Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29946 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo-Sezione distaccata di Treviglio, con sentenza del 27.05.2010, dichiarava E.F.R. responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 7, e lo condannava alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il primo reato e alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 3.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., con la sospensione condizionale della pena e la sospensione della patente di guida per la durata di mesi 10; restituzione del denaro e confisca e distruzione di quant’altro in sequestro. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento nella parte in cui estendeva il beneficio della sospensione condizionale della pena alla pena pecuniaria e la censurava per violazione dell’art. 163 c.p..

Motivi della decisione

Osserva la Corte di Cassazione che il proposto motivo di ricorso è fondato.

Il giudice di primo grado ha invero concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alla duplice condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3.000 di multa irrogata per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 187 C.d.S.. L’applicazione del beneficio della sospensione condizionale sia alla pena detentiva complessiva di anni due che alla pena pecuniaria complessiva di Euro 6.000 viola il disposto dell’art. 163 c.p., comma 1, seconda parte, che, in caso di applicazione congiunta di pena pecuniaria e di pena detentiva pari a due anni di reclusione, consente di ordinare la sospensione condizionale limitatamente alla pena detentiva.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio nella parte in cui estende il beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata, sospensione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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