Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-07-2011, n. 29939 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – A.P.G.A., con sentenza del Gup del Tribunale di Civitavecchia è stato ritenuto colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere importato dal Venezuela circa 3 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina – ed è stato condannato, esclusa l’aggravante dell’ingente quantità originariamente contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, alla pena di sei anni di reclusione e Euro 40.000,00 di multa.

Su appello dell’imputato – che aveva evidenziato come il primo giudice, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, non avesse in concreto operato la relativa diminuzione della pena base prima di applicare la diminuente del rito, ed aveva segnalato l’erronea individuazione del quantitativo di principio attivo della droga sequestrata, indicato in sentenza in gr. 3.102 invece che in gr.

1.982,178- la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 aprile 2010, ha riconosciuto l’errore del primo giudice in punto di determinazione della pena e, calcolata la riduzione della stessa conseguente al riconoscimento delle generiche, ha ridotto a cinque anni di reclusione e Euro 30.000,00 di multa la pena inflitta dal Gup. Avverso tale sentenza ricorre, per il tramite del difensore, A. P., che deduce:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata e travisamento della prova in punto di quantificazione della droga in sequestro, essendo stata tale quantità indicata erroneamente dal primo giudice, in termini di principio attivo, in gr. 3.102; in proposito non avrebbe in alcun modo argomentato, malgrado il riflesso che la questione pone di determinazione della pena;

b) Erronea applicazione della legge penale, laddove la corte territoriale ha ridotto la pena base, ex art. 62 bis c.p., in misura inferiore ad un terzo, diversamente da quanto deve ritenersi abbia voluto il primo giudice che, nulla in proposito avendo specificato nella parte motiva della sentenza, avrebbe evidentemente inteso applicare la massima riduzione.

2 – Il ricorso è infondato.

1) Quanto al primo dei motivi proposti, osserva la Corte che, se è vero che la corte territoriale non ha chiarito il tema della quantità di principio attivo accertato nello stupefacente in sequestro, è anche vero che tale mancata precisazione non ha avuto alcun rilievo ai fini della decisione – e probabilmente proprio per questo il giudice del gravame non ne ha fatto riferimento – posto che: a) è stata dallo stesso Gup esclusa l’aggravante dell’ingente quantità; b) lo stesso giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche; c) la pena inflitta è stata determinata, anche con riguardo alla non completa incidenza della riduzione dovuta per le attenuanti generiche, non solo in considerazione della quantità di droga sequestrata (comunque rilevante, essendo prossima, in termini di principio attivo, ai due chilogrammi), ma anche, e soprattutto, per la personalità dell’imputato, i cui numerosi "alias" sono stati legittimamente ritenuti – senza alcuna interlocuzione difensiva in contrario – significativi dell’inserimento dell’imputato in ambienti di sorte criminalità; d) il denunciato errore circa la quantità di principio attivo, comunque non poteva avere alcuna conseguenza per l’imputato, posto che è il quantitativo di dosi ricavabili che rileva i fini della "quantità", non certo i grammi o i chilogrammi di sostanza lorda sequestrata; numero di dosi (13.215) che ha evidentemente rappresentato il reale punto di riferimento dei giudicanti ed in relazione al quale nessun errore è stato segnalato.

2) Del tutto legittima, oltre che conseguentemente argomentata, si presenta la decisione del giudice del gravame di non applicare il massimo della riduzione dovuta alla concessione delle attenuanti generiche.

Decisione che allo stesso esclusivamente competeva, posto che il primo giudice aveva in motivazione solo manifestato l’intenzione di concedere dette attenuanti (solo in ragione dell’incesuratezza dell’imputato), nulla avendo specificato circa la loro incidenza sul trattamento sanzionatorio, mentre del tutto inaccettabile è la tesi dell’imputato secondo cui, nulla avendo osservato il primo giudice in punto di incidenza delle attenuanti, dovrebbe ritenersi che esse fossero state dallo stesso concesse nella massima estensione.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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