione agli effetti della pena da applicare al caso de quo, quali le modalità dell’azione e le condizioni di vita individuale e familiare oltre che sociale del F..

Motivi della decisione

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi di ricorso non sono fondati.

Per quanto attiene al primo motivo, si osserva (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Palermo hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del F. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che il Carabiniere S.T., intervenuto per effettuare la perquisizione presso l’abitazione del F., ha dovuto attendere più di cinque minuti prima che la moglie del ricorrente aprisse la porta di casa. Inoltre all’ultimo piano della casa dell’imputato (si tratta di una casa singola di tre piani) fu trovata aperta la finestra della stanza dei bambini, che appunto dava sul ponteggio sul quale è stato rinvenuto il sacchetto contenente la sostanza stupefacente. Da tale finestra, che consentiva di sporgersi, era possibile il lancio del sacchetto contenente la droga, che, peraltro, era visibile soltanto da quella finestra aperta, mentre l’accesso al ponteggio era possibile da un vicoletto posto di fianco all’abitazione del F.. Sulla base di tali elementi correttamente quindi i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che soltanto il F. avrebbe potuto lanciare dalla finestra aperta della camera dei bambini il sacchetto sul ponteggio prospiciente e che il ritardo nell’aprire la porta da parte della moglie è stato da lui utilizzato per lanciare dalla finestra della stanza dei bambini il predetto sacchetto. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto i giudici della Corte territoriale hanno motivato in maniera congrua e assolutamente condivisibile il diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento al grave precedente penale per rapina a carico del F. e alla gravità del fatto commesso, elementi che evidenziano un elevato grado di capacità a delinquere.

Il proposto ricorso deve essere , pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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