Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 27-07-2011, n. 29934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/l/2009 il Tribunale di Vallo della Lucania condannava M.G. per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a), per essersi posto alla guida di un’auto Fiat Punto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico rilevato in modo sintomatico (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 1 di arresto ed Euro 1.000= di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando il difetto di motivazione in ordine alla dichiarata colpevolezza dell’imputato in assenza di dati sintomatici certi.

Motivi della decisione

3. La sentenza deve essere annullata per intervenuta depenalizzazione.

Invero la novella legislativa del Codice della Strada, introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a).

Per quanto detto si impone l’annullamento della sentenza di condanna in applicazione dell’art. 2 c.p., comma 2.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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