Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29945

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 8.02.2006 dichiarava Z. G. colpevole dei reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 in relazione all’art. 577 c.p. (maltrattamenti in danno della moglie e dei figli e lesioni personali in danno del figlio F.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, uniti i fatti nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, nonchè al pagamento delle spese processuali, con la sospensione condizionale della pena; lo condannava altresì a risarcire i danni cagionati alle parti civili, liquidati in Euro 10.000,00 ciascuna, nonchè a rifondere le spese di costituzione e difesa; lo assolveva infine dal reato di diffamazione in danno della moglie perchè il fatto non sussiste.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, che rinunciava altresì alla prescrizione, essendo stato il reato di maltrattamenti commesso fino all'(OMISSIS) e i reati di lesioni e diffamazione commessi in data (OMISSIS).

La Corte di appello di Trieste, con la sentenza datata 6.05.2010, oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il reato di lesioni personali dolose in quello di cui all’art. 590 c.p., rideterminava la pena per detto reato in quella di euro 200 di multa; assolveva l’imputato dal delitto di maltrattamenti perchè il fatto non sussiste; riduceva il risarcimento del danno liquidato in favore della costituita parte civile Z.F. all’importo di Euro 1000 e condannava l’imputato alla rifusione delle spese di difesa della predetta parte civile liquidate in Euro 1000,00 per il presente grado di giudizio, comprensive delle spese generali, oltre IVA e CPA. Avverso tale sentenza Z.G. proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, e la censurava per il seguente motivo:

mancanza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. e));

inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., lett. b)). La difesa del ricorrente faceva presente che in data 4.10.2010 Z.F. aveva rimesso la querela sporta in data 21.04.2000 da sua madre (all’epoca esercente la potestà genitoriale sul minore) nei confronti dell’odierno imputato.

Concludeva pertanto chiedendo a questa Corte di dichiarare non doversi procedere nei suoi confronti per essere il medesimo reato estinto per remissione di querela; in subordine di volere annullare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Trieste.

Motivi della decisione

Osserva la Corte di Cassazione che in data 4.10.2010 Z.F. ha rimesso la querela sporta in data 21.04.2000 da sua madre (all’epoca esercente la potestà genitoriale sul minore) nei confronti dell’odierno imputato.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio per essere il reato di lesioni colpose addebitato a G.Z. estinto per remissione di querela.

Poichè il remittente ha chiesto che eventuali spese vengano poste a carico del querelato, le spese del procedimento vengono poste a carico di G.Z..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè è estinto per intervenuta remissione di querela il reato di lesioni colpose addebitato a Z.G. che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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