Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 27-07-2011, n. 29936 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- F.G. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all’art. 81 cpv cod. pen. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere acquistato a fini di cessione a terzi, a più riprese, da T.S. – separatamente giudicato -, sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina per quantitativi pari, rispettivamente, ad 8 e 30 gr. e per altri quantitativi imprecisati.

Con sentenza del Gup del Tribunale di Livorno, del 9 luglio 2008, il F. è stato ritenuto colpevole del delitto contestato e, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al richiamato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, in continuazione con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile emessa dallo stesso Gup in data 12.5.06.

Decisione confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 5 maggio 2010.

Il giudice del gravame, in particolare, ha respinto la tesi della destinazione della droga all’esclusivo consumo personale, rilevando che i quantitativi di droga acquistati dall’imputato in poco più di un mese e mezzo (dal (OMISSIS)) e l’assenza di redditi allo stesso riferibili, portavano ad escludere che la droga in questione fosse destinata al solo consumo personale.

Avverso tale decisione ricorre, per il tramite del difensore, il F., che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermata dai giudici del merito, secondo il ricorrente, senza considerare lo stato di grave tossicodipendenza dell’imputato da cocaina ed eroina, certificata dalla relazione medica in atti che attesta l’assunzione, da parte dello stesso, di droga per 6-7 grammi al giorno; mentre dovevano ritenersi notevoli le capacità economiche del F., appartenete ad una nota famiglia di industriali livornesi.

2- Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.

In realtà, le osservazioni e censure proposte dal ricorrente sono già state sottoposte all’esame della corte territoriale che, preso atto della certificazione in atti e dello stato di tossicodipendenza dell’imputato, ha ritenuto, con motivazione del tutto congrua e coerente sul piano logico, che la quantità di stupefacente acquistata dall’odierno ricorrente era tale da escludere che lo stesso fosse destinato all’esclusivo uso personale. In particolare, la stessa corte ha ricordato che il F. acquistava droga anche due volte nella stessa giornata e che solo nella giornata del (OMISSIS) egli ne aveva acquistato per 25 grammi.

Quantitativi che legittimamente il giudice del gravame ha ritenuto non destinati, solo al consumo personale, bensì anche alla cessione a terzi. Mentre la certificazione medica prodotta non è stata ritenuta decisiva nei termini intesi dalla difesa dell’imputato, sia perchè la stessa riguarda un periodo successivo a quello in cui sono stati commessi i fatti addebitati, sia perchè vi si attesta la necessità di consumi certamente inferiori a quelli oggetto di contestazione.

Giustamente, inoltre, la corte territoriale ha ricordato che la mancanza di redditi costituiva altro elemento a sostegno della tesi d’accusa, posto che proprio i consistenti acquisti e le relative cessioni consentivano all’imputato di autofinanziarsi. Nulla rilevando, peraltro, l’appartenenza dello stesso ad una famiglia agiata, potendosi da tale asserita condizione necessariamente dedursi la disponibilità, in capo al F., delle notevoli somme di denaro impiegate per l’acquisto dello stupefacente.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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