Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27663 Procedimento di controllo giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 22.12.04, accogliendo il reclamo proposto dagli amministratori e dai sindaci della Slia s.p.a., sigg.ri G.S., T.G., I. V., Z.A., Za.Gi., P.E. e R.P., contro il provvedimento del Tribunale che – su ricorso ex art. 2409 c.c. dei soci di minoranza Ra.Fr. e Ponteg s.r.l. e dopo aver disposto un’ispezione – li aveva revocati dalla carica, nominando in loro luogo un amministratore giudiziario, riformò il provvedimento impugnato, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese processuali e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese di ispezione e di amministrazione giudiziaria.

La Ponteg s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui hanno resistito, con separati controricorsi, tutti i reclamanti.

Ra.Fr. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo di ricorso, la Ponteg s.r.l. lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria. Osserva, in primo luogo, che si tratta di spese sostenute nell’esclusivo interesse della Slia s.p.a.. che non possono gravare sui soci ricorrenti. Si duole, inoltre, della genericità dell’espressione adoperata dalla Corte capitolina, che non chiarisce quali ulteriori esborsi, al di fuori del compenso liquidato dal Presidente del Tribunale all’amministratore giudiziario, essa dovrebbe sostenere e deduce che, proprio a causa dell’indeterminatezza della condanna, le controparti hanno posto a suo carico tutte le spese sostenute dalla società nel periodo in cui è stata sottoposta all’A.G. Sostiene, infine, di aver versato, per tale titolo, in esecuzione dell’ordinanza impugnata, la somma di Euro 50.000 e chiede che gli amministratori ed i sindaci della Slia siano condannati a rimborsargliela.

2) Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

2.1) Va premesso che questo collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’alt 2409 c.c. nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto la statuizione relativa alla condanna alle spese (fra molte, Cass. nn. 1571/09, 6805/07, 6365/01).

2.2) Ciò precisato, non v’è dubbio che la Corte territoriale abbia errato nel porre a carico della Ponteg le non meglio specificate "spese di amministrazione giudiziaria": costituisce, infatti, principio consolidato che il pagamento del compenso liquidato – con decreto del Presidente del Tribunale ex artt. 103 e 92 disp. att. c.c. – in favore dell’amministratore giudiziario va posto a carico della società, che si giova dell’attività di tale ausiliario del giudice, e non di coloro che hanno presentato il ricorso ex art. 2409 c.c. accolto (Cass. nn. 28232/08, 4034/03, 12180/97); a maggior ragione, non possono gravare sui ricorrenti le spese sostenute dalla società nel corso dell’amministrazione giudiziaria, sia che si tratti di spese ordinarie di gestione, sia che si tratti di spese straordinarie, ritenute necessarie dall’A.G. per eliminare le gravi irregolarità riscontrate dal Tribunale.

2.3) Non può invece trovare accoglimento la pretesa della Ponteg di ottenere dagli amministratori e sindaci della società il rimborso delle somme asseritamente versate per il titolo in esame, in esecuzione del provvedimento impugnato: a parte il rilievo che non v’è prova dell’avvenuto pagamento, l’unico soggetto passivamente legittimato rispetto a tale pretesa, ed eventualmente obbligato alla restituzione, è infatti la Slia s.p.a..

2.4) Va da ultimo precisato che l’intervenuto fallimento della società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma dell’8.7.011, non ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione della Ponteg, la quale, ove abbia effettivamente già dato esecuzione al capo della decisione censurato, potrà richiedere alla fallita la ripetizione delle somme illegittimamente sborsate proponendo domanda di ammissione al passivo.

2.5) Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ed, in accoglimento del ricorso, cassare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria.

Considerato che il ricorso per cassazione doveva essere necessariamente proposto dalla Ponteg nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci della Slia s.p.a., sue controparti nel procedimento ex art. 2409 c.c., le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, elimina la condanna della ricorrente al Pagamento de,le spese di amministrazione giudiziaria; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di iegittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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