Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27650

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettando l’appello principale del Comune di Breno e accogliendo in parte quello incidentale della Italcostruzioni di A. Bernardini & C. s.a.s., ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia n. 708 del 2003, dichiarando inammissibile la produzione di documenti tardivamente esibiti in primo grado, ma ritenendo provata la somma dovuta dall’ente locale in base allo stato di avanzamento lavori e quella che l’impresa era tenuta a pagare quale penale per il ritardo, compensando i due reciproci crediti delle parti e condannando il Comune di Breno a pagare all’attrice Euro 18.525,05, oltre IVA e interessi legali dal 29 aprile 1996 al saldo, con compensazione delle spese del grado tra le parti simile a quella disposta per le spese del giudizio di tribunale. Per la cassazione della decisione che precede il Comune di Breno propone ricorso notificato a mezzo posta il 7.2.2007 e la società Italcostruzioni non si difende in sede di legittimità.

Motivi della decisione

1. I tre motivi di ricorso denunciano omissioni e/o carenze e contraddizioni motivazionali nella sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rispettivamente: 1) in ordine all’ammontare della penale contrattuale; 2) relativamente alla liquidazione del corrispettivo dovuto all’impresa; 3) rispetto al fatto della compensazione dei rispettivi crediti. Non risulta depositato in atti l’avviso di ricevimento che provi l’avvenuta consegna del ricorso alla parte intimata, documento che poteva prodursi in giudizio fino all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 379 c.p.c. (così S.U. 14 gennaio 2008 n. 627).

Inoltre in nessuno dei motivi di ricorso risulta, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. vigente alla data del ricorso, la sintesi finale nella quale sia indicato il fatto controverso in rapporto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la sentenza e quindi il ricorso non può che dichiararsi inammissibile (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589 e ord. 26 febbraio 2009 n. 4589).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difesa in questa sede la società intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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