Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27659

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. S.A.T. si rivolse alla Corte d’appello di Reggio Calabria per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 del danno derivante dalla eccessiva durata di una causa civile davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Corte adita, riconosciuto che la durata del processo aveva ecceduto di cinque anni il termine ragionevole di tre anni, ha liquidato Euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ma ha negato la riparazione del danno patrimoniale per difetto di prova del medesimo.

Il sig. S., rappresentato dal suo procuratore generale ad lites avv. F.E., ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. è stata rilasciata dal procuratore generale ad lites del sig. S., avv. F., il quale non è a ciò abilitato. La procura speciale a ricorrere per cassazione, infatti, deve essere rilasciata direttamente dalla parte ovvero da chi ha il potere di rappresentarla in forza di procura generale ad negotia (Cass. 11765/2002, 7735/1990, 3446/1982).

Considerate le ragioni della decisione, è equo compensare fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensate fra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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