Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-05-2011) 27-07-2011, n. 29942 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Cagliari – Sezione Distaccata di Sanluri, con sentenza in data 17-2-2006, dichiarava L.F. colpevole per il reato di omicidio colposo a danno di Z.F. perpetrato a seguito di incidente stradale. Concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante ex art. 589 c.p., comma 2, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Secondo la ricostruzione in fatto compiuta dal Tribunale, l’evento aveva avuto luogo il (OMISSIS), all’altezza del km 19,900, direzione (OMISSIS). Il L., alla guida di un autocarro, aveva tamponato il motocarro Ape Piaggio, condotto da P.A. e con a bordo Z.F.; l’urto era avvenuto tra la parte posteriore sinistra del cassone del motocarro e quella anteriore destra dell’autocarro, dimodochè, per effetto della forza eccentrica sviluppatasi nel punto di collisione tra i due mezzi, il motocarro aveva ruotato sulla propria destra andando ad impattare contro un muro di cemento posto a bordo strada.

A seguito dell’urto il passeggero Z. aveva riportato gravi lesioni che lo avevano condotto a morte.

In sede di indagini preliminari, erano stati nominati due consulenti del P.M., i quali erano pervenuti a conclusioni difformi. In particolare, il primo consulente aveva ipotizzato una responsabilità esclusiva del conducente il motocarro Ape il quale si sarebbe immesso improvvisamente sulla sede stradale, tagliando la strada all’autocarro condotto dal L. il quale, nonostante l’immediata frenata eseguita, non aveva potuto evitare il tamponamento. A seguito di tale prospettazione, P.A. era stato rinviato a giudizio per omicidio colposo, ma poi era stato assolto dal Giudice di primo grado.

Peraltro, il secondo consulente nominato era pervenuto ad altre indicazioni tecniche. Queste recepite dal Giudice monocratico nel presente procedimento, unitamente ai rilievi effettuati dalla Polizia Giudiziaria in loco nelle immediatezze del fatto e tenendo conto dei danni riportati dai mezzi, consentivano di formulare le seguenti conclusioni. L’autocarro aveva investito l’Ape Piaggio mentre entrambi i veicoli stavano percorrendo la corsia di destra della S.S. (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), il che si desumeva con certezza dalla collocazione delle tracce di frenata del camion e delle tracce di scarrocciamento dell’Ape; il camion aveva urtato con la parte anteriore destra la parte posteriore sinistra dell’Ape deviandone l’originaria traiettoria in senso rotatorio verso destra e causandone l’impatto contro il muretto di cemento; l’autocarro procedeva a 70 km orari ed invece il motocarro procedeva alla velocità di circa 25 km orari; l’autista del camion aveva posto in essere l’azione frenante solo dopo 11mpatto e l’aveva mantenuta attiva per 13,30 metri.

Detti elementi attestavano, secondo il Tribunale, che il motocarro con il cassone agganciato procedeva davanti all’autocarro, allineato ma più dislocato a destra, così che il camion aveva colpito l’Ape non In tutta la lunghezza del cassone ma solo nella parte sinistra.

Comunque, non era dubbio che l’imputato, conducente del camion, aveva per distrazione ovvero per altra non corretta modalità di guida urtato da dietro il mezzo.

3. L’imputato proponeva appello.

La Corte di Appello di Cagliari, con decisione in data 25-6-2010, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo corretta la ricostruzione prospettata dal Tribunale di Cagliari.

4. L.F. avanzava ricorso per cassazione.

Rilevava che le valutazioni tecniche esposte dal secondo consulente nominato, fatte proprie dai giudici di merito, non si presentavano esaustive e convincenti, ma piuttosto si palesavano in contrasto con i dati di fatto dell’occorso che escludevano, come ritenuto invece nella sentenza impugnata, che la moto Ape non fosse in movimento.

Contestava anche il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante.

Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli eventualmente anche ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 ovvero con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato La censura relativa alla ritenuta colpevolezza è infondata. Per quel che concerne la ricostruzione dell’occorso, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato, il Giudice di Appello ha fornito corretta motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (in particolare, i rilievi del consulente ritenuto più attendibile, i rilievi eseguiti dalla Polizia in loco anche in relazione ai danni subiti dal mezzi).

Sicchè le contestazioni mosse al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. 5.U. 24-11-1999 – Spina; 31-5-2000- Jakani;

24-9-2003 – Petrella), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. In particolare, con riferimento alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte enunciato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione della condotta dell’utente della strada coinvolto, accertamento della responsabilità, determinazione dell’efficienza causale della colpa – è rimessa al Giudice di merito ed integra una serie di accertamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. D’altro canto, nel caso di specie, i giudici di merito hanno appunto apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello più strettamente giuridico.

2. Parimenti, correttamente argomentata da entrambi i giudici di merito si palesa la determinazione della pena inflitta conseguente al giudizio pure motivato di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e l’aggravante ex art. 589 c.p., comma 2.

Inoltre, infondata è l’eccezione di intervenuta prescrizione.

Difatti, in relazione alla ritenuta equivalenza tra le circostanze, il periodo di prescrizione, calcolato sia in base alla normativa previgente alla L. n. 251 del 2005 che in base a quest’ultima e considerato il periodo di sospensione intervenuto, viene a maturazione il 03/06/2011. 3. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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