Cass. pen., sez. I 19-07-2007 (06-07-2007), n. 29143 Misure alternative alla detenzione – Divieto di concessione dei benefici penitenziari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento terapeutico presentata da C. T. ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Rilevava che il condannato aveva già usufruito due volte della misura alternativa dell’affidamento terapeutico e che sussisteva il divieto previsto dall’art. 94, comma 5, stessa legge. Aggiungeva che era parimenti inammissibile l’istanza di affidamento ordinario in quanto una analoga misura gli era stata revocata nel 2004 per violazione agli obblighi per cui non essendo ancora decorso il triennio, operava il divieto di cui all’art. 58 quater O.P..
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo il travisamento del fatto in quanto egli aveva in passato goduto solo una volta dell’affidamento terapeutico.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto, anche se effettivamente risulta dalla lettura della seconda ordinanza che egli aveva ottenuto due volte l’affidamento ordinario e non quello terapeutico, comunque non poteva ottenere di nuovo quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Detta norma fa riferimento all’art. 47 O.P. che a sua volta richiama l’art. 58 quater O.P. che impedisce di concedere l’affidamento in caso di revoca se non decorsi tre anni da essa e pertanto il divieto trova applicazione anche nel caso di affidamento terapeutico grazie ai richiami normativi sopra indicati (Sez. 1^ 6 ottobre 2004 n. 46227, rv. 230502, Sez. 1^ 11 maggio 2005 n. 24371, rv. 232113).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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