Cass. pen., sez. V 18-07-2007 (02-07-2007), n. 28573 Querela proposta nel procedimento dinanzi al giudice di pace – Mancata comparizione del querelante all’udienza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 – Il Procuratore Generale di Trieste ricorre per violazione di legge contro sentenza del Giudice di Pace, che dichiara n.d.p. contro B.P. per lesione in danno di C.P., per remissione tacita di querela. La sentenza motiva che la persona offesa "benchè le fosse stato espressamente comunicato che la sua presenza era necessaria per il tentativo obbligatorio di conciliazione e che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come volontà di non perseguire la querelata di rimettere la querela" non si è presentata all’udienza, e rileva un contrasto interno alla giurisprudenza di questa stessa Sezione che, talora, invece ha formulato il principio cui si attiene.
2 – Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza cui fa riferimento il Giudice di Pace in sentenza (Cass., sez. 5^, n. 5575/01, e così 31963/01, G. in proc. Pompei, CED rv. 219714), si poneva in contrasto con altra precedente (cfr. per tutte idem, 8372/00, Di Piazza, rv. 217075). Il contrasto fu segnalato dal Massimario (n. 1065/01). Di seguito, a parte alcune pronunce del 2002 e 2003, risulta definitivamente superato da costanti e conformi decisioni di questa Corte (tra cui Cass. Sez. 5^ n. 12861/05, CED rv. 231688, la sentenza menzionata nel ricorso, idem, 6771/06, rv. 234000 e prima ancora la n. 15093/04, rv. 228761).
Queste sentenze, riprendendo il solco dell’indirizzo originario, affermano che "la mancata comparizione della persona offesa in udienza costituisce manifestazione di una sua facoltà processuale.
Come tale non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà inespressa di remissione di querela".
E pongono distinzione tra l’ipotesi in cui il processo sia stato promosso dall’offeso con ricorso immediato al Giudice di Pace D.Lgs. n. 274 del 2000, ex artt. 21 e 28, e quella in cui si procede come d’ordinario solo per querela della persona offesa, che fa capo all’art. 152 c.p..
La distinzione, qui si precisa, ha fondamento espresso di carattere sistematico, perchè la disciplina del procedimento del Giudice di Pace, in assenza di specifiche previsioni (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2), è dettata dal Codice Procedurale che, per la remissione di querela, si riferisce alla norma sostanziale dell’art. 152 c.p.. Ne segue che non è possibile estendere la norma di carattere eccezionale, di cui all’art. 28 cit., ai casi in essa non previsti.
E la ratio è evidente. La scelta della persona offesa di proporre querela, e non anche di presentare ricorso immediato al Giudice di Pace, impedisce di subordinare la valutazione dei suoi successivi comportamenti all’iniziativa di conciliazione. Pertanto se il Giudice di Pace la invita per il tentativo di conciliazione a comparire in udienza, la sua mancata comparizione assume il senso evidente d’indisponibilità a revocare la manifestata volontà di punizione, ancorchè il Giudice abbia significato nell’invito che la sua assenza sarà intesa quale remissione tacita di querela, perchè il Giudice non può attribuire apodittica valenza extraprocessuale ad un comportamento che ha valenza solo per il processo.
P.Q.M.
annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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