Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-07-2011, n. 29937 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – A.I., imputato ex art. 187 C.d.S., per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, dell’8 marzo 2010, che lo ha ritenuto colpevole del reato contestato e lo ha condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità, posto che da nessun elemento processuale sarebbe emerso un qualsiasi effetto delle sostanze stupefacenti sul ricorrente al momento della guida.

2 – Il ricorso è manifestamente infondato e ripetitivo di rilievi già posti all’attenzione della corte territoriale e da questa ritenuti infondati con motivazione congrua e coerente sul piano logico.

I giudici del gravame, in realtà, hanno giustamente osservato come la condizione di alterazione psico-fisica dell’ A. nell’atto in cui lo stesso si trovava alla guida di una autovettura era chiaramente emerso da due diversi elementi: a) dall’atteggiamento tenuto dall’imputato al momento del controllo, allorchè il personale di PG intervenuto aveva avuto modo di notare le pupille dilatate del conducente, le sue difficoltà nell’eloquio, lo stato di agitazione;

b) dai risultati dalle successive analisi tossicologiche, dalle quali è emerso l’esito positivo, dei due dosaggi tossicologici effettuati presso un ospedale, per cocaina ed eroina, oppiacei e metadone.

Elementi dai quali legittimamente i giudici del merito hanno tratto la prova della responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestato.

Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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