Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-07-2011, n. 29938

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.I., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con valore alcolemico pari a 0,68 g/1- propone ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Lamezia Terme, del 16 marzo 2010, che ha lo ha dichiarato colpevole del reato contestato e lo ha condannato riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di 600,00 Euro di ammenda; con sospensione della patente di guida per la durata di due mesi.

Deduce il ricorrente violazione di legge, specificamente dell’art. 379 reg. esec. C.d.S., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonchè violazione dell’art. 133 c.p..

2 – Deve la Corte preliminarmente rilevare che la fattispecie contravvenzionale contestata all’imputato, prevista dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – che costituisce l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza alcolica – è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 e 2.000,00 Euro.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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