Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29944

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Svolgimento del processo

Il G.U.P. presso il Tribunale di Bari, con sentenza del 20.05.2009, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava S.L. colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 4 in danno di B.M. e D.M.D. e di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e lo condannava, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l’aggravante di cui all’art. 577 c.p., n. 4 e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di anni diciotto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede e pagamento delle spese di lite in favore delle medesime.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato.

La Corte di assise di appello di Bari, con la sentenza datata 4.05.2010, oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, dichiarava lo S. colpevole del reato di cui agli artt. 55 e 589 c.p. in danno di D.M.D., così modificata l’originaria imputazione di omicidio volontario, ed, in concorso di attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;

assolveva l’imputato dal delitto di omicidio volontario in danno di B.M. perchè trattasi di persona non punibile per avere agito in stato di legittima difesa, nonchè dal reato di porto e detenzione di arma perchè il fatto non sussiste; condannava l’imputato a rifondere alla costituita parte civile C.A. le spese del grado liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre accessori; sostituiva la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione solo temporanea ed eliminava la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Avverso tale sentenza S.L. proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente motivo:

nullità della sentenza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 442 c.p.p., comma 2, in quanto la sentenza impugnata aveva determinato la pena per il reato di eccesso colposo in legittima difesa, previa concessione delle attenuanti generiche, in quella di anni quattro di reclusione, senza operare la diminuente di un terzo per il rito abbreviato (nella sentenza impugnata è infatti riportato il seguente calcolo: anni 5 – art. 62 bis c.p. anni 4 di reclusione). In tale ipotesi, osservava il ricorrente, il ricorso in cassazione era ammissibile, non potendosi fare ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, perchè il giudice di merito aveva radicalmente omesso di applicare nel computo della pena la riduzione premiale, commettendo in tal caso un errore di omissione di natura concettuale, che consentiva il ricorso al giudice di legittimità.

Motivi della decisione

Osserva la Corte di Cassazione che il proposto motivo di ricorso è fondato.

La Corte di Assise di appello di Bari, infatti, nel riformare la sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il tribunale di Bari in data 25.05.2009,assolvendo l’imputato dal delitto di omicidio volontario in danno di B.M. perchè trattasi di persona non punibile per avere agito in stato di legittima difesa e ritenendo l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 55 e 589 c.p. in danno di D.M.D., nonchè assolvendolo dal reato di porto e detenzione di arma da fuoco perchè il fatto non sussiste, ha determinato la pena per il reato di eccesso colposo in legittima difesa, previa concessione delle attenuanti generiche, in quella di anni quattro di reclusione senza operare la diminuente di un terzo per il rito abbreviato (cfr. pag. 60 della sentenza impugnata laddove è riportato il calcolo effettuato dalla Corte di appello di Bari: anni 5, art. 62 bis c.p. – anni 4 di reclusione).

L’omesso computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., Sez. 3, Sent. n. 6307 del 19.12.2007, Rv.

238829) può essere rettificato direttamente dalla Corte di Cassazione, in quanto la diminuente per il rito non è discrezionale, ma è fissata dalla legge nella misura fissa di un terzo.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione che determina la pena e che deve essere stabilita in anni due e mesi otto di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione che determina la pena e che deve essere stabilita in anni due e mesi otto di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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